Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24635 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24635 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 453/2016 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
COGNOME
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2965/28/2015, depositata il 26.05.2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTP di Roma rigettava il ricorso proposto da COGNOME COGNOME avverso la cartella di pagamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2005, a seguito della mancata impugnazione del prodromico avviso di accertamento, che risultava notificato in data 13.12.2010;
Oggetto:
Tributi
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dal contribuente, osservando che:
la cartella di pagamento impugnata andava annullata per omessa regolare notificazione dell’avviso di accertamento presupposto, atteso che dall’esame degli atti di causa risultava che detto avviso era stato spedito in luogo (INDIRIZZOCastel Gandolfo) diverso da quello di residenza anagrafica del contribuente, che era, fin dal 6.03.2007, in Castel Gandolfo, INDIRIZZO come risultava confermato dal certificato di residenza storico;
dal certificato dall’anagrafe comunale, peraltro, si evinceva che nessuna variazione di domicilio era stata mai effettuata e quindi mai comunicata all’Agenzia delle entrate, come risultava confermato anche dal certificato storico aggiornato alla data 12.03.2014, prodotto, in allegato all’atto di appello;
l ‘Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
il contribuente rimaneva intimato.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia l ‘omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che, nonostante il cambio della residenza anagrafica, il contribuente aveva conservato il proprio domicilio fiscale e la residenza effettiva in Castel Gandolfo, INDIRIZZO anche nel dicembre 2010, come si evinceva da diversi elementi di fatto, riguardanti anche altre notifiche e, segnatamente: dalla comunicazione da parte dell’anagrafe comunale acquisita dall’Ufficio risultava che il contribuente dal 4.02.2010 era residente in INDIRIZZO dall’attestazione dell’agente postale che, recatosi in data 1.12.2010 presso l’indirizzo di INDIRIZZO
NOME COGNOME n. 16, non attestava l’irreperibilità assoluta del destinatario, ma la sua temporanea assenza, provvedendo ad immettere avviso nella cassetta postale di corrispondenza (che era riferibile al contribuente) e a depositare il plico presso l’Ufficio postale, dandone comunicazione al destinatario con raccomandata A/R del 2.12.2010; la notifica si perfezionava il 13.12.2010, in mancanza di ritiro dell’atto nei successivi 10 giorni; la notifica dell’invito istruttorio n. 100345/2009, tentata in data 16.07.2009 presso l’indirizzo di INDIRIZZO non era andata a buon fine, in quanto l’agente postale ne aveva attestato l’irreperibilità assoluta, mentre era stato notificato in data 9.04.2010 in INDIRIZZO l’invito a comparire n. CODICE_FISCALE avendo l’agente postale attestato la temporanea assenza del destinatario, e la relativa raccomandata informativa era stata ritirata dal contribuente in data 26.04.2010; successivamente a tale invito si era presentato presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria il dott. COGNOME NOMECOGNOME in rappresentanza del contribuente il quale gli aveva conferito il mandato professionale in data 24.05.2010, dichiarandosi residente in INDIRIZZO; nel frontespizio del Modello Unico PF 2010, presentato in data 21.09.2010, era stata dichiarata quale residenza anagrafica quella di INDIRIZZO; evidenzia, inoltre, che dalla comunicazione dell’anagrafe comunale del 3.11.2010 risultava che la residenza era stata trasferita in INDIRIZZO e nel modello Unico PF 2011 era stato indicato quest’ultimo indirizzo;
il motivo è fondato;
come ha condivisibilmente affermato, anche di recente, questa Corte, ‘I n tema di accertamento, quando la residenza è indicata nella dichiarazione annuale dei redditi, ai sensi dell’art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973, non sussiste l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di
verificare e controllare l’attualità e l’esattezza del domicilio fiscale, in quanto la suddetta indicazione – da effettuare in buona fede e nel rispetto del principio dell’affidamento, che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario – costituisce l’unico recapito conosciuto per procedere alla notifica dell’atto impositivo; ne consegue che, in difetto di diversa comunicazione, l’indicazione equivale ad elezione di domicilio e, pertanto, anche in caso di cambio di residenza, è valida la notificazione dell’avviso di accertamento perfezionata presso la residenza originaria ‘ (Cass. n. 3473 del 2025).
– sebbene il terzo comma dell ‘ art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisca che « le variazioni e le modificazioni di indirizzo risultanti dai registri anagrafici “hanno effetto” ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica », non può ritenersi che l’Ufficio finanziario sia onerato, prima di notificare un atto al contribuente, del controllo, mediante una verifica sui registri anagrafici, dell’attualità dell’indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione dei redditi, né che detta indicazione sia priva di effetti ai fini della notifica degli atti tributari. Una simile conclusione, infatti, renderebbe del tutto priva di scopo l’indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi, prevista dal quarto comma dell’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 (secondo la quale: « negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentate agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo solo ove espressamente richiesto ») e, soprattutto, non si porrebbe in linea con l’univoco indirizzo di questa Corte secondo cui l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza, o, comunque, di un domicilio diverso da quello di residenza, deve essere effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve
conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario (Cass. n. 15258 del 2015; n. 25680 del 2016; n. 11170 del 2013);
nella specie risulta che nel frontespizio del Modello Unico PF 2010, presentato in data 21.09.2010, era stata dichiarata quale residenza anagrafica quella di INDIRIZZO, mentre solo nel modello Unico PF 2011 era stato indicato come residenza l’indirizzo in INDIRIZZO
-l’agente postale , peraltro, si era recato in data 1.12.2010 presso l’ indirizzo di INDIRIZZO e ha attestato la mera temporanea assenza del destinatario, provvedendo ad immettere l’avviso nella cassetta postale di corrispondenza e d a depositare il plico presso l’Ufficio postale, dandone comunicazione con raccomandata A/R del 2.12.2010 al destinatario che non ritirava il plico;
in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria del Lazio in diversa composizione.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 luglio 2025