Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10240 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10240 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16688/2017 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA-SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA n. 3681/2016 depositata il 19/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza n. 641/7/12 depositata il 24 dicembre 2012 la CTP di Reggio Calabria accoglieva il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso provvedimento di iscrizione ipotecaria di RAGIONE_SOCIALE , ritenendo che mancasse la prova della notifica RAGIONE_SOCIALE sottostanti cartelle di pagamento, atteso che gli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE raccomandate con cui queste erano state notificate recavano la dichiarazione che la consegna era stata effettuata al marito della contribuente, mentre invece dal certificato di stato civile risultava che costei era nubile.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, rilevando in particolare che, quanto alle residue cartelle di pagamento ancora controverse, n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA, notificate presso la residenza della contribuente in Reggio INDIRIZZO INDIRIZZO, i relativi avvisi di ricevimento erano stati sottoscritti da soggetto qualificatosi ‘familiare convivente’, il (solo) secondo con l’aggiunta a penna ‘marito’.
La CTR della Calabria, con la sentenza impugnata, per quanto di residuo interesse, rigettava l’originaria impugnazione del provvedimento di iscrizione nella parte fondata sulle ridette due cartelle.
3.1. Essa, in estrema sintesi, osservava in motivazione che ‘il notificatore ha compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi a suo carico, esaurentisi -in caso di notificazione mediante raccomandata postale ex art. 26 DPR n. 602/73 -nel recapito del plico presso la residenza della contribuente (la cui correttezza non è stata affatto revocata in dubbio), nell’individuazione, presso quel domicilio, di una persona disponibile alla ricezione del piego, che dichiari di
trovarsi in una relazione qualificata (art. 139 c.p.c. ) col destinatario, nell’assicurare che tale persona sottoscrivesse l’avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ebbene, nessuna violazione è dunque imputabile al notificatore e ciò in quanto non rientra nel novero dei suoi doveri né l’espressa e compiuta indicazione sulla relata RAGIONE_SOCIALE generalità del ricevente, né l’accertamento della veridicità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di esso ricevente, circa la relazione esistente col destinatario dell’atto (che nella specie presupporrebbe un’improbabile acquisizione del certificato di matrimonio del soggetto da parte dell’ufficiale postale)’. Né la ‘valenza probatoria della relata di notifica’ ‘è in alcun modo scalfita dall’attestazione dello stato nubile della signora COGNOME. Essa attestazione vale a dimostrare, al più, che il soggetto ricevente l’atto, presso la residenza della contribuente, qualificatosi -con o senza malafede -come marito al cospetto del notificatore, non poteva, a rigore di diritto, vantare tale ‘status’ coniugale. Il che non esclude affatto che costui si trovasse effettivamente in una relazione con la COGNOME che lo abilitasse a ricevere l’atto . Qualora, invece, la contribuente avesse inteso efficacemente intaccare l’efficacia certificativa della relata, sì da revocare in dubbio che l’atto fosse stato effettivamente consegnato presso la sua residenza ad una persona qualificatasi come suo marito, avrebbe avuto l’onere di proporre querela di falso. In quella sede, tuttavia, non sarebbe certo passato inosservato un dato oltremodo significativo: le sottoscrizioni del ricevente, apposte su tutti e quattro gli avvisi di ricevimento relativi alle cartelle in parola , sono palesemente sovrapponibili e l’omografia è così macroscopica da non poter balzare all’attenzione anche di un occhio poco esperto. Per giunta, e ciò ancor più conta, la medesima firma compare, ‘ictu oculi’, sull’avviso di ricezione della notifica dell’atto di iscrizione ipotecaria
, senza eccepire alcunché in merito alla regolarità di detta notifica’.
Propone ricorso per cassazione la contribuente con cinque motivi; resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso, insistito con breve memoria telematica datata 18 marzo 2024 e depositata il giorno successivo.
Considerato che:
Primo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, ultimo comma, della legge n. 890 del 1982, in relazione all’art. 360 c.p.c. co. 1 n. 3’. ‘È affetta da nullità la cartella di pagamento notificata da RAGIONE_SOCIALE mediante spedizione diretta della raccomandata postale, qualora il plico sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario ed a quest’ultimo non sia stata trasmessa l’ulteriore raccomandata recante la comunicazione di avvenuta notificazione (cd. CAN). Ciò in considerazione di quanto previsto dall’art. 7, ultimo comma, della legge n. 890 nel 1982 ‘.
Secondo motivo: ‘Omesso esame un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti circa la qualificazione del ricevente quale coniuge e quindi in merito all’accertamento della relazione tra consegnatario e destinatario dell’atto notificato in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc’. ‘La questione non è stata correttamente affrontata dai giudici di secondo grado i quali hanno ritenuto che la valenza della notificazione non appare scalfita in alcun modo dall’attestazione dello stato nubile della signora COGNOME.
Terzo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 60 DPR 600/73 e 137 cpc in relazione all’art. 360 cpc comma 1 n. 3’. ‘roprio dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE norme vi è un preciso obbligo del soggetto che effettua la notifica non solo di annotare sulla relata le formalità compiute ma anche di accertare l’identità del consegnatario ‘. ‘L’intrinseca erroneità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni
annotate sulla ricevuta di ritorno’ può essere contestata ‘già sulla scorta della documentazione che certifica un diverso ‘status’ della destinataria che esclude ogni correlazione con il consegnatario’.
Quarto motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 221 cpc in merito alla necessità di rivolgere querela di falso rispetto alle erronee dichiarazioni riportate dall’ufficiale notificatore dell’atto presupposto’. L’affermazione della CTR sul punto ‘appare concettualmente erronea lì dove, invero, è documentatamente provato che non esiste la correlazione indicata dall’ufficiale notificatore tra il destinatario ed il consegnatario dell’atto ‘.
Quinto motivo: ‘Violazione falsa applicazione art. 2909 cod. civ. e art. 324 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc’. ‘Successivamente alla pronuncia oggetto di impugnazione con il presente ricorso per cassazione, si è formato il giudicato sulla questione presupposta della regolarità della notifica di una RAGIONE_SOCIALE cartelle sottese al provvedimento di iscrizione ipotecaria, e precisamente quella portante il n. 09420080004445500000 dell’importo di euro 42.104,82, nel giudizio promosso avverso l’intimazione di pagamento e la cartella sottostante’. Ciò alla luce della pronuncia della Corte di cassazione n. 2867 del 3 febbraio 2017.
Occorre principiare dal quinto motivo, che assume rilievo prioritario, in quanto, riguardando, in via potenzialmente risolutiva, una RAGIONE_SOCIALE due cartelle controversie, attiene alla delimitazione del ‘thema disputandum’ in riferimento al cd. merito cassatorio.
6.1. Esso – non inammissibile, come eccepito in controricorso, perché contenente gli essenziali riferimenti agli atti e documenti richiamati e perché centrato sulla dedotta violazione di legge – è fondato.
Sez. 5, n. 2867 del 03/10/2016, depositata il 03/02/2017, così riassumeva lo svolgimento del processo innanzi a quel Collegio vertito:
La Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 23/05/12, dell’01.12.2011, depositata il 16.02.2012, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria n. 954/01/2010, appellata da RAGIONE_SOCIALE, che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME, avverso l’intimazione di pagamento n. 2010/0008659 e la cartella di pagamento NUMERO_CARTA, con il quale si eccepiva preliminarmente la prescrizione estintiva dell’intimazione di pagamento e della cartella di pagamento e relativi ruoli, e si lamentava l’omessa notifica della cartella di pagamento. Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. attesa l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Afferma la ricorrente di avere, fin dal primo grado del giudizio, fornito la prova della regolarità della notifica, avvenuta il 15.02.2007, della cartella esattoriale n. NUMERO_DOCUMENTO mediante la produzione del relativo avviso di ricevimento in copia conforme all’originale, a ciò facoltizzata dall’art. 26 comma 4 del DPR n. 602/73 che alternativamente prevede, ai fini della regolarità della notifica, la conservazione, per cinque anni, della matrice della copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notifica o l’avviso di ricevimento. Rileva la ricorrente che la Commissione ha affermato che manca agli atti la prova della regolare notifica della cartella esattoriale, senza in alcun modo considerare l’avviso di ricevimento prodotto dalla ricorrente in copia conforme e, per ciò che riguarda la notifica dell’avviso di liquidazione che tale documento doveva essere prodotto dall’RAGIONE_SOCIALE, essendo tale atto di
esclusiva pertinenza di tale RAGIONE_SOCIALE, nel corso del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale.
Quel Collegio riteneva il ricorso manifestamente infondato e pertanto lo dichiarava inammissibile, rilevando, in particolare, quanto segue:
iguardo al profilo della prova dell’avvenuta notifica dedotto in ricorso, va ribadito il principio secondo cui, nel processo tributario, in caso di impugnazione da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l’invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell’avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l’impugnabilità, davanti al giudice tributario, della cartella esattoriale, potendo l’iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell’avviso di accertamento, a norma dell’abrogato art. 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e dell’art. 19, comma terzo, del vigente D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546 (cfr. Cass. n. 3554 del 2002; nonché Cass. n.9032 del 1997, n. 10772 del 2006 e n. 11674 del 2013) né, infine, va tralasciato quale ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso che il motivo è privo di autosufficienza, non avendo la ricorrente provveduto a trascrivere il contenuto della relata di notifica, asseritamente prodotta in atti, da cui risulterebbero tutti gli elementi indispensabili ai fini della sussistenza stessa della notifica.
Ora, viene in rilievo che, contrariamente a quanto assunto in controricorso, oggetto del relativo giudizio era l”omessa notifica’
della medesima cartella n. NUMERO_CARTA dedotta a fondamento del provvedimento di iscrizione ipotecaria odiernamente impugnato (parimenti per l”omessa notifica’ di detta ed altre cartella).
Alla data del 19/12/2016, giorno di deliberazione e deposito della sentenza qui impugnata, Sez. 5, n. 2867 del 2016, era già stata deliberata in esito all’udienza del 03/10/2016, ma non ancora depositata, giacché lo sarebbe stata solo il 03/02/2017.
In tale situazione di fatto, trova applicazione il tralaticio principio di diritto secondo cui, ‘nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto’ (cfr., ‘ex multis’, recentemente, Sez. L, n. 12754 del 21/04/2022, Rv. 664480 -01).
Donde, tornando al caso di specie, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione nel giudizio esitato in Sez. 5, n. 2867 del 2016, è idonea a determinare il passaggio in giudicato della sentenza della CTR della Calabria n. 23/05/12, oggetto di quel ricorso, in riguardo all’accertamento dell’omessa (regolare) notifica della cartella n. NUMERO_CARTA, con conseguente idoneità di detto accertamento a far stato tra le medesime parti, precludendo sul punto, per superiori esigenze di certezza del diritto e stabilità dei rapporti giuridici, ogni difforme giudizio, quale quello espresso nella sentenza in questa sede impugnata.
Ne consegue, come anticipato, l’accoglimento del motivo, senza che in contrario rilevi l’allegazione dell’RAGIONE_SOCIALE, nel controricorso e nella memoria, circa la proposizione, da parte della contribuente, altresì di azione di revocazione ordinaria (cfr. in part. p. 5 controric.: ‘Sostiene l’odierna ricorrente che sarebbe stato ignorato il giudicato formatosi con la sentenza n. 2867/17, con la quale la Suprema Corte di Cassazione avrebbe accertato definitivamente la questione della regolarità della notifica . Orbene, va in primo logo evidenziato che sul punto la ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ordinaria innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria -r.g. 1924/17 – ricorso notificato il 20.06.2017’).
7.1. L’esito favorevole alla contribuente del ricorso per cassazione deciso da Sez. 5, n. 2867 del 2016, determina ‘ipso iure’ in capo alla medesima il sopravvenuto difetto di interesse, come tale direttamente rilevabile da questa Suprema Corte, a coltivare l’azione di revocazione ordinaria. Invero vale il principio per cui ‘il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello comporta, qualora ancora pendente il giudizio ex art. 395 c.p.c. venga cassato il capo della decisione oggetto di revocazione, il venir meno dell’oggetto della revocazione e dunque dell’interesse ad agire, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che, se non constatata dal giudice, ridonda in nullità della sentenza. Ove, invece, la decisione del giudice di legittimità intervenga dopo quella del giudice della revocazione, la parte può far valere la nullità della sentenza pronunziata ai sensi dell’art. 402 c.p.c. proponendo nei confronti della stessa il ricorso per cassazione’ (Sez. 1, n. 27946 del 04/10/2023, Rv. 669160 -02).
Ciò comporta che il ‘thema disputandum’ si riduce alla sola altra cartella residualmente sottesa al provvedimento di iscrizione ipotecaria oggi impugnato, ossia la n. NUMERO_CARTA,
l’avviso di ricevimento relativo alla quale, secondo l’incontestato accertamento in fatto della CTR nella sentenza impugnata, risultava sottoscritto da soggetto qualificatosi ‘familiare convivente’ con l’aggiunta a penna ‘marito’.
Alla luce di tale premessa, il primo motivo di ricorso, oltreché inammissibile perché, a fronte dell’eccezione d ‘novum’ proposta in controricorso, non è corredato dalla dimostrazione della deduzione della relativa questione già con il ricorso introduttivo, è comunque manifestamente infondato.
Per costante giurisprudenza, ‘in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma ‘semplificata’ di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato’ (cfr., a mero titolo d’esempio, Sez. 6 -5, n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 -01).
Ad ogni buon conto, pur diversamente opinando, varrebbe pur sempre quanto osservato in fattispecie sovrapponibile da Sez. 5, n. 11051 del 09/05/2018, Rv. 648200 -02, in motiv., p. 5, ossia che ‘la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo ex art. 156, comma 2, cod. proc. civ., ossia quello di far conoscere al contribuente il contenuto dell cartell oggetto di impugnazione (Cass. 17 ottobre 2017, n. 24450); del resto contribuente non ha prospettato le ragioni per le quali tale vizio avrebbe comportato una lesione del diritto all’effettività della tutela giurisdizionale ed al giusto processo’.
9.1. Il secondo motivo è inammissibile. Esso non deduce, neppure in astratto, alcun fatto storico decisivo di cui la CTR abbia omesso l’esame, essendo piuttosto volto a denunciare un errore valutativo, traducentesi in un vizio motivazionale, asseritamente compiuto dalla CTR nel ritenere l’inidoneità dell’attestazione di libertà di stato della contribuente a contrastare una non meglio qualificata ‘valenza della notificazione’. In tal guisa, fuoriesce dal paradigma censorio invocato.
In ogni caso, esso sarebbe, altresì e comunque, manifestamente infondato, per le medesime ragioni per cui lo sono il terzo ed il quarto motivo, alla cui disamina subito in appresso si rinvia.
9.2. Il terzo ed il quarto motivo, infatti, sono (per quanto ammissibili, poiché volti a dedurre censure in diritto sotto il corretto paradigma della violazione di legge) manifestamente infondati.
Da tempo si insegna,
-da un lato, che, ‘ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall’incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l’indicazione RAGIONE_SOCIALE generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma (Sez. 5, n. 946 del 17/01/2020, Rv. 656665 -01);
-dall’altro lato, che, ‘in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi
convivente con il destinatario, deve presumersi che l’atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest’ultimo l’onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell’atto’ (Sez. L, n. 4160 del 09/02/2022, Rv. 663872 -01) e che ‘in caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l’atto si presume ‘iuris tantum’ dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una RAGIONE_SOCIALE qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario’.
Talché, nel caso di specie, essendosi il ricevente la notifica qualificato anzitutto ‘familiare convivente’ oltreché ‘marito’, giusta dichiarazioni riportate dal notificante, facenti fede fino a non proposta querela di falso, attesa la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento, a venire in linea di conto è il rapporto in sé di familiarità del ricevente con la contribuente, a prescindere dalla dichiarata qualifica matrimoniale, che non competeva al notificante di accertare: detto rapporto di familiarità, che si presume, giusta la ricezione della notifica, non è minimamente contestato, nella sua dimensione materiale od effettiva, secondo la superiore giurisprudenza, dalla contribuente, che si limita ad opporre l’incompatibilità della sua libertà di stato alla qualifica di marito dichiarata dal ricevente, senza considerare che la familiarità, che ne occupa, in quanto rapporto di fatto, prescinde da ogni inquadramento giuridico. D’altronde, sul piano giust’appunto del rapporto di fatto, la CTR, alla stregua di perspicua osservazione non minimamente avversata in ricorso, ha comprovato l’effettiva
ricorrenza della familiarità legittimante la notifica osservando che, non solo tutte le cartelle sono state ricevute dal medesimo ‘familiare convivente’, ma così pure l’avviso di ricezione della notifica dell’atto di iscrizione ipotecaria , senza alcunché in merito alla regolarità di detta notifica’: ciò a dimostrazione di una convivenza effettiva e permanente.
In definitiva, rigettati i motivi dal primo al quarto, deve accogliersi solo il quinto, con conseguente cassazione ‘in parte qua’ della sentenza impugnata.
Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Suprema Corte è abilitata a decidere la causa nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo del giudizio limitatamente alle somme portate dal provvedimento di iscrizione ipotecaria impugnato riferibili alla cartella n. NUMERO_CARTA. Per l’effetto, tenuto conto dell’esito complessivo della lite, devono integralmente compensarsi tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il quinto motivo di ricorso, rigettati tutti gli altri.
In relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio limitatamente alle somme portate dal provvedimento di iscrizione ipotecaria impugnato riferibili alla cartella n. NUMERO_CARTA.
Compensa integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso a Roma, lì 11 aprile 2024.