Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33351 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33351 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
Oggetto: Iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 -Invalidità notifica prodromiche cartelle di pagamento -Violazione giudicato esterno su nullità notifica di alcune cartelle.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16227/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato indirizzo Pec, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliate in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 14/2020, depositata in data 13 gennaio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 23/04/2015 RAGIONE_SOCIALE iscriveva ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 sul diritto di nuda proprietà vantato da NOME COGNOME su un immobile sito in Bonassola (INDIRIZZO, per l’importo totale di euro 218.114,60 a fronte di un credito tributario di euro 109.057,30, derivante da dodici cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento.
Il contribuente impugnava l’iscrizione ipotecaria dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, deducendo, per quanto ancora interessa in questa sede: a) l’inesistenza assoluta o la nullità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento prodromiche all’iscrizione in ragione del precedente trasferimento all’estero della propria residenza; b) la conseguente nullità del ruolo e l’estinzione RAGIONE_SOCIALE pretese tributarie per intervenuto decorso del termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. a) e b) , d.P.R. n. 602/1973; c) la nullità dell’ipoteca per nullità RAGIONE_SOCIALE prodromiche cartelle di pagamento; d) l’intervenuta prescrizione dei crediti tributari; e) l’omessa notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602/1973, antecedentemente all’iscrizione ipotecaria.
La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria limitatamente ai crediti tributari ed il difetto di giurisdizione per i crediti non tributari. In particolare, il giudice di primo grado assumeva l’invalidità RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento non notificate presso la residenza estera del contribuente pur dopo il documentato trasferimento di questo negli Stati Uniti e la sua iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, la CTP condannava l’RAGIONE_SOCIALE alle spese di lite, compensate invece con l’RAGIONE_SOCIALE, e rigettava la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dal ricorrente.
Quest’ultimo interponeva gravame dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Liguria in relazione alla parte della sentenza impugnata con cui il giudice di primo grado: a) non aveva dichiarato la nullità dell’ipoteca per violazione dell’art. 77, comma 1 -bis , d.P.R. n. 602/1973; b) aveva rigettato la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.; c)
aveva liquidato solo parzialmente le spese giudiziali in suo favore. L’Agente della riscossione proponeva appello incidentale, chiedendo che venisse dichiarata la validità dell’iscrizione ipotecaria.
La CTR rigettava l’appello principale del contribuente ed accoglieva quello incidentale, assumendo che le cartelle di pagamento risultavano regolarmente notificate e che tutte le condizioni per procedere all’iscrizione ipotecaria ex art. 77 cit. erano state soddisfatte.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a nove motivi. Resistono con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 04/12/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce l’ error in procedendo e/o la nullità della sentenza di secondo grado e/o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno, ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sulla questione della nullità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento per effetto RAGIONE_SOCIALE sentenze pronunciate inter partes dalla CTR della Liguria n. 975/2015 e n. 976/2015. Il giudice d’appello ha erroneamente sostenuto che le cartelle di pagamento fossero state «regolarmente notificate» e non ha tenuto conto della sollevata eccezione di giudicato esterno relativa alle cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA per la somma di euro 7.457,61 e n. 04820110021513973000 per la somma di euro 38.887,74, entrambe annullate con le predette sentenze del 2015, divenute definitive, della CTR della Liguria.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del principio del giudicato esterno ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., con riferimento alle sentenze pronunciate inter partes dalla CTR della Liguria n. 975/2015 e n. 976/2015, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3, c.p.c., qualora la sentenza della CTR dovesse intendersi come una decisione di implicito rigetto dell’eccezione di giudicato.
Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c) , e) ed f) , del d.P.R. n. 600/1973, come interpretati in forza della sentenza della Corte cost. n. 366 del 7 novembre 2007, e del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 60 d.P.R. n. 600/1973 e 26 d.P.R. n. 602/1973, applicabili ratione temporis , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente assume che, anche a prescindere dal giudicato formatosi sulla questione, la nullità della notifica RAGIONE_SOCIALE prodromiche cartelle di pagamento emergerebbe dalla circostanza per cui l’Agente della riscossione ha proceduto alla predetta notifica con le modalità proprie del rito RAGIONE_SOCIALE ‘irreperibili’, anziché con spedizione a mezzo posta all’indirizzo di residenza estera negli U.S.A., ove il contribuente si era trasferito a decorrere dal 28/08/2008, come emergente dalla sua regolare iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE. La notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle doveva, quindi, reputarsi viziata da inesistenza o nullità assoluta.
Con il quarto motivo si deduce, in via consequenziale all’accoglimento dei primi tre motivi, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25, comma 1, lettere a) e b) , del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR, in conseguenza della nullità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, accertato la decadenza dal potere di riscossione e l’estinzione del credito tributario per decorso dei termini di decadenza di cui all’art. 25 d.P.R. n. 600/1973.
Con il quinto motivo si deduce, in via consequenziale all’accoglimento dei primi tre motivi, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR considerato che, per poter procedere
all’iscrizione di ipoteca tributaria, è necessario che esistano un valido titolo esecutivo ed il credito tributario sottostante, che, nella specie, invece, erano insussistenti per effetto della mancata valida notifica della cartella entro il termine di decadenza di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
Con il sesto motivo si deduce, in via consequenziale all’accoglimento dei primi quattro motivi, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 77, comma 1 -bis , d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto, se fosse stata dichiarata la nullità RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e la conseguente estinzione del debito tributario per le somme in esse indicate, il residuo importo di euro 8.339,87 a titolo di pretesi (ed inesistenti) crediti non erariali non avrebbe legittimato l’iscrizione ipotecaria, la quale è consentita solo a garanzia di un debito di importo non inferiore ad euro 20.000,00.
Con il settimo motivo si assume, in via consequenziale all’accoglimento dei primi cinque motivi, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR, sulla base della erronea decisione assunta, implicitamente rigettato la domanda, oggetto di specifico motivo di appello principale, di liquidazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali anche nei confronti dell’ente impositore, rispetto al quale la CTP aveva compensato le spese pur non sussistendo i presupposti di cui al novellato art. 92, secondo comma, c.p.c.
Con l’ottavo motivo si assume, in via consequenziale all’accoglimento dei primi tre motivi, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96, primo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR, sulla base della erronea decisione assunta, implicitamente rigettato la domanda, oggetto di specifico motivo di appello principale, di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lite temeraria.
Con il nono motivo si assume, in via consequenziale all’accoglimento dei primi tre motivi, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96, secondo e terzo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR, sulla base della erronea decisione assunta, implicitamente rigettato la domanda, oggetto di specifico motivo di appello principale, di risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi dell’art. 96, secondo e terzo comma, c.p.c., per i pregiudizi all’immagine ed alla reputazione professionale del ricorrente derivanti dall’iscrizione ipotecaria oggetto di causa.
I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono fondati.
10.1 Occorre premettere che l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass. n. 11/04/2024, n. 9817; Cass., Sez. U., 18/09/2014, n. 19667).
Costituisce, invece, ai sensi dell’art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546/1992, requisito di ammissibilità dell’impugnazione dell’iscrizione di ipoteca in esame, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l’iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore (Cass. 25/10/2024, n. 27749; Cass. 25/10/2017, n. 25270). Con la conseguenza che, in caso di contestazione, grava sull’Agente della riscossione l’onere di provare l’avvenuta regolare notificazione di tutte le cartelle – in quanto atti prodromici portanti il credito fatto oggetto della garanzia ipotecaria mediante la produzione in giudizio della relata di notificazione, ovvero
dell’avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale (Cass. 08/04/2016, n. 6887; Cass. 31/10/2014, n. 23213; Cass. 13/10/2011, n. 21123).
10.2 Nel caso di specie, è pacifico tra le parti e risulta ex actis che due RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento poste a fondamento dell’iscrizione ipotecaria impugnata dal ricorrente, ossia la cartella n. NUMERO_CARTA per la somma di euro 7.457,61 e la cartella n. 04820110021513973000 per la somma di euro 38.887,74, sono state annullate dalla CTR della Liguria rispettivamente con le sentenze pronunciate inter partes n. 975/2015 e n. 976/2015, le quali sono passate in giudicato per omessa impugnazione, come emerge dall’attestazione del segretario della CTR resa in data 07/05/2020 ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c., applicabile per analogia legis ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 (Cass. 11/04/2025, n. 9458).
La CTR ha sostenuto, apoditticamente e richiamando genericamente la documentazione prodotta dall’Ufficio, che tutte le cartelle di pagamento sottese all’iscrizione ipotecaria erano state «regolarmente notificate», senza tener conto della sollevata eccezione di giudicato esterno relativa alle predette due cartelle.
È evidente, pertanto, una volta acclarato che il credito per cui è stata iscritta ipoteca non è più lo stesso ma si è ridotto, che sorge la necessità di ridurre l’ipoteca di cui trattasi, avendo questa Corte precisato che, in ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, il giudice, adito in una causa di impugnazione di ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973, che ne abbia accertato l’invalidità derivata per il motivo, di carattere sostanziale, dell’intervenuto annullamento, in via giudiziale o di autotutela, di una RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento iscritte a ruolo e della conseguente insussistenza parziale,
rispetto alle originarie somme, del suo presupposto legittimante, non può invalidare in toto l’iscrizione, ma è tenuto a ricondurre la stessa alla misura corretta, annullandola soltanto nella parte avente titolo nelle somme originariamente iscritte, e a ordinare la riduzione dell’ipoteca ex art. 2872 c.c. dell’importo per il quale era stata iscritta al doppio di quello complessivo del minor credito ancora a ruolo (Cass. 23/12/2020, n. 29364).
10.3 La CTR, avendo accolto l’appello incidentale dell’Agente della riscossione in ordine alla legittimità dell’iscrizione ipotecaria in ragione della validità della notifica di tutte indistintamente le cartelle di pagamento prodromiche alla predetta iscrizione, non si è attenuta a tali principi, sicché, in accoglimento del primo e del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata sul punto.
11. Anche il terzo motivo è fondato.
11.1 In proposito, occorre premettere che la Corte costituzionale, con sentenza n. 366/2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE norme RAGIONE_SOCIALE artt. 58, comma 1 e 2, secondo periodo e 60, comma 1, lett. c) , e) ed f) , d.P.R. n. 600/1973 nella parte in cui prevedevano, in caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’Amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE, che le disposizioni contenute nell’art. 142 c.p.c. non si applicassero.
11.2 Successivamente alla pronuncia della Consulta, è intervenuto il d.l. n. 40/2010, il quale ha introdotto, nell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, un nuovo quarto comma, in forza del quale: «Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall’articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE italiani residenti all’estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese di cui all’articolo 2188
del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero del codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e)».
La prima parte del quarto comma è chiara nel precisare che la notifica al contribuente residente all’estero deve essere effettuata, in primo luogo, presso l’indirizzo estero che risulti dall’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE. In mancanza, l’indirizzo estero rilevante diventa quello già indicato dal contribuente nelle svariate ipotesi di domande e/o variazioni anagrafiche precisate al terzo comma. Solamente in caso di esito negativo ai suddetti indirizzi, quindi, diviene applicabile la modalità prevista per la notificazione in caso di irreperibilità assoluta.
La modalità di notifica prevista dal quarto comma, inoltre, è alternativa, ed equivalente, a quella prevista, in via ordinaria, dall’art. 142 c.p.c. (Cass. 06/08/2024, n. 22271; Cass. 30/11/2023, n. 33469).
11.3 Nel caso di specie, dai documenti assemblati all’interno del ricorso per cassazione, e precisamente dalle copie RAGIONE_SOCIALE avvisi di ricevimento e dell’avviso di deposito di atti nella casa comunale, emerge che alcune RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento sottese all’iscrizione ipotecaria per cui è causa sono state notificate, in data 15/10/2009 ed in data 08/09/2011, mediante deposito dell’atto presso il Comune ed affissione all’albo comunale dell’avviso di deposito, essendo il contribuente risultato ‘irreperibile’ e ‘trasferito’ all’ultimo indirizzo di residenza anagrafica sito in Genova, INDIRIZZO.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta fin dal primo grado di giudizio, ossia certificato dei Servizi demografici del Comune di Genova del 25/05/2015 (anch’esso assemblato nel ricorso per cassazione), si evince
che il ricorrente si era trasferito negli U.S.A. nel 2008 e che lo stesso risultava iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE, con residenza a New York dal 28/08/2008.
11.4 La CTR non ha tenuto conto di tale documentazione e dei predetti principi normativi, posto che la stessa ha ritenuto ‘regolarmente notificate’ le cartelle di pagamento sebbene dagli atti emergesse che le notifiche in esame, successive al trasferimento all’estero del contribuente ed alla sua iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE, non erano state effettuate con le modalità dell’art. 142 c.p.c., né con quelle di cui al quarto comma dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, con conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE stesse, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 06/08/2024, n. 22271; Cass. 12/01/2018, n. 618; Cass. 28/04/2017, n. 10528).
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio anche in relazione al terzo motivo.
12. L’accoglimento dei primi tre motivi determina l’assorbimento del quarto, quinto e sesto motivo, dovendo rimettersi al giudice del rinvio la valutazione, rimasta assorbita nella sentenza della CTR ligure, in ordine al rispetto dei termini di decadenza di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e della soglia minima di ventimila euro prevista dall’art. 77, comma 1 -bis , del medesimo d.P.R. (per il cui raggiungimento, peraltro, è necessario considerare tutti i crediti iscritti a ruolo, anche quelli non tributari: cfr. Cass. 07/10/2015, n. 20055), nonché l’assorbimento del settimo, ottavo e nono motivo, concernenti la ripartizione RAGIONE_SOCIALE spese di lite e la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., atteso che le relative censure sono rivolte contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata a essere travolta dalla suddetta cassazione con rinvio, a seguito della quale la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese dei gradi di merito e la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 96 cit. andranno effettuate dal giudice del rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio.
13. In definitiva, vanno accolti il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti tutti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, attenendosi agli indicati principi, e provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME