Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6323 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6323 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8635/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Napoli, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
-intimata – avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA CAMPANIA n. 7022/2022, depositata in data 26/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 7022/2022, depositata in data 26/10/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha respinto l’appello della RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella
esattoriale n.071201900854048280000, dell’importo di €12.790,24, a titolo di TARSU e relative addizionali e di quota provinciale rifiuti indifferenziati, per le annualità 2010, 2011 e 2012.
Contro la sentenza propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, mentre l’RAGIONE_SOCIALE resta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso, si censura la falsa applicazione dell’art.8 legge n.890 del 1992, in relazione al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice di appello erroneamente ritenuto acquisita la prova della notifica dell’avviso di accertamento (n.NUMERO_DOCUMENTO) presupposto alla cartella esattoriale impugnata (n.071201900854048280000), nonostante il mancato deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.) presso l’ufficio postale dell’atto da notificare.
Il motivo è infondato.
1.1. La CTR, nel motivare in ordine alla valida notifica dell’avviso, fa espresso rinvio alla sentenza di primo grado, secondo cui ‘ l’avviso di accertamento non essendo atto giudiziario è stato regolarmente notificato a mezzo servizio postale, e l’agente postale alle cui cure fu rimesso l’adempimento, dopo aver verificato che la società destinataria aveva la sede nell’indirizzo presso il quale esso era stato indirizzato, e preso contezza che non vi era alcuna persona alla quale poteva essere consegnato il plico, lo deposita presso l’ufficio postale, previa apposizione dell’avviso sulla porta di ingresso dello stabile (n°11) come da ricevuta di ritorno in atti’.
1.2. Ebbene, la decisione impugnata fa esatta applicazione del principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui, nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a
mezzo posta dell’atto impositivo ex art. 14 l. n. 890 del 1982, mediante invio diretto da parte dell’agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890 del 1982. Tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato ( ex plurimis , Cass. 14739/2025, che cita Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010; cfr. anche 9866/2024; 23723/2023; 36911/2022; 8362/2022; 20700/2020; 13124/2018; 2790/2016).
1.3. La precisazione è di fondamentale rilievo perché le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della legge 20 novembre 1982, n. 890, che si renda necessario l’invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all’ufficio postale.
1.3.1. Il regolamento postale contenente la disciplina del servizio postale ordinario (d.m. 1 ottobre 2008), infatti, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, si limita a prevedere che le raccomandate vengano consegnate presso l’ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell’avviso di giacenza (art. 25).
1.4. Pertanto, in questa ipotesi, in difetto -nel regolamento del servizio postale ordinario -di una regola sul momento in cui si debba ritenere pervenuto al destinatario un atto che l’agente postale abbia depositato in giacenza presso l’ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l’assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata, si applica per analogia la regola di cui all’art. 8, comma 4, legge n. 890/1982, secondo cui: ” La notificazione si ha per eseguita decorsi
dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.
1.4.1. La notificazione si intende, quindi, eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale (tra le tante, Cass. 18800/2025, che cita: Cass., Sez. VI -5, 2 giugno 2016, n. 2047; Cass., Sez. VI -5, 10 agosto 2017, n. 19958; Cass., Sez. VI -5, 10 agosto 2017, n. 19958; Cass., Sez. VI -5, 20 febbraio 2018, n. 4049; Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. V, 15 novembre 2021, n. 34250; Cass., Sez. V, 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., Sez. V, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355).
1.5. Né si ravvisano dubbi di tenuta costituzionale dell’art. 26, primo comma, secondo periodo del D.P.R. 602 del 1973 e dell’art. 14 legge n. 890 del 1982, nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l’applicazione RAGIONE_SOCIALE modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l’invio di comunicazione di avvenuta notifica).
1.5.1. La Corte Costituzionale ha, infatti, ritenuto manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sul presupposto che la notificazione diretta a mezzo del servizio postale abbia connotati di specialità e di semplificazione rispetto a quella dettata dall’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982 e che una siffatta disciplina -che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto, stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo -non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura
sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE imposte, che, a sua volta, risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018).
1.6. Diversa è, invece, l’ipotesi di notifica effettuata con il ministero dell’ufficiale giudiziario tramite servizio postale ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982 in relazione alla quale si è espressa questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10012/2021, affermando il principio di diritto secondo cui ” In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
1.6.1. Il principio espresso dalle sezioni unite del 2021 riguarda, infatti, la notifica a mezzo posta, ‘quella codicistica attuata dall’ufficiale giudiziario con il concorso dell’agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest’ultimo’ secondo la legge n. 890 del 1982 (nel caso all’esame RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, infatti, la notifica era ‘avvenuta a mezzo del servizio postale ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890′, v. l’ordinanza di rimessione Cass. n. 21714 del 2020), e non la notifica secondo regime postale ordinario (in termini, cfr. Cass. 6586/2025).
1.7. Ebbene, posto che, nella specie, non si censura il presupposto -alla base della decisione dei giudici di entrambi i gradi -che si sia trattato di notifica diretta a mezzo piego raccomandato (ex art. 14 legge n. 890 del 1982), correttamente il giudice di appello ha ritenuto valida la notifica dell’avviso di accertamento prodromico della cartella di pagamento impugnata effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità dell’ avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Col secondo motivo, si espone, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal fatto storico che, al momento dell’asserita notifica (3/1/2016), la società ricorrente non avesse più la sede legale nel luogo di compimento della notifica.
2.1. La censura è inammissibile, operando il limite della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348 -ter , quinto comma, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, norma mantenuta, anche dopo l’abrogazione disposta dall’art. 3, comma 26, lett. e), del D.L.vo 1 ottobre 2022, n. 149, per i giudizi introdotti prima dell’1 gennaio 2023, dall’art. 35, comma 5, del D.L.vo 1 ottobre 2022, n. 149, quale modificato dall’art. 380, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197), che non consente di censurare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
Ed invero, in presenza di una cd. doppia conforme, il ricorrente in cassazione -per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dall’11
settembre 2012) -deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex multis, Cass. n. 22748/2025; 5881/2025; 5445/2025; n. 17782/2024; n. 34902/2023; n. 10644/2022; n. 19760/2021; n. 8515/2020; n. 20994/19; n. n. 11439/2018; 6774/2016; n. 26860/2014).
2.2. A tale onere non ha, però, assolto la ricorrente, la quale, a fronte della soccombenza nel doppio grado di merito, non ha indicato le ragioni di fatto differenti a seconda del giudizio, avendo -al contrario – messo in evidenza la piena sovrapponibilità RAGIONE_SOCIALE decisioni di primo e secondo grado sul punto.
Di qui l’inammissibilità del motivo.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione di RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 16 dicembre 2025.
Il Presidente LIBERATO PAOLITTO