Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21733 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21733 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27140/2022 R.G. proposto da :
COGNOME con l’ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
ATO ME-1 SPA IN LIQUIDAZIONE
-intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sede di MESSINA, n. 3245/2022 depositata il 13/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Al contribuente, odierno ricorrente, è stata notificata la richiesta di pagamento n. 176685 del 14/11/2014 con la quale si ingiungeva il pagamento di euro 1.580,51 relativo a fatture TIA per gli
anni 2009 e 2010, recanti n. 2010025068 del 26.03.2010 di €.410,00, n.2010111598 del 14/10/2010 di €.737,00 e n.2009113544 del 30/11/2009 di €.428,00, che il ricorrente assume non essergli mai state trasmesse o consegnate prima.
Ha indi presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, la quale, nella contumacia della resistente intimata, ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza condanna alle spese, per non aver il ricorrente fornito la prova di aver notificato il ricorso all’ATO Me 1, non costituita in giudizio.
Avverso tale decisione il contribuente ha proposto appello alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo sede distaccata di Messina, la quale ha confermato la sentenza di appello e condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 1000,00.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 3 motivi.
L’intimata non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione art. 36 co. 2 nn. 2, 3 e 4 d.p.r. 546/92 e art. 132 co. 2 n. 2 in relazione all’art.360 co. 1 n.4 c.p.c. , per avere la C.T.R. riportato l’avvenuta costituzione dell’appellata con richiesta di rigetto dell’appello senza che ciò corrispondesse al vero, essendo l’appellata rimasta contumace .
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione art. 20 D.Lgs 546/1990 in relazione ai commi 2 e 3 del l’ art. 16, violazione artt. 115, 116 c.p.c. e art. 118 disposizioni di attuazione c.p.c.; la violazione art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. , ed in subordine in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc.
2.1. Contrariamente a quanto affermato dalla CTP e confermato dalla CTR, il ricorso originario sarebbe stato regolarmente notificato all’ATO RAGIONE_SOCIALE mediante consegna diretta ad un funzionario dell’Ente, come previsto dall’art. 16 comma 3 del D.Lgs. 546/1992: a
riprova di ciò, viene indicata la presenza del timbro di entrata al protocollo dell’ATO ME-1 datato 19/2/2015 e la registrazione al numero protocollo 841, con relativa sottoscrizione, apposti sull’originale del ricorso.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., nonché la violazione dell’art. 15 comma 2 -ter D.Lgs 546/1992 in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c. , ed in via subordinata per violazione artt. 111 D.M. 55/2014 in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 cpc.
3.1. La decisione si baserebbe su un presupposto errato, ovvero l’avvenuta costituzione in giudizio dell’ATO RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, che invece era rimasta contumace. Ne deriverebbe la violazione dell’articolo 15 comma 2-ter del D.Lgs 546/1992, che specifica quali spese possono essere liquidate: poiché l’appellato non si è costituito, non ha sostenuto onorari e diritti del difensore, spese generali, contributo previdenziale e contributo unificato, rendendo illegittima la condanna. In via subordinata, ha contestato l’eccessività della liquidazione delle spese (€ 1.000,00 oltre accessori) in favore di una parte non costituita e per una causa di valore (€ 1.580,51).
Il secondo motivo è fondato ed assorbente. Stante la priorità logica va trattato per primo.
4.1. L’a rt. 16 c. 3 d.lgs. 546/1992, nella formulazione in vigore ratione temporis , dispone che: ‘3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto, ovvero all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia’ .
4.2. Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il deposito della notifica evidenzia la consegna all’impiegato , come attestata dal timbro, dalla data e della firma apposta in occasione del ritiro.
4.3. La giurisprudenza, del resto, si è già espressa sulla questione, affermando che: La notificazione del ricorso introduttivo o dell’appello nel processo tributario – effettuata “all’ufficio del Ministero delle Finanze ed all’ente locale mediante consegna all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”, ai sensi del rinvio operato dagli artt. 20 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 all’art. 16, comma 3, dello stesso d.lgs. – è valida se, sulla copia dell’atto depositato privo della dichiarazione di ricevuta, la sottoscrizione dell’impiegato addetto è accompagnata dall’apposizione del timbro dell’ufficio ricevente con l’indicazione della data di consegna, essendo sufficiente tale adempimento a garantirne il rituale ricevimento da parte del destinatario (Cass. 11/06/2024, n. 16223 (Rv. 671313 – 01)).
4.4. Se ne deve quindi concludere per la validità della notifica effettuata e la sussistenza del vizio lamentato, che ha precluso al ricorrente la difesa sin dal giudizio di prime cure. Vertendosi di vizio incidente sull’integrità del contraddittorio, sussistono i presupposti, pur eccezionali e tassativi, della regressione del processo al primo grado.
4.5. Il motivo merita quindi accoglimento.
4.6. Gli altri motivi risultano conseguentemente assorbiti.
In conclusione, alla luce dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ex art. 383 c. 3 c.p.c., che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, ai sensi dell’art.
383 c. 3 c.p.c., che provvederà, in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 09/07/2025 .