Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34333 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34333 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21513/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, C.F. CODICE_FISCALE, nato a Monopoli il DATA_NASCITA, ivi residente alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, C.F. CODICE_FISCALE, fax NUMERO_TELEFONO, PEC EMAIL, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monopoli (BA) alla INDIRIZZO, indi domiciliato ‘ex lege’ in ROMA INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), domiciliata ‘ex lege’ in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n. 791/2024 depositata il 27/02/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOMENOME NOME NOME intimazione di pagamento n. 01420169013285048000, la impugnava nanti la CTP di Bari, lamentando la mancata notificazione della prodromica cartella n. 01420030115266162000 e comunque la prescrizione RAGIONE_SOCIALE somme contenutevi.
1.1. Nella resistenza dell’agente della riscossione, che documentava l’intervenuta notificazione della cartella, eseguita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno il 07/12/2004, e di successivi atti diretti alla rinnovazione del credito intimato, la CTP, con la sentenza n. 2517/10/2017, depositata il 28/09/2017, premesso che ‘dalla documentazione in atti, si evince che la cartella n.NUMERO_CARTA risulta regolarmente notificata con raccomandata A/R n. 60353107153 -7 il 7.12.04 con avviso di ricevimento firmato dall’incaricato alla distribuzione e dal destinatario o persona incaricata’, dichiarava inammissibile l’eccezione di prescrizione maturata prima della notificazione della cartella; nondimeno, evidenziato che ai crediti erariali si applica la prescrizione ordinaria decennale, mentre alle sanzioni quella breve quinquennale, dichiarava prescritte queste ultime.
Su appello del contribuente, nella resistenza, nuovamente, dell’agente della riscossione, che depositava ulteriore documentazione, la CGT2 della Puglia, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello limitatamente agli interessi, siccome soggetti a prescrizione decennale, disattendendolo nel resto.
In motivazione, osservava:
-nella fattispecie l’Agente della RAGIONE_SOCIALE ha ritualmente comprovato già in primo grado la rituale notifica della cartella di pagamento (con raccomandata A/R n. 60353107153 -7 il 7.12 04 con avviso di ricevimento firmato dall’incaricato alla distribuzione e dal destinatario o persona incaricata) -né l’appellante ha osservato nulla in contrario – così che non sono proponibili motivi di opposizione che avrebbero dovuto e potuto essere necessariamente proposti avverso la cartella ritualmente notificata, tra cui, evidentemente, l’eventuale prescrizione maturata anteriormente alla cartella stessa ;
-ai tributi erariali non si applica la prescrizione breve quinquennale;
-nella fattispecie vengono in rilievo cartelle di pagamento relative a Iva e Irpef, e dunque il relativo termine di prescrizione è di 10 anni ;
-ne deriva che a fronte della rituale notifica della cartella di pagamento avvenuta il 07 dicembre 2004, sono tempestive sia l’intimazione di pagamento n. 2010/0254352 notificata in data 21 ottobre 2010 sia l’intimazione di pagamento n. 014/2012/9025424654/000 del 18 maggio 2012, che si pongono dunque quali validi atti interruttivi della prescrizione unitamente alla notifica della cartella ;
-è legittima ai sensi dell’art. 58 comma 2 D. Lgs. 546/1992 la produzione di nuovi documenti in appello .
Il contribuente propone ricorso per cassazione con sei motivi; resiste l’RAGIONE_SOCIALE, a ministero dell’RAGIONE_SOCIALE, con articolato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Tutti i motivi, per ragioni di economia espositiva, si prestano ad essere enunciati congiuntamente.
Primo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. e dell’art. 7 della L. 890/1982 in combinato con art. 360 comma n. 3 c.p.c. -Nullità della notifica di atti notificati a mani di soggetto terzo senza raccomandata informativa’.
2.1. ‘RAGIONE_SOCIALE ha prodotto la relata di notifica della cartella n. 014/2003/0115266162/000: dall’analisi della relata emerge che la cartella è stata consegnata a soggetto diverso dal destinatario. Tuttavia, RAGIONE_SOCIALE non ha prodotto la raccomandata informativa di cui all’art. 139 c.p.c., con cui avrebbe dovuto comunicare al contribuente l’avventa consegna dell’atto a soggetto diverso, e soprattutto non ha prodotto la copia RAGIONE_SOCIALE relative ricevute di spedizione e consegna di tale raccomandata’.
Secondo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 e 50 del D.P.R. 602/73 in combinato con art. 360 comma n. 3 c.p.c. Nullità dell’impugnata intimazione per nullità della notifica della prodromica cartella esattoriale’.
3.1. ‘La sentenza merita di essere riformata nella parte in cui si afferma che la cartella esattoriale prodromica all’impugnata intimazione è stata regolarmente notificata’. In realtà il contribuente ‘non ha mai sollevato ‘vizi concernenti il merito della cartella”, ma ‘la prescrizione maturata successivamente alla contestata notifica della cartella’. ‘Diretta conseguenza della nullità della notifica della cartella esattoriale è la nullità dell’impugnata intimazione di pagamento’.
Terzo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. e dell’art. 7 della L. 890/1982 in combinato con art. 360 comma n. 3 c.p.c. -Nullità della notifica di atti notificati a mani di soggetto terzo senza raccomandata informativa’.
4.1. La sentenza impugnata è illegittima laddove afferma che ‘sono tempestive sia l’intimazione di pagamento n. 2010/0254352 notificata in data 21 ottobre 2010 sia l’intimazione di pagamento n.
014NUMERO_DOCUMENTO del 18 maggio 2012′. In particolare, essa ‘merita di essere riformata nella parte in cui si afferma la rituale notifica dell’intimazione di pagamento n. 014/2012/9025424654/000 del 18 maggio 2012’, poiché ‘la notifica di tale intimazione è nulla’. ‘Dall’analisi della relata emerge che l’intimazione è stata consegnata a soggetto diverso dal destinatario. Tuttavia, RAGIONE_SOCIALE non ha prodotto la raccomandata informativa di cui all’art. 139 c.p.c.’. Segue fotoriproduzione dei relativi documenti. Il motivo poi così riprende: ‘Tale documentazione è inidonea a provare che tale atto abbia interrotto la prescrizione’.
Quarto motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c. in combinato con art. 360 comma n. 3 c.p.c.’.
5.1. Anche ‘la notifica dell’intimazione di pagamento n. 2010/0254352 del 21 ottobre 2010 è nulla’. RAGIONE_SOCIALE ha prodotto: ‘ -verbale di pignoramento mobiliare del 15.11.2010: tale atto è totalmente privo di efficacia interruttiva della prescrizione in quanto tale pignoramento ha avuto esito negativo e non è mai stato notificato al contribuente ; -intimazione di pagamento n. 2010/0254352 assertivamente notificata in data 21.10.2010 e prodotta per la prima volta in appello: dalla relata di tale intimazione emerge che NOME ha tentato la notifica in Monopoli alla INDIRIZZO ma non ha potuto consegnare l’intimazione non avendo rinvenuto nessuno. NOME afferma di aver provveduto a depositare l’atto presso la Casa Comunale ed all’uopo ha prodotto la copia dell’avviso di deposito presso la Casa Comunale del 21.10.2010, ma tale avviso di deposito si riferisce ad altri atti, non essendo ivi indicata l’intimazione di pagamento n. 2010/0254352′.
Quinto motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. prescrizione dei crediti di natura tributaria’.
6.1. ‘Contrariamente a quanto affermato dai Giudici di appello, nel caso di specie, la pretesa è prescritta. Infatti, gli atti interruttivi della
prescrizione prodotti da RAGIONE_SOCIALE in giudizio non hanno alcuna efficacia interruttiva della prescrizione stante la nullità della loro notifica per le ragioni esposte nelle precedenti argomentazioni’.
Sesto motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c. n. 4. Prescrizione quinquennale dei tributi’.
7.1. ‘In ogni caso, nella fattispecie che ci occupa, merita di applicarsi la prescrizione quinquennale breve dei tributi’.
Sono infondati il terzo, il quinto ed il sesto motivo; ne consegue che sono inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, tutti gli altri.
Infondato, anzitutto, è il sesto, poiché, per giurisprudenza ormai costante, ‘il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 c.c., mentre non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi’ (Cass n. 33213 del 2023).
Infondato, inoltre, è il terzo motivo.
La notifica dell’intimazione di pagamento n. 014/2012/9025424654/000 è avvenuta a diretta cura del concessionario della riscossione a mezzo di piego raccomandato ex art. 26 DPR n. 602 del 1973. Dalla stessa documentazione fotoriprodotta a pagina 22 del ricorso emerge che esso è stato ritirato il 18.05.2012 da persona qualificatasi ‘moglie’ del contribuente destinatario.
Come già affermato da questa S.C., una tal forma di notificazione è legittima (cfr. ad es. Cass. n. 35822 del 2023). Peraltro, ‘in tema di
notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull’avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima’ (Cass. n. 17841 del 2023).
Fermo quanto precede, è pacifico che ‘la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell’agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma ‘semplificata’ di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ (Cass. n. 9866 del 2024).
Talché, ‘ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall’incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l’indicazione RAGIONE_SOCIALE generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma’ (ex multis, Cass. nn. 946 del 2020; 23511 del 2016; 11708 del 2011).
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza lavoristica, ‘in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l’atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest’ultimo l’onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell’atto’ (Cass. n. 4160 del 2022; succ. conf. Cass. n. 3267 del 2023;).
Facendo il punto, da quanto precede deriva – così sinteticamente esplicitandosi principio di diritto già sotteso a plurimi omogenei arresti di questa S.C. (cfr., di recente, per l’ampia motivazione, Cass. n. 27925 del 2024) – che,
in caso di notifica diretta di un atto da parte dell’agente della riscossione mediante piego raccomandato ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, DPR n. 602 del 1972, la consegna a persona diversa del destinatario comporta il perfezionamento dell’invio della raccomandata, presumendosi che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario medesimo (essendo onere di quest’ultimo provare, con proposizione di querela di falso, l’assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla sua sfera personale o familiare), senza che sia necessario l’invio al predetto, altresì, di successiva raccomandata informativa, in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982.
11.1. Alla luce di ciò, l’evocazione, da parte del contribuente, di Cass., Sez. U, n. 10012 del 2021 è del tutto fuori contesto, poiché, pacifico che nella specie il piego raccomandato è stato ricevuto dalla moglie del
contribuente, l’intervento del NOME COGNOME è, invece, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale in caso di cd. irreperibilità relativa del destinatario .
11.2. Né, tuzioristicamente, e conclusivamente, l’assetto della notifica diretta poc’anzi delineato si espone a dubbi di legittimità costituzionale.
È sufficiente richiamare quanto osservato da Corte cost. n. 175 del 2018, la quale, nel disattendere la q.l.c. dell’art. 26, comma 1, DPR n. 602 del 1973, ‘nella parte in cui’, tra l’altro, ‘non prevede che la notifica di cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l’osservanza dell’art. 7 legge n. 890/82, così come modificato con la legge n. 31 del 2008 di conversione del decreto -legge n. 248/2007’, dopo aver rammentato che, ‘recentemente, il citato art. 7 legge n. 890 del 1982 è stato nuovamente riformulato dall’art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 -2020), e non contiene più la comunicazione dell’avvenuta notificazione, evidentemente ritenuta non essenziale dal legislatore in un’ottica di semplificazione ed anche di allineamento alla notificazione mediante posta elettronica certificata, che parimenti non prevede siffatta formalità ulteriore’ (punto 10), scrive:
Considerati nel loro complesso, i rilevati scostamenti della disposizione censurata rispetto al regime ordinario della notificazione a mezzo del servizio postale, che costituiscono il proprium della semplificazione insita nella notificazione ‘diretta’ ex art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 segnano sì un arretramento del diritto di difesa del destinatario dell’atto, ma non superano il limite di compatibilità con i parametri evocati dalla CTR rimettente.
Va infatti considerato che – venendo in rilievo l’ordinaria disciplina del servizio postale quanto alle ipotesi di effettiva reperibilità del destinatario dell’atto o di altro soggetto legittimato a riceverlo – la notificazione ‘diretta’ RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento ad opera dell’agente della riscossione, della cui legittimità costituzionale la rimettente CTR dubita, costituisce una forma semplificata di notificazione, di cui è predicato il normale buon esito con la consegna del plico al destinatario o al consegnatario. A questa ipotesi si riferisce l’ordinanza di rimessione della CTR che è chiamata a pronunciarsi in ordine alla validità, o no, di una notifica ‘diretta’ ex art. 26, primo comma, effettuata con consegna del plico al portiere, con le modalità semplificate del servizio postale ordinario ed in particolare senza comunicazione dell’avvenuta notifica.
Con riferimento, quindi, alla forma di notificazione ‘diretta’, con consegna del plico al destinatario o a chi sia legittimato a riceverlo, può dirsi che le modalità pur semplificate del procedimento notificatorio soddisfano il requisito – richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte della «effettiva possibilità di conoscenza» dell’atto (sentenze n. 346 del 1998 e n. 360 del 2003). La disposizione censurata non viola i parametri evocati dalla CTR rimettente, sotto il profilo della ipotizzata violazione del diritto di azione e di difesa del notificatario (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) e del principio della ‘parità RAGIONE_SOCIALE armi’ integrato dal canone del giusto processo (art. 111, primo e secondo comma, Cost.) perché non è superato quel «limite inderogabile» che la giurisprudenza di questa
Corte pone alla discrezionalità che ha il legislatore nel regolare il procedimento notificatorio, in particolare prevedendo ipotesi di conoscenza legale dell’atto da notificare. Questa Corte ha infatti affermato in proposito che rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina RAGIONE_SOCIALE notificazioni, con il «limite inderogabile» derivante dal diritto di difesa del notificatario, al quale deve essere assicurata una «effettiva possibilità di conoscenza» dell’avvenuto deposito dell’atto. E ha, altresì, precisato che la discrezionalità del legislatore deve comunque assicurare il «fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell’atto notificatogli» (sentenza n. 346 del 1998).
Ma le ipotesi di insufficienti garanzie per il notificatario, ritenute tali da questa Corte, sono relative a prescrizioni formali del procedimento notificatorio, integranti la conoscenza legale dell’atto, senza che l’atto sia stato consegnato a chi, per ragioni varie (riferibili a rapporti familiari, di convivenza, di servizio, di lavoro), sia chiamato a notiziarne il destinatario così realizzando una ragionevole presunzione di «effettiva conoscenza» dell’atto. Tra tali ipotesi -che hanno richiesto la correzione del procedimento notificatorio mediante pronunce di illegittimità costituzionale – può ricordarsi quella della cosiddetta irreperibilità relativa (id est evenienze riconducibili a quelle previste dall’art. 140 cod. proc. civ.) sia nell’ordinario procedimento notificatorio a mezzo posta (sentenza n. 346 del 1998), sia nel regime del codice di rito ex art. 140 cod. proc. civ. (sentenza n. 3 del 2010); nonché quella della temporanea irrilevanza RAGIONE_SOCIALE variazioni anagrafiche del contribuente (sentenza n. 360 del 2003) e
quella della notificazione al contribuente residente all’estero (sentenza n. 366 del 2007).
Anche con più specifico riferimento alla notifica di cartelle di pagamento relative a debiti previdenziali secondo l’ordinario procedimento di notifica a mezzo del servizio postale ex lege n. 890 del 1982, questa Corte – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 – ha affermato che non è «riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione dell’art. 3 della Costituzione» che la notificazione di una cartella di pagamento nei casi di irreperibilità relativa, previsti dall’art. 140 cod. proc. civ., possa avvenire (ex art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973) con la semplice affissione nell’albo del Comune, secondo «modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella», anziché secondo il «criterio dell’effettiva conoscibilità dell’atto» (sentenza n. 258 del 2012).
Rispetto a tali ipotesi si ha invece che, nella fattispecie della notificazione ‘diretta’ ex art. 26, primo comma, qui in esame, vi è un più elevato livello di conoscibilità – ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l’effettiva conoscenza dell’atto – stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il «limite inderogabile» della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica, non diversamente – mutatis mutandis – da quanto accade nell’ipotesi di una notificazione, che anch’essa può dirsi semplificata, eseguita per posta elettronica certificata, ritenuta da questa Corte compatibile con il diritto di difesa del notificatario (sentenza n. 146 del 2016).
Tornando al caso di specie, in forza di quanto detto sin qui, correttamente, dunque, la CGT2 ha ritenuto la legittimità della notifica
dell’intimazione di pagamento n. 014/2012/9025424654/000 in data 18/05/2012.
Da ciò consegue l’applicabilità dell’insegnamento, recentemente guadagnato dalla giurisprudenza, a termini del quale ‘l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all’avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell’anzidetto termine’ (Cass. n. 20476 del 2025).
14. Pertanto,
-da un lato, si rendono inammissibili il primo, il secondo ed il quarto motivo, siccome relativi a cartella ed intimazione antecedenti all’intimazione n. 014/2012/9025424654/000: notificata questa il 18/05/2012, ma non impugnata, gli atti pregressi, di cui, a mezzo di essa, il contribuente abbia ricevuto notizia, avrebbero dovuto essere impugnati in uno alla medesima onde farne valere anche solo l’omessa notifica (ex multis, Cass. nn. 13329 del 2025; 22108 del 2024) e contestare l’estinzione del credito (Cass. n. 6436 del 2025);
-dall’altro, si rivela infondato il quinto, poiché, preso atto che, ‘in data 08.01.2017, RAGIONE_SOCIALE notificava al contribuente l’intimazione di pagamento n. 014/2016/9013285048/000 ‘ (p. 2 ric.), dal 18/05/2012 (data di notifica, come testé ricordato, dell’intimazione n. 014/2012/9025424654/000), il termine prescrizionale ordinario decennale non risulta trascorso.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 17 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME