Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21570 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21570 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1263/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
–RAGIONE_SOCIALE -intimatiavverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 3127/2017 depositata il 30/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe della CTR del Lazio, che ha rigettato l’appello del contribuente in controversia avente ad oggetto il ricorso proposto nei confronti di atto di pignoramento e fondato
sulla contestazione della mancata notifica della cartella di pagamento presupposta.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria costitutiva per l’eventuale discussione in pubblica udienza
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente denuncia la «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c.», ribadendo l’eccezione, non accolta dai giudici del merito, di nullità della notifica perché eseguita a mezzo posta direttamente dall’RAGIONE_SOCIALE con consegna a mani del portiere, in assenza RAGIONE_SOCIALE varie ricerche degli altri consegnatari preferenzialmente abilitati rispetto a quest’ultimo ed in mancanza dell’invio della successiva raccomandata di avvenuta notifica.
Il motivo è infondato, trattandosi di formalità non richieste per la modalità, prescelta dal concessionario, della notifica diretta a mezzo posta.
2.1. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello in forza del quale la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella prevista dalla prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso, che l’esecuzione è stata effettuata su istanza
del soggetto legittimato e che vi è effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella. Tale conclusione è confermata implicitamente dal citato art. 26, comma penultimo, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (cfr. Cass., sez. V, n. 990 del 14/01/2022; Cass. sez. 6-L, n. 8423 del 26/03/2019; n. 19270 del 19/07/2018, conformi Cass. n. 14327 del 2009, n. 11708 del 2011, n. 6395 del 2014).
2.2. Questa Corte ha, altresì, affermato che, in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass., Sez. 5, n. 29642 del 14/11/2019, Rv. 655744-01; Sez. 6-5 n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834-01).
2.3. Questa Corte ha inoltre chiarito che «ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall’incaricato della RAGIONE_SOCIALE è sufficiente la consegna del plico al
domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l’indicazione RAGIONE_SOCIALE generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma», Cass. sez. V, 17.1.2020, n. 946 (conf. Cass. sez. V, 18.11.2016, n. 23511; Cass. sez. V, 27.5.2011, n. 11708); del resto l’essenzialità della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del consegnatario dell’atto è stata sottolineata statuendosi che «in tema di notificazione per mezzo del servizio postale (nella specie, nella disciplina anteriore alla legge 20 novembre 1982 n. 890), alla mancanza della sottoscrizione nell’avviso di ricevimento, che costituisce documento indispensabile per la dimostrazione della consegna del plico al destinatario, e quindi del perfezionarsi della notificazione stessa, non possono supplire le risultanze del registro RAGIONE_SOCIALE consegne tenuto dall’agente postale, nemmeno se in esso sia stata apposta la firma del destinatario (o della persona abilitata a ricevere l’atto), atteso che tale registro ha un contenuto più ristretto rispetto all’avviso ed assolve ad una funzione certificatoria solo nel diverso rapporto con l’amministrazione», Cass. sez. I, 23.3.1988, n. 2534 (conf. Cass. 12493 del 08/05/2024).
2.4. E ancora, questa Corte ha statuito che ‘in tema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il
giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell’art. 139 c.p.c., l’invio di una seconda raccomandata)’ (Cass. sez. VI -V, 13.6.2016, n. 12083, di recente richiamata da Cass. 12493 del 08/05/2024).
2.5. Infine, l’interpretazione trova riscontro anche nella sentenza n. 175 del 2018 della Corte costituzionale, che ha rilevato come, sebbene non prevista la relata di notifica, nella notificazione “diretta” ai sensi del citato art. 26 «c’è il completamento dell’avviso di ricevimento da parte dell’operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell’avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo». Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica, nell’ipotesi in cui il plico sia consegnato dall’operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda o al portiere, «non costituisce nella disciplina della notificazione” – nonostante tale “obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) del destinatario dell’atto» -, «una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto».
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Non si procede alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in assenza di attività difensiva da parte della resistente e degli intimati.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 09/07/2024.