Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15797 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15797 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22936/2022 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 1989/2022 depositata il 22/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 1989/23/2022, rigettava l’appello proposto dal contribuente NOME COGNOME confermando la sentenza di primo grado che aveva disatteso l’impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 0712019008351223/000, contenente iscrizioni effettuate a seguito della notifica di avviso di accertamento TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012, rigettando le eccezioni formulate dal contribuente il quale aveva rilevato la nullità e, comunque, l’illegit timità della pretesa tributaria per non aver mai ricevuto il suddetto accertamento, posto a fondamento dell’opposta cartella di pagamento.
1.1. In particolare il giudice di appello osservava che la notifica doveva intendersi perfezionata nelle mani del portiere con la precisazione che trattandosi di notifica “diretta” effettuata a mezzo posta ordinaria presso il portiere, non era necessaria la successiva raccomandata informativa.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla scorta di un unico motivo, il contribuente.
AdER ha depositato memoria al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 7 della legge n. 890/1982 e dell’art. 6 della legge n. 212/2000 nonché falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, osservando ch e la C.T.R. aveva palesemente violato l’art. 7 della legge n. 890/1982, ritenendo valida la notifica dell’avviso di accertamento, effettuata mediante consegna del plico al portiere, senza la spedizione della ‘raccomandata informativa’ al destinatario, rite nuta non necessaria,
falsamente applicando l’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, che disciplina la notifica, non già dell’avviso di accertamento, ma della cartella di pagamento.
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate.
2.1. Va premesso che dalle medesime deduzioni ed allegazioni di parte ricorrente e tenuto conto di quanto riscontrato dal giudice di merito risulta che la notifica dell’avviso di accertamento de quo non è avvenuta a mezzo di ufficiale giudiziario o messo notificatore bensì con invio diretto a mezzo posta.
Al riguardo deve richiamarsi quanto affermato da questa Corte nell’ordinanza n. 10131 del 2020 secondo cui: «la legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 20, modificando la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, ha aggiunto …. la previsione che la notificazione de gli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente “può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, fermo rimanendo, “ove ciò risulti impossibile”, che la notifica può essere effettuata, come già previsto, a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla medesima L. n. 890 del 1982; a decorrere, pertanto, dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della citata L. n. 146 del 1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere “direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale (Cass. n. 15284 del 2008); ciò significa che il notificante è abilitato alla notificazione dell’atto senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell’ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alla quale, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale “ordinario”.
2.2. In relazione alla concreta fattispecie in esame (riguardante una notifica ‘diretta’ eseguita nelle mani del portiere) va segnalato che come ribadito, in più occasioni, da questa Corte quando ufficio si avvale di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890 del 1982, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio di raccomandata (vedi Cass. n. 12083/2016; Cass. n. 17598/2010; Cass. n.911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n.19771/2013; Cass. n. 16949/2014).
Questa Corte, sulla tema delle notificazioni, ha pure precisato che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo, peraltro, Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (vedi Cass. Sez. 5, 28/05/2020, n. 10131, Rv. 657732 – 01).
Sulla scorta delle suddette argomentazioni dovendosi ritenere rituale la notifica -come affermato dai giudici di appello – le censure formulate appaiono infondate, con conseguente rigetto del ricorso.
Nulla va disposto in ordine alle spese in ragione della mancata costituzione di RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione