Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33226 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33226 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 19/12/2025
ICI IMU riscossione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25965/2019 R.G. proposto da NOME (CODICE_FISCALE), quale erede universale di COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME COGNOME (EMAIL) e dall’avvocato NOME COGNOME (EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
e
RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – avverso la sentenza n. 566, depositata il 25 gennaio 2019, della Commissione tributaria regionale della Campania;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025, dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
– Con sentenza n. 566, depositata il 25 gennaio 2019, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un a ingiunzione di pagamento notificata dall’agente della riscossione in relazione a presupposto avviso di accertamento relativo all’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2008.
1.1 -A fondamento del decisum , il giudice del gravame ha ritenuto, in sintesi, che erroneamente il giudice del primo grado aveva rilevato la nullità della notifica dell’atto presupposto in ragione dell’omesso invio di una raccomandata informativa in quanto, nella fattispecie, secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, trovavano applicazione le disposizioni del regolamento postale a fronte di atto notificato in via diretta a mezzo del servizio postale.
– NOME, nella qualità, ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23, comma 3, e all’art. 115 cod. proc. civ., sull’assunto che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si era costituito nel primo grado di giudizio con memoria di stile, e che solo con successiva memoria il RAGIONE_SOCIALE aveva fatto riferimento alla notifica diretta dell’atto, a mezzo del servizio postale, deducendo che la no tifica dell’avviso di accertamento era avvenuta ai sensi della l. n. 890 del 1982, art. 14. Ne conseguiva che la materia del contendere andava fissata in relazione alle difese svolte con le controdeduzioni, dovendo il
giudice decidere sulle deduzioni e prove acquisite con l’atto di costituzione.
-Questo motivo è manifestamente destituito di fondamento.
2.1 -Come ripetutamente statuito dalla Corte, con consolidato, e risalente, orientamento interpretativo, se la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente determina la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio, e di fare istanza per la chiamata di terzi, ciò non di meno, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall’art. 24 della Costituzione, di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice, l’applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente o, così come nella fattispecie, contestando l’ammissibilità delle domande (v., ex plurimis , Cass., 27 dicembre 2022, n. 37843; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2585; Cass., 2 aprile 2015, n. 6734; Cass., 28 settembre 2005, n. 18962; Cass., 13 maggio 2003, n. 7329).
Va soggiunto che, per espressa previsione normativa, alle parti è dato di produrre documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1) e che -secondo la disposizione di legge vigente ratione temporis (d.lgs. n. 546 del 1992, cit., art. 58, comma 2) -la prova documentale (anche nuova) poteva essere prodotta sinanche in appello (tra le innumerevoli: Cass., 29 marzo 2023, n. 8859; Cass., 30 giugno 2021, n. 18391; Cass., 17 novembre 2020, n. 26115; Cass., 28 giugno 2018, n. 17164; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., 7 marzo 2018, n. 5429; Cass., 19 dicembre 2017, n. 30537; Cass., 22 novembre 2017,
n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776; Cass., 24 febbraio 2015, n. 3661; Cass., 16 settembre 2011, n. 18907).
– Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla l. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 8, 9 e 14, all’art. 140 cod. proc. civ., al d.m. 1 ottobre 2008, art. 25, ed alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, assumendo, in sintesi, che, nella fattispecie, la notifica dell’avviso di accertamento presupponeva l’invio di una raccomandata informativa, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., e della l. n. 890 del 1982, art. 8, così come ritenuto anche dalla giurisprudenza costituzionale, non risultando, pertanto, applicabile il regolamento postale relativo ai termini di giacenza (art. 25, cit.).
-Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento.
4.1 -Per come assume la stessa parte ricorrente, con la citata memoria l’Ente impositore aveva dedotto di aver proceduto alla notifica dell’avviso di accertamento ai sensi della l. n. 890 del 1982, art. 14, cit.
La disposizione, così evocata, si inserisce nelle plurime, e convergenti, fonti regolative che abilitano gli enti impositori alla notifica diretta dei propri atti a mezzo del servizio postale (appunto la l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14; v., altresì, il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 3, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154; il d.l. 15 settembre 1990, n. 261, art. 3, commi 4 e 5, conv. in l. 12 novembre 1990, n. 331; la l. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, comma 1; la l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, cit.).
In siffatte evenienze, come in più occasioni rimarcato dalla Corte, la notifica va eseguita direttamente a mezzo del servizio postale, e secondo la disciplina del relativo regolamento, nè presuppone l’intervento dell’ufficiale giudiziario ( o di altro soggetto abilitato) ovvero la stesura di una relazione di notificazione ai sensi dell’art. 148 cod.
proc. civ. (v., Cass., 3 dicembre 2020, n. 27697; Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 28 luglio 2010, n. 17598; v. altresì, in tema di notifica della cartella esattoriale, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009, n. 14327).
4.2 – Con specifico riferimento, poi, alle notifiche riconducibili alla disposizione di cui alla l. n. 890 del 1982, art. 14, cit., la Corte ha in diverse occasioni statuito che la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, l’avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con la conseguenza che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo d el destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione (v., ex plurimis , Cass., 13 novembre 2024, n. 29355; Cass., 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., 15 luglio 2016, n. 14501; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 6 giugno 2012, n. 9111; v., altresì, Cass., 2 febbraio 2016, n. 2047 cui adde Cass., 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., 19 dicembre 2019, n. 34007).
Laddove, la Corte si è fatta carico della necessità che il procedimento notificatorio sia volto alla effettiva conoscenza dell’atto in notifica, conoscenza che «deve orientare l’interprete» e che «nel caso che ci occupa, non consente di ancorare il momento di
perfezionamento della notifica (dal quale decorrono termini, brevi e tassativi, per l’impugnazione degli atti impositivi) al compimento di un adempimento – il rilascio dell’avviso di giacenza – nel qual è certo che il destinatario dell’atto non ne ha conoscenza (non essendo stato reperito dall’agente postale) incolpevolmente (non avendo ancora avuto la possibilità di recarsi a ritirare l’atto presso l’ufficio postale).»; di qui la conclusione che la notifica eseguita ai sensi dell’art. 14, l. n. 890/1982, cit., deve aversi per perfezionata (secondo regolamento postale) «decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza (o, nel caso in cui l’agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l’avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest’ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.» (così Cass., 2 febbraio 2016, n. 2047, cit., cui adde Cass., 19 aprile 2022, n. 12494, cit.; Cass., 19 dicembre 2019, n. 34007).
4.3 -E’, poi, da rilevare come lo stesso Giudice delle leggi abbia (ripetutamente) disatteso le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento alla notifica diretta, a mezzo del servizio postale, prevista dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, rimarcando che detta notificazione ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dalla l. n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina, – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto, stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore nè compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che , a sua volta, risponde all’esigenza, di rilievo
costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (v. Corte Cost., 23 luglio 2018, n. 175 cui adde Corte Cost., 3 gennaio 2020, n. 2; Corte Cost., 24 aprile 2019, n. 104).
-Il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente, che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare:
sulla dedotta violazione della l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, in ragione della tardiva notifica (in quanto ultra quinquennale) dell’atto impositivo pur (in tesi) ritualmente notificato, e atteso che, a fronte del periodo di imposta relativo all’anno 2008, l’avviso di accertamento doveva considerarsi notificato (per compiuta giacenza) il 4 marzo 2014;
-sull’eccepito « v izio motivazionale dell’ingiunzione di pagamento impugnata», atto che «non solo richiama atti sconosciuti al contribuente, ma non fornisce alcun elemento o dettaglio circa la pretesa addebitata, limitandosi a riportare un prospetto del totale dovuto tra imposte e sanzioni, negando al ricorrente, anche in questa fase, qualsiasi possibilità di ricostruire il dettaglio della pretesa, la congruità dei valori e percentuali applicate, della misura delle sanzioni comminate e degli interessi calcolati, ovvero, di poter conoscere su quali aree o fabbricati sia stato richiesto il tributo, il tutto in evidente violazione del diritto di difesa, delle norma tributarie poste a garanzia dei contribuenti, dei principi di trasparenza e collaborazione che dovrebbero ispirare i rapporti tra Pubblica Amministrazione e Cittadino.»;
sulla eccepita inapplicabilità della presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. quando sia certo che il destinatario dell’atto (che « risiedeva presso l’indirizzo indicato, come da certificato storico di residenza già in atti, e cioè in INDIRIZZO») incolpevolmente
non aveva avuto conoscenza (tanto che la contribuente non ritirava l’atto del quale non aveva avuto conoscenza);
sulla violazione del principio di disponibilità delle prove (art. 115 cod. proc. civ. ) atteso che l’avviso di giacenza non era stato depositato in giudizio.
-Nemmeno questo motivo -che anch’esso prospetta profili di inammissibilità -può trovare accoglimento.
6.1 – Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi che alla Corte sia consentito di decidere nel merito dell’eccezione della quale si assume l’omesso esame, alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l’appunto, necessario alcun ulteriore ac certamento in fatto (Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962).
6.2 -Innanzitutto, in quanto ritualmente notificato, e non impugnato, l’avviso di accertamento, divenuto per l’appunto definitivo, consolidava la pretesa dallo stesso portata che sol perciò si connotava per la sua irretrattabilità.
E’, dunque, del tutto evidente che il giudice del merito, una volta accertata la notificazione dell’atto impositivo, abbia inteso disattendere la prospettata eccezione di decadenza che andava fatta valere con l’impugnazione dell’atto impositivo (piuttosto che con l’impugna zione dell’ atto di riscossione consequenziale; v., ex plurimis , Cass., 23 maggio 2018, n. 12759; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25270; Cass., 24 maggio 2017, n. 13102).
6.3 -Analogo rilievo va svolto quanto alla eccezione di inapplicabilità della presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. ed alla dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
Va, difatti, rilevato che -una volta che il giudice del gravame aveva condiviso la difesa articolata dall’Ente impositore in ordine alla ritualità della notifica eseguita direttamente a mezzo del servizio postale -dalla conseguente statuizione non può che essere derivato (per l’incompatibilità dell’eccezione di parte con d etta statuizione) il rigetto di una eccezione che era stata formulata -piuttosto che su specifiche allegazioni probatorie involgenti la prova di essersi trovato nella impossibilità senz a colpa di prendere cognizione dell’atto in notifica (che, per come si assume, era stato indirizzato presso la residenza anagrafica della contribuente) -sul (generico) assunto della incolpevolezza circa la mancata conoscenza dell’atto.
E posto, poi, che l’avviso di giacenza in questione è atto che rientra nella disponibilità della stessa parte destinataria della notifica.
6.4 Quanto, poi, al difetto di motivazione dell’atto impugnato (una ingiunzione di pagamento) innanzitutto rileva che nemmeno nell’esposizione dei fatti di causa si dà conto della relativa riproposizione in appello, riproposizione che nemmeno risulta dalla gravata sentenza.
Per di più, per come dedotto dalla stessa parte, il difetto di motivazione viene ricondotto ad un contenuto (di ricostruzione della fattispecie impositiva) che (diversamente) è proprio dell’atto presupposto (l’avviso di accertamento) che, così come rilevato dal giudice del gravame, doveva ritenersi ritualmente notificato.
– Le spese del giudizio di legittimità non vanno disciplinate tra le parti, in difetto di attività difensiva da parte di quelle rimaste intimate, mentre nei confronti della parte ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
P.Q.M.
La Corte
-rigetta il ricorso;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME