Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24547 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24547 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 12/09/2024
IMU RENDITA CATASTALE – INESISTENZA ATTO NULLITA ‘ NOTIFICA –
QUREKLA FASLO
sul ricorso iscritto al n. 5442/2023 del ruolo generale, proposto
DA
NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina rilasciate in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
E
il COMUNE DI NAPOLI (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE
CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTI – per la cassazione della sentenza n. 6005/7/2022 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata l’8 settembre 2022, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza del 4 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti con cui il Comune di Napoli liquidò la maggiore imposta IMU per l’anno 2016 sulla base della maggiore rendita catastale, già oggetto di variazione di classamento contestata nel presente giudizio dal contribuente;
con la sentenza impugnata la Commissione regionale della Campania -per quanto ora occupa in relazione ai motivi di ricorso -premetteva di non poter dare ingresso all’istanza di sospensione del giudizio in ragione della querela di falso proposta dal contribuente avverso la minuta dell’atto di variazione catastale prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE, siccome depositata agli atti dopo la celebrazione dell’udienza e le conclusioni RAGIONE_SOCIALE parti;
2.1. la Commissione riteneva poi valida la modalità di notifica dell’avviso di accertamento catastale eseguita direttamente dall’Ufficio tramite servizio postale, senza l’intermediario di un agente notificatore, reputando che detta modalità, secondo le regole del servizio postale ordinario, non esigesse nessuna relazione di notificazione, che si fosse perfezionata con la consegna del plico a persona qualificatasi al servizio del destinatario e che non occorresse l’invio di una successiva raccomandata informativa;
2.2. il Giudice regionale ribadiva la ritualità della notifica dell’accertamento catastale, « atteso che l’RAGIONE_SOCIALE del territorio
ha fornito prova di aver notificato la variazione della rendita al ricorrente a mezzo posta, all’indirizzo indicato nel ricorso introduttivo, in data 14/07/2009 con consegna dell’atto a persona al ‘servizio del destinatario’», aggiungendo che in tal caso « deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di ‘incaricato’, sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l’atto (così nella sentenza impugnata), salvo prova contraria;
2.3. la Commissione considerava, infine, legittimo l’avviso di rettifica IMU notificato al contribuente, basato sul predetto classamento, in quanto « non avendo il contribuente provveduto ad impugnare la nuova rendita catastale attribuita dall’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE nei termini di legge, la stessa è divenuta definitiva e presa base di calcolo per l’IMU relativa agli immobili di proprietà del ricorrente da parte del Comune di Napoli che con l’avviso in rettifica ritualmente notificato contestava al contribuente l’incompleto versamento di una imposta correttamente calcolata dall’ufficio sulla base RAGIONE_SOCIALE rendite dall’RAGIONE_SOCIALE» (v. ultima pagina della sentenza impugnata);
NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione contro la predetta sentenza, notificandolo il 6 marzo 2023, formulando tre motivi di impugnazione e sollecitando la Corte a sollevare la questione di legittimità di cui appresso, successivamente depositando, in data 14 giugno 2024, memoria ex art. 380bis .1. cod. proc. civ.; in data 29 maggio 2024 l’istante ha depositato istanza di riunione del presente procedimento ad altri dallo stesso proposti sul medesimo tema in relazione ad altri anni di imposta, ribadendo l’istanza di sospensione dei processi, in attesa della definizione del giudizio sulla querela di falso proposto contro l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO del 18 maggio 2009, presuntivamente notificato il 17 luglio 2009;
l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso depositato il 17 aprile 2023 (lunedì);
il Comune di Napoli ha resistito con controricorso depositato il 31 marzo 2023 ;
CONSIDERATO CHE:
con il primo ‘motivo di ricorso’, l’istante ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della decisione definitiva sulla querela di falso presentata avverso la copia (‘minuta di ufficio’) dell’avviso di accertamento catastale n. NUMERO_DOCUMENTO del 18 maggio 2009 depositato nel giudizio di merito dall’RAGIONE_SOCIALE;
con la seconda censura, il ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. in relazione all’eccezione di «assenza della prova da parte dell’RAGIONE_SOCIALE dell’esistenza dell’atto di rettifica» (v. pagina n. 28 del ricorso), ponendo in evidenza che la Commissione regionale aveva omesso di pronunciarsi sul rilievo volto a segnalare che, in luogo della copia dell’atto catastale notificato, era stata depositata in giudizio una «’minuta ad uso ufficio’», priva di sottoscrizione del soggetto titolato a manifestare la volontà dell’ente, basando la decisione su di una prova non allegata al processo e supponendo « l’esistenza di un fatto non allegato in giudizio e non vero, vale a dire che l’atto in originale -del quale è contestata l’inesistenza -sia stato notificato al contribuente, quando invece egli contesta proprio questa circostanza» (così a pagina n. 37 del ricorso),
con la terza doglianza la società ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, rappresentando l’inefficacia della rendita catastale, contestando, a mente degli artt. 7, comma 6, 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e 60, comma 1 e 1bis , d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la regolarità della notifica del relativo avviso in quanto effettuata tramite la procedura degli atti giudiziari e non con spedizione diretta da parte dell’Ufficio
e consegna del plico a persona diversa dal ricorrente, senza invio della raccomandata informativa;
infine, il ricorrente ha sollecitato il vaglio di incidente di costituzionalità dell’art. 14 della legge novembre 1982, n. 890 in relazione agli artt. 3, 24, 111, 117 Cost., nonchè degli artt. 6 e 3 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, ponendo in evidenza che l’esclusione per le notifiche postali dirette (vale a dire senza l’intermediazione del messo o dell’ufficiale giudiziario) della garanzia offerta dall’invio di una seconda raccomandata (cd. informativa) al destinatario dell’atto, qualora non abbia ricevuto la materiale consegna del plico, non sarebbe sorretta da canoni di ragionevolezza in ragione del trattamento non omogeno di posizioni soggettive che esprimono le medesime esigenze di tutela, con conseguenziale violazione del principio di eguaglianza ed in spregio alla ratio della disciplina, finalizzata ad assicurare una conoscenza effettiva dell’atto; sotto altro profilo, l’istante, pur riconoscendo che la Corte C ostituzionale si è pronunciata sul tema con l’ordinanza n. 104/2019, ha posto in evidenza che la valutazione del Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi si pone in contrasto con il parametro interposto degli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, osservando che la giurisprudenza CEDU ammette una discrezionalità degli Stati per la delimitazione dell’acceso al giudice, purchè non si pongano limitazioni che incidano sul diritto di difesa, laddove la discrezionalità utilizzata dal legislatore nell’escludere il presidio di garanzia della raccomandata informativa non può considerarsi proporzionale al fine perseguito, giacchè l’invio della seconda raccomandata non inciderebbe sulla celerità del procedimento di notifica, garantendo, al contempo, il presidio di ‘conoscibilità effettiva’ dell’atto;
5. il ricorso è infondato;
va preliminarmente disattesa l’istanza di riunione del presente procedimento a quelli recanti i nn. 8584/2021, 770/2022 e 6145/2022 di ruolo generale, giacchè le controversie concernono anni di imposta diversi ed i motivi di impugnazione non sono
interamente sovrapponibili, mentre la trattazione congiunta dei ricorsi assicura la stessa esigenza dell’unitario esame RAGIONE_SOCIALE medesime questioni svolte nei vari giudizi, assicurando, al contemplo, maggiore ordine e leggerezza di trattazione;
va disattesa l’istanza (contenuta nel cd. primo motivo di ricorso) di sospensione del processo in ragione della querela di falso proposta contro l’avviso di accertamento catastale, dovendo ribadirsi che l’instaurazione di tale giudizio innanzi al Tribunale, concernente la falsità degli atti del procedimento di merito, non ha alcuna incidenza sul prosieguo del giudizio di cassazione, giacchè l’eventuale declaratoria falsità degli predetti atti, ove sia definitivamente accertata nella sede competente, può esser fatta valere come motivo di revocazione (cfr., tra le tante, Cass, Sez. L., 17 febbraio 2023, n. 5058, che richiama Cass., sez. III, 16 gennaio 2009, n. 986, e 29 gennaio 2019, n. 2343; nello stesso senso, Cass., sez. V, 6 novembre 2020, n. 24846);
il secondo motivo di impugnazione non può essere accolto;
8.1. come sopra esposto, la Commissione regionale ha rigettato l’appello del contribuente considerando validamente eseguita la notifica dell’avviso di accertamento;
8.2. la questione dell’esistenza di tale atto e della sua valida sottoscrizione è stata implicitamente rigettata dalla Commissione, considerandola superata ed assorbita nella valutazione circa la valida notifica di tale atto e della sua omessa impugnazione, avendo a chiare lettere affermato che « non avendo il contribuente provveduto ad impugnare la nuova rendita catastale attribuita dall’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE nei termini di legge, la stessa è divenuta definitiva e presa a base di calcolo per l’IMU relativa agli immobili di proprietà del ricorrente da parte del Comune di Napoli ; in tal modo, il Giudice dell’appello ha riconosciuto la non controvertibilità del classamento e, dunque, implicitamente, quanto chiaramente, reputato superata e preclusa ogni questione sulla validità, anche formale, dell’atto con cui era stata determinata la rendita catastale;
8.3. non vi è stata, quindi, un’omessa pronuncia, ma un implicito rigetto dell’eccezione, mentre si rivela non pertinente il riferimento all’art. 115 cod. proc. civ. non avendo la Commissione basato la decisione sulla menzionata minuta, ma sulla mancata impugnazione dell’atto di classamento notificato al ricorrente;
quanto alla terza censura, va premesso che ogni contestazione sulla modalità con cui è stata eseguita la notifica dell’avviso di accertamento (vale a dire se tramite l’intermediazione di altro soggetto o se mediante spedizione diretta del plico da parte dell’Ufficio) è questione di merito che è stata espressamente accertata dal Giudice regionale nella parte in cui ha affrontato il tema della « notificazione degli atti tributari in via ‘diretta’ mediante raccomandata con avviso di ricevimento » e cioè « senza l’intermediazione di un agente notificatore , come nel caso in esame» (così nella sentenza impugnata), il tutto, quindi, con apprezzamento fattuale in tale sede non sindacabile sotto il canone censorio prescelto (art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.);
9.1. sotto altro profilo, non occorrono soverchie riflessioni per ribadire il consolidato indirizzo interpretativo della Corte secondo cui, qualora la notifica dell’atto fiscale sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, per cui non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono tale formalità, giustificandosi tale forma “semplificata” di notificazione, come affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 175 del 2018 e n. 104 del 2019, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’RAGIONE_SOCIALE volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (così, tra le tante, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 11 aprile 2024, n. 9866, che richiama (Cass., Sez. VI/V, 12 novembre 2018, n. 28872 e Cass., Sez. VI/V, 10 aprile 2019, n. 10037; nello stesso senso, tra le tante,
Cass., Sez. T., 29 novembre 2023, n. 33236; Cass., Sez. T., 4 ottobre 2023, n. 27983; Cass., Sez. T., 22 settembre 2023, n. 27101; Cass., Sez. T, 10 agosto 2023, n. 24492; Cass., Sez. V, 4 aprile 2018, n. 8293 ed anche Cass., Sez. T. 18 gennaio 2024, n. 1896, che richiama Cass., Sez. T. 3 aprile 2019, n. 9240 e Cass., Sez. I, 19 gennaio 2023, n. 1686 e tante altre in dette pronunce citate); la doglianza, dunque, si rivela inammissibile ai sensi dell’art. 360bis cod. proc. civ.;
non vi è, infine, ragione di investire nuovamente la Corte Costituzionale RAGIONE_SOCIALE suindicate questioni, avendo la stessa avuto modo di pronunciarsi, anche di recente (due volte) su detti temi, affermando e ribadendo, anche con riferimento all’art. 6 CEDU, che:
-« nella fattispecie della notificazione “diretta”, vi è un sufficiente livello di conoscibilità -ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l’effettiva conoscenza dell’atto -«stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il “limite inderogabile” della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica»;
-« analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento sia alla notifica diretta ad opera degli uffici finanziari, prevista dall’art. 14 della legge n. 890 del 1982 sia a quella contemplata dall’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 per i tributi locali»;
-« come già evidenziato nella sentenza n. 175 del 2018 – la mancanza, in concreto, di «effettiva conoscenza» dell’atto, per causa non imputabile, può legittimare il destinatario a richiedere la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, secondo comma, del codice di procedura civile»;
-« l’ art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) legittima
un’applicazione estensiva dell’istituto della rimessione in termini, sì da tutelare il contribuente che non abbia avuto «effettiva conoscenza» dell’atto restituendolo nel termine di decadenza, di cui all’art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), per impugnare l’atto»;
– è rimesso al prudente apprezzamento del giudice della controversia valutare ogni comprovato elemento presuntivo (art. 2729 del codice civile), offerto dal destinatario della notifica “diretta” della cartella di pagamento – il quale, pur essendo integrata un’ipotesi di conoscenza legale in ragione del rispetto RAGIONE_SOCIALE formalità (tanto più che semplificate) di cui alle disposizioni censurate, assuma di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile – al fine di accogliere, o no, la richiesta di rimessione in termini» (così Corte Cost., 24 aprile 2019, n. 104 e, nei medesimi termini, Corte Cost., 3 gennaio 2020, n. 2, che richiamano le sentenze della medesima Corte n. 90 del 2018 e n. 281 del 2011);
alla stregua di tali riflessioni, ricorso va respinto;
le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza;
va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’RAGIONE_SOCIALE nella misura di 2.000,00 € per competenze, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese che risulteranno dai registi di cancelleria prenotate a debito, e nei riguardi del Comune di
Napoli nella misura di 2.000,00 € per competenze, oltre accessori ed al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese vive, liquidate in 200,00 €.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2024.