Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29246 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29246 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 05/11/2025
TARI Riscossione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17396/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, di COGNOME NOME (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza n. 313/2022, depositata in data 11 gennaio 2022, della Commissione tributaria regionale della Campania;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025, dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
-Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 313/2022, depositata in data 11 gennaio 2022, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, di COGNOME NOME, così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di una ingiunzione di pagamento notificata per la riscossione della tassa sui rifiuti dovuta dalla contribuente in relazione a pregresso avviso di accertamento.
1.1 -Nel dichiarare la nullità dell’atto impugnato, il giudice del gravame ha considerato che detta nullità conseguiva dalla irrituale notifica dell’atto presupposto in quanto omessa la consegna dell’atto per irreperibilità del suo destinatario – non era stata fornita «alcuna prova in ordine alla spedizione raccomandata informativa (né tanto meno della sua ricezione) non solo nei confronti del legale rappresentante della persona giuridica ma neppure presso la sede della società.».
– RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di COGNOME NOME, resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, assumendo, in sintesi, che -venendo in considerazione, per come premesso dallo stesso giudice del
gravame, una notifica diretta dell’atto impositivo, notifica eseguita a mezzo del servizio postale, – nella fattispecie non era affatto dovuto l’invio di una raccomandata informativa, secondo dicta della giurisprudenza di legittimità la notifica dovendosi considerare perfezionata al decorso di dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale.
-Occorre premettere che destituite di ogni fondamento rimangono le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità articolate da parte controricorrente posto, innanzitutto, che il motivo di censura rinviene il suo fondamento (già) dalla (integrale) disamina della motivazione della (ritualmente prodotta) gravata sentenza.
Non v’è, dunque, alcun difetto di specificità del motivo che -sottoponendo alla Corte una censura di violazione di legge -è del tutto autosufficiente, essendo, ad ogni modo, riservata al giudice di legittimità la corretta qualificazione in iure della fattispecie così come fatta propria dallo stesso giudice del gravame.
In disparte, poi, la natura ipotetica dell’eccepito vizio di improcedibilità -che va a cozzare con i dati obiettivi desumibili dalla prodotta documentazione (anche in formato .eml) -del tutto incomprensibile rimane l’eccezione di inammissibilità (quale « diretto corollario dell’evidente vizio di sussunzione ») articolata sul rilievo che risulterebbe omessa «ogni censura in ordine a quanto statuito in sentenza dal giudice circa la prova della notifica ‘ l’ente impositore non ha fornito alcuna prova in ordine alla spedizione di tale raccomandata informativa (né tanto meno della sua ricezione) non solo nei confronti del legale rappresentante della persona giuridica ma neppure presso la sede della società. Appare, pertanto, evidente che la notifica dell’avviso di accertamento non risulta compiuta e tale mancata notifica determina inevitabilmente la nullità dell’atto successivo ovvero della ingiunzione di pagamento impugnata .’ .
Ciò a fronte del quesito di diritto sottoposto alla Corte che può essere compendiato nei termini dianzi esposti e, dunque, sulla dovutezza, o meno, dell’atto predicato a perfezionamento, nella fattispecie, del procedimento notificatorio.
-Tanto premesso, il motivo è fondato e va accolto.
3.1 – Plurime, e convergenti, fonti regolative abilitano gli enti impositori alla notifica diretta dei propri atti a mezzo del servizio postale (v. la l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14; il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 3, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154; il d.l. 15 settembre 1990, n. 261, art. 3, commi 4 e 5, conv. in l. 12 novembre 1990, n. 331; la l. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, comma 1; la l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, cit.).
In siffatte evenienze, come in più occasioni rimarcato dalla Corte, la notifica che, per l’appunto, anche l’agente della riscossione può eseguire mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1), – va eseguita direttamente a mezzo del servizio postale, e secondo la disciplina del relativo regolamento, nè presuppone l’intervento dell’ufficiale giudiziario (ovvero di altro soggetto abilitato) ovvero la stesura di una relazione di notificazione ai sensi dell ‘art. 148 cod. proc. civ. (v., Cass., 3 dicembre 2020, n. 27697; Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 28 luglio 2010, n. 17598; v. altresì, in tema di notifica della cartella esattoriale, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009, n. 14327).
3.2 -Con riferimento alla notifica della cartella di pagamento direttamente eseguita dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, la Corte
ha avuto modo di rilevare che viene, così, in considerazione una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati; in tal caso, difatti, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel m enzionalo avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell ‘amministrazione (v. Cass., 3 dicembre 2020, n. 27697; Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 28 luglio 2010, n. 17598; v. altresì, in tema di notifica della cartella esattoriale, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009, n. 14327).
E, in particolare, si è, poi, rimarcato che nel caso di notifica della cartella di pagamento eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, cit., mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non anche le disposizioni di cui alla l. n. 890 del 1982 (v., ex plurimis , Cass., 4 febbraio 2020, n. 2489; Cass., 3 aprile 2019, n. 9240; Cass., 12 novembre 2018, n. 28872; Cass., 13 giugno 2016, n. 12083) né, a maggior ragione, le disposizioni (d.P.R.
n. 600 del 1973, art. 60) che presuppongono l’intervento di un agente della notificazione.
A dette conclusioni è, poi, pervenuto (anche) il Giudice delle leggi che (ripetutamente) ha disatteso le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento alla disposizione in esame, rimarcando che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, eseguita ai sensi dell’ art. 26, cit., ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dalla l. n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina, – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto, stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore nè compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte ch e, a sua volta, risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (v. Corte Cost., 23 luglio 2018, n. 175 cui adde Corte Cost., 3 gennaio 2020, n. 2; Corte Cost., 24 aprile 2019, n. 104).
3.3 -Con specifico riferimento, poi, alle notifiche riconducibili alla disposizione di cui alla l. n. 890 del 1982, art. 14, cit., la Corte ha in diverse occasioni statuito – diversamente da quanto rileva il giudice del gravame -che la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, l’avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con la conseguenza che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna
relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione (v., ex plurimis , Cass., 15 luglio 2016, n. 14501; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 6 giugno 2012, n. 9111; v., altresì, Cass., 2 febbraio 2016, n. 2047 cui adde Cass., 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., 19 dicembre 2019, n. 34007).
3.4 -Il contesto argomentativo che la gravata sentenza espone è, dunque, inquinato dall’erronea lettura di due dati interpretativi che la pronuncia espone con riferimento a pronunce di questa Corte.
Difatti, in Cass., 2 febbraio 2016, n. 2047, non si rinviene affatto la conclusione cui la Corte di merito perviene in punto di invio di una raccomandata informativa con avviso di ricevimento (secondo la disposizione di cui alla l. n. 890 del 1982, cit., art. 8), detta pronuncia (solo) rendendosi partecipe della (evidente) necessità che il procedimento notificatorio sia volto alla effettiva conoscenza dell’atto in notifica, conoscenza che «deve orientare l’interprete» e che «nel caso che ci occupa, non consente di ancorare il momento di perfezionamento della notifica (dal quale decorrono termini, brevi e tassativi, per l’impugnazione degli atti impositivi) al compimento di un adempimento – il rilascio dell’avviso di giacenza – nel qual è certo che il destinatario dell’atto non ne ha conoscenza (non essendo stato reperito dall’agente postale) incolpevolmente (non avendo ancora avuto la possibilità di recarsi a ritirare l’atto presso l’ufficio postale).»; di qui la (ben diversa) conclusione che la notifica eseguita ai sensi dell’art. 14, l. n. 890/1982, cit., deve aversi per perfezionata (secondo regolamento postale) «decorsi dieci giorni dalla data del rilascio
dell’avviso di giacenza (o, nel caso in cui l’agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l’avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest’ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.».
Del pari, alcuna difforme conclusione può trarsi dai decisa di Cass. Sez. U., 15 aprile 2021, n. 10012, ov’è, in effetti, l’espressa precisazione secondo la quale «la “notifica diretta” a mezzo posta da parte delle agenzie fiscali è, univocamente ed espressamente, consentita dalla legge, il che del resto è riscontrato dalla costante giurisprudenza di questa Corte ( ex pluribus , Cass., 34007/2019, 1207/2014, 15284/2008), essendo peraltro evidente che trattasi di una disposizione legislativa speciale rispetto a quella del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e del c.p.c. da esso richiamate, sicchè prevale su quest’ultime in base al canone interpretativo lex specialis derogat generali ».
-L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della contribuente.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte controricorrente tenuto conto della difesa dell’Ente impositore assunta, nei gradi di merito, da un proprio funzionario (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2sexies ).
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; condanna la controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio liquidate per compensi professionali in €
2.644,00 per il primo grado, in € 3.020,00 per il secondo grado ed in € 2.410,00 per il giudizio di legittimità, quanto a quest’ultimo oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME