Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24694 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24694 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
IMU-TASI RENDITA CATASTALE -INESISTENZA ATTO NULLITA ‘ NOTIFICA
sul ricorso iscritto al n. 8584/2021 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina rilasciate in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di RAGIONE_SOCIALE, domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
E
il COMUNE RAGIONE_SOCIALE NAPOLI (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina rilasciate in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME
(codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE.
– CONTRORICORRENTI – per la cassazione della sentenza n. 4333/13/2020 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 29 settembre 2020, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza del 4 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti con cui il Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE liquidò la maggiore imposta IMU-TASI per l’anno 2015 sulla base della rendita catastale di 13.830,72 €, già oggetto di variazione di classamento in termini contestati nel presente giudizio dal contribuente;
con la sentenza impugnata la Commissione regionale accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 8774/6/2019 della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, escludendo la dedotta e ritenuta (dal primo Giudice) invalidità della notifica dell’avviso di accertamento della predetta rendita catastale, eseguita dall’RAGIONE_SOCIALE tramite il servizio postale, assumendo che tale, consentita, modalità diretta di notifica non postulava, in caso di consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario, la spedizione della cd. raccomandata informativa e che la notifica andava ricondotta a RAGIONE_SOCIALE, essendo il RAGIONE_SOCIALE (cdRAGIONE_SOCIALE) un’articolazione del predetto ente;
NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione contro la predetta sentenza, notificandolo il 26 marzo 2021, formulando quattro motivi di impugnazione e sollecitando la Corte a sollevare la questione di legittimità di cui appresso; in data 29 maggio 2024 l’istante ha depositato istanza di riunione del presente procedimento ad altri dallo stesso proposti sul medesimo tema in relazione ad altri
anni di imposta, nonché di sospensione dei processi, in attesa della definizione del giudizio sulla querela di falso proposto contro l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO del 18 maggio 2009, presuntivamente notificato il 17 luglio 2009;
l’RAGIONE_SOCIALE ed il Comune RAGIONE_SOCIALE resistevano con controricorsi rispettivamente notificati il 5 maggio 2021 ed il 29 aprile 2021;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di ricorso, l’istante ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del giudicato interno formatosi a seguito della sentenza di primo grado, con cui la Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE aveva annullato sia l’avviso di accertamento della rendita catastale, ritenendolo non validamente notificato, che l’avviso di accertamento IMU, in quanto basato su di una rendita catastale non efficace; il contribuente ha, in particolare, posto in rilievo che il Comune di RAGIONE_SOCIALE non aveva proposto appello avverso la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva annullato l’accertamento IMU, previa declaratoria di inefficacia della nuova rendita catastale, limitandosi, invece, a sostenere, in grado di appello, le ragioni avanzate dall’RAGIONE_SOCIALE, per cui la sentenza del primo Giudice doveva considerarsi passata in giudicato nei riguardi dell’ente territoriale nella parte in cui aveva annullato il relativo accertamento, mentre la Commissione regionale aveva emesso una pronuncia ultra petita, accogliendo l’appello tout court e condannando il ricorrente alle spese di giudizio anche nei riguardi del Comune, con ciò dimostrando di riformare integralmente la decisione di primo grado;
con la seconda doglianza, l’istante ha dedotto, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la Commissione regionale deciso sulla ritualità del procedimento notificatorio dell’avviso di rettifica catastale, senza valutare l’eccezione formulata dal contribuente circa
la sua inesistenza, essendo stata depositata dall’Ufficio solo una «minuta ad uso ufficio da considerarsi inesistente in quanto priva di firma sia del soggetto titolato a manifestare la volontà dell’Ente, sia di qualunque altro soggetto» (v. pagina n. 9 del ricorso); con la conseguenza che la predetta rendita non poteva considerarsi efficace ai sensi dell’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e non poteva essere posta a base dell’avviso di accertamento IMU;
con la terza censura la società ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, rappresentando l’inefficacia della rendita catastale, contestando, a mente degli artt. 7, comma 6, 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e 60, comma 1 e 1bis , d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la regolarità della notifica del relativo avviso in quanto effettuata tramite la procedura degli atti giudiziari e non con spedizione diretta da parte dell’Ufficio e mediante consegna del plico a persona diversa dal ricorrente, senza invio della raccomandata informativa;
con la quarta ragione di contestazione il contribuente ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 4, comma 1, lett . a ), d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, in ragione del fatto che la notifica del predetto avviso era stata affidata al RAGIONE_SOCIALE, considerando detta notifica inesistente in quanto le notificazioni tramite servizio postale degli atti tributari sono affidate alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A.;
da ultimo, il ricorrente ha sollecitato il vaglio di incidente di costituzionalità dell’art. 14 della legge n. 890 /82 in relazione agli artt. 3, 24, 111, 117 Cost., nonchè degli artt. 6 e 13 della Convenzione E uropea dei Diritti dell’Uomo, ponendo in evidenza che l’esclusione per le notifiche postali dirette (vale a dire senza l’intermediazione del messo o dell’ufficiale giudiziario) della garanzia offerta dall’invio di una seconda raccomandata (cd. informativa) al destinatario dell’atto, qualora non abbia ricevuto la materiale
consegna del plico, non sarebbe sorretta da canoni di ragionevolezza in ragione del trattamento non omogeno di posizioni soggettive che esprimono le medesime esigenze di tutela, con conseguenziale violazione del principio di eguaglianza ed in spregio alla ratio della disciplina, finalizzata ad assicurare una conoscenza effettiva dell’atto; sotto altro profilo, l’istante, pur riconoscendo che la Corte costituzionale si è pronunciata sul tema con l’ordinanza n. 104/2019, ha posto in evidenza che la valutazione del Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi si pone in contrasto con il parametro interposto degli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, osservando che la giurisprudenza CEDU ammette una discrezionalità degli Stati per la delimitazione dell’acceso al giudice, purchè non si pongano limitazioni che incidano sul diritto di difesa, laddove la discrezionalità utilizzata dal legislatore nell’escludere il presidio di garanzia della raccomandata informativa non può considerarsi proporzionale al fine perseguito, giacchè l’invio della seconda raccomandata non inciderebbe sulla celerità del procedimento di notifica, garantendo, al contempo, il presidio di ‘conoscibilità effettiva’ dell’atto;
6. il ricorso è infondato;
va, in primo luogo, dato atto che, con nota depositata in data 12 maggio 2021, l’AVV_NOTAIO ha comunicato di aver rinunciato all’incarico conferitogli;
7.1. sempre preliminarmente, va disattesa l’istanza di riunione del presente procedimento a quelli recanti i nn. 6145/2022, 770/2023 e 5442/2023 di ruolo generale, giacchè le controversie concernono anni di imposta diversi ed i motivi di impugnazione non sono interamente sovrapponibili, mentre la trattazione congiunta dei ricorsi assicura la stessa esigenza dell’unitario esame RAGIONE_SOCIALE medesime questioni svolte nei vari giudizi, assicurando, al contemplo, maggiore ordine ed agilità di trattazione;
7.2. ancora, in via preliminare, va disattesa l’istanza sospensione del processo in ragione della querela di falso proposta contro l’avviso di accertamento catastale, dovendo ribadirsi sul
punto che l’istaurazione di tale giudizio, concernente la falsità degli atti del procedimento di merito, non ha alcuna incidenza sul prosieguo del giudizio di cassazione, giacchè l’eventuale declaratoria di falsità dei predetti atti, ove sia definitivamente accertata nella sede competente, può esser fatta valere come motivo di revocazione (cfr., tra le tante, Cass, Sez. L., 17 febbraio 2023, n. 5058, che richiama Cass., sez. III, 16 gennaio 2009, n. 986, e 29 gennaio 2019, n. 2343; nello stesso senso, Cass., sez. V, 6 novembre 2020, n. 24846);
il primo motivo di impugnazione non può essere accolto;
8.1. la Commissione regionale, decidendo sul gravame proposto dalla sola RAGIONE_SOCIALE e dando atto che il Comune aveva concluso per l’accoglimento dell’impugnazione proposta dall’Ufficio, ha accolto l’appello , senza altro chiarire;
8.2. deve intendersi -come correttamente inteso dal ricorrente -che la suindicata pronuncia abbia condotto al complessivo rigetto dell’originario ricorso del contribuente, volto al riconoscimento dell’inefficacia della rendita catastale posta a base dell’avviso di accertamento, nonché, per derivazione, di tale ultimo atto;
8.3. non par dubbia, invero, la sussistenza del nesso di pregiudizialitàdipendenza che intercorre tra il tema dell’efficacia della rendita catastale e quello dell’imposta IMU, che su tale valore catastale ha elaborato la relativa pretesa, per cui, nel delineato contesto, deve darsi seguito all’orientamento di questa Corte secondo cui, in ragione di tale rapporto di pregiudizialitàdipendenza, l’accoglimento o il rigetto della prima domanda non può che comportare rispettivamente l’accoglimento o il rigetto della seconda, con la conseguenza che, per la regola dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, cod. proc. civ., la riforma in appello del capo di sentenza relativo alla domanda volta a far dichiarare l’inefficacia della rendita catastale non può che comportare la riforma del capo di sentenza relativo all’azione diretta dell’avviso di accertamento IMU, anche se quest’ultimo non sia stato
attinto dai motivi di impugnazione (cfr., su tali principi, Cass., Sez. II; 23 gennaio 2023, n. 1910);
il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto inerenti, sotto diverse angolazioni, la dedotta inefficacia della rendita catastale;
9.1. non è fondata la seconda censura con cui il ricorrente ha rimproverato al Giudice regionale di aver deciso la regolarità della notifica dell’avviso accertamento catastale senza essersi prima pronunciato sull’eccepita inesistenza di detto avviso in ragione dell’assenza di sottoscrizione;
9.1.a. correttamente, infatti, la Commissione non si è pronunciata su tale ultima eccezione, considerando che «Non essendo stata impugnata la rettifica del classamento nei 60 giorni dalla notifica essa è stata legittimamente posta a base per il calcolo RAGIONE_SOCIALE imposte» (v. ultima pagina della sentenza in esame), dando così conto della non controvertibilità del classamento e, dunque, implicitamente, quanto chiaramente, reputando superata e preclusa ogni questione sulla validità, anche formale, dell’atto con cui era stata determinata la rendita catastale; non si è trattato, quindi, di un’omessa pronuncia, avendo il Giudice dell’appello stabilito che ogni eccezione concernente l’avviso di accertamento catastale era inibita dalla sua conseguita non contestabilità;
9.2. quanto al terzo motivo, va premesso che le contestazioni sulla modalità fattuali con cui è stata eseguita la notifica dell’avviso di accertamento (vale a dire se tramite l’intermediazione di altro soggetto o se mediante spedizione diretta del plico da parte dell’Ufficio) coinvolgono questioni di merito, che sono state accertate dal Giudice regionale nella parte in cui ha ricordato che « gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente» (così all’ultima pagina della sentenza impugnata); si è trattato, in particolare, dell’accertamento di una circostanza di fatto posta come presupposto al principio di diritto poi
applicato, che tale verifica implicava e, come tale, in tale sede, non sindacabile, nel suo apprezzamento di merito, sotto il canone censorio prescelto (art. 360, prim0o comma, num. 3, cod. proc. civ.);
9.2.a. sotto altro profilo, non occorrono soverchie riflessioni per ribadire il consolidato indirizzo interpretativo della Corte secondo cui, qualora la notifica dell’atto fiscale sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, per cui non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono tale formalità, giustificandosi tale forma “semplificata” di notificazione, come affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 175 del 2018 e n. 104 del 2019, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’RAGIONE_SOCIALE volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello RAGIONE_SOCIALE (così, tra le tante, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 11 aprile 2024, n. 9866, che richiama Cass., Sez. VI/V, 12 novembre 2018, n. 28872 e Cass., Sez. VI/V, 10 aprile 2019, n. 10037; nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez. T., 29 novembre 2023, n. 33236; Cass., Sez. T., 4 ottobre 2023, n. 27983; Cass., Sez. T., 22 settembre 2023, n. 27101; Cass., Sez. T, 10 agosto 2023, n. 24492; Cass., Sez. V, 4 aprile 2018, n. 8293 ed anche Cass., Sez. T. 18 gennaio 2024, n. 1896, che richiama Cass., Sez. T. 3 aprile 2019, n. 9240 e Cass., Sez. I, 19 gennaio 2023, n. 1686 e tante altre in dette pronunce citate); la doglianza, dunque, si rivela inammissibile ai sensi dell’art. 360bis cod. proc. civ.;
10. pure inammissibile, e per lo stesso motivo di cui sopra, è la quarta doglianza, anche in tal caso dovendo darsi seguito all’orientamento di questa Corte a mente del quale la spedizione del plico postale effettuata tramite il citato S.I.N. deve ritenersi effettuata da RAGIONE_SOCIALE, in quanto «’il SIN è un servizio
gestito da uffici, cioè da articolazioni interne, di RAGIONE_SOCIALE, non un ente a sé di cui l’Amministrazione si sia avvalsa per far giungere il ricorso a RAGIONE_SOCIALE‘ (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27801 del 2018)» (così, Cass., Sez. III., 4 agosto 2023, n. 23814);
non vi è, infine, ragione di investire nuovamente la Corte Costituzionale RAGIONE_SOCIALE suindicate questioni, avendo la stessa avuto modo di pronunciarsi, anche di recente (due volte) su detti temi, affermando e ribadendo, anche con riferimento all’art. 6 CEDU, che:
-« nella fattispecie della notificazione “diretta”, vi è un sufficiente livello di conoscibilità -ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l’effettiva conoscenza dell’atto -«stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il “limite inderogabile” della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica»;
-« analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento sia alla notifica diretta ad opera degli uffici finanziari, prevista dall’art. 14 della legge n. 890 del 1982 sia a quella contemplata dall’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 per i tributi locali»;
-« come già evidenziato nella sentenza n. 175 del 2018 – la mancanza, in concreto, di «effettiva conoscenza» dell’atto, per causa non imputabile, può legittimare il destinatario a richiedere la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, secondo comma, del codice di procedura civile»;
-« l’ art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) legittima un’applicazione estensiva dell’istituto della rimessione in termini, sì da tutelare il contribuente che non abbia avuto «effettiva conoscenza» dell’atto restituendolo nel termine di decadenza, di cui all’art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), per impugnare l’atto»;
– è rimesso al prudente apprezzamento del giudice della controversia valutare ogni comprovato elemento presuntivo (art. 2729 del codice civile), offerto dal destinatario della notifica “diretta” della cartella di pagamento – il quale, pur essendo integrata un’ipotesi di conoscenza legale in ragione del rispetto RAGIONE_SOCIALE formalità (tanto più che semplificate) di cui alle disposizioni censurate, assuma di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile – al fine di accogliere, o no, la richiesta di rimessione in termini» (così Corte Cost., 24 aprile 2019, n. 104 e, nei medesimi termini, Corte Cost., 3 gennaio 2020, n. 2, che richiamano le sentenze della medesima Corte n. 90 del 2018 e n. 281 del 2011);
alla stregua di tali riflessioni, ricorso va respinto;
le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza;
va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’RAGIONE_SOCIALE nella misura di 2.400,00 € per competenze, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese che risulteranno dai registi di cancelleria prenotate a debito, e nei riguardi del Comune di RAGIONE_SOCIALE nella misura di 2.400,00 € per competenze, oltre accessori ed al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese vive, liquidate in 200,00 €.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2024.