Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6754 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6754 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11444/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME E NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
AGENZIA DELLE ENTRATE difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
-intimato- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA SEZ.DIST. DI REGGIO CALABRIA n. 3500/2019 depositata il 26/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva:
Rilevato che il 16/8/2011 i proprietari NOME COGNOME e NOME COGNOME presentarono una dichiarazione DOCFA relativa a una nuova costruzione in Siderno (RC), proponendo di censirla in cat. A/3, classe 2, rendita 430,2; Atteso che, con avvisi d’accertamento notificati il 25/9/2012, l’Ufficio respinse la proposta classificando l’immobile in categoria A/2, classe 3, con rendita 702,38;
Posto che i contribuenti proposero ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria che, con sentenza n. 4144/4/14 del 18/9/2014, accolse il ricorso;
Rilevato che, su appello dell’RAGIONE_SOCIALE e nella contumacia dei contribuenti, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame confermando l’atto impositivo impugnato;
Atteso che nel corso del giudizio d’appello è mancato l’appellato, ricorrono per cassazione i suoi eredi, tra cui l’appellata anche in proprio, sulla base di sei motivi di gravame, integrati da successiva memoria;
Posto che r esiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 327 c.p.c. e 49 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., eccependo l’inammissibilità dell’appello in quanto notificato tardivamente;
Atteso che, con il secondo motivo di ricorso, si dolgono della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. . Lamentano che l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente in appello non avrebbe provveduto a depositare nella segreteria della Commissione Regionale, nel termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, l’originale notificato o copia di quello spedito con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
Posto che, con il terzo motivo, essi lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 153 e 180 c.p.c., 1, comma 2, d.lgs. 546/1992 e 4, comma 3, 5, comma 3, l. 890/1982 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si dolgono che, tenuto conto della mancata costituzione degli appellati, non sarebbero mai state depositate la ricevuta di spedizione e l’avviso di ricevimento dell’intervenuta notifica dell’appello e, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE mai chiesto di essere rimessa in termini per la produzione, ne sarebbe derivata l’inammissibilità del gravame;
Rilevato che, con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della violazione del d.l. 16/93 e del DM 701/94 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per ‘difetto di motivazione’ ;
Atteso che, con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. 564/1992, 111 comma 6 Cost., 7 l. 212/2000 e 3 l. 241/90 in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. Sostengono che la Commissione Regionale, non rilevando l’insufficiente motivazione dell’avviso impugnato, avrebbe violato l’art. 7 della legge n. 212/00 in tema di motivazione degli atti;
Posto che, con il sesto motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. 546/92 e 111, comma 6, Cost., 132 e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Lamentano la nullità della sentenza impugnata per carente, contraddittoria o omessa motivazione sull’accoglimento dell’appello e conferma della classificazione rettificata dall’Ufficio ;
Atteso che, con particolare riferimento ai primi tre motivi sopra indicati, i ricorrenti hanno sollevato eccezione di tardività della notifica del ricorso in appello, nonché ai sensi degli art. 22 e 53 del d.lgs. 546/92 lamentando che, sempre con riferimento al giudizio di secondo grado, l’RAGIONE_SOCIALE appellante non avrebbe provveduto al deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata ivi previsto né depositato l’avviso di ricevimento entro la prima udienza di discussione, come prova del perfezionamento della
notifica, sicché, secondo i ricorrenti, il Giudice avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello;
rilevato che, per contro, l ‘RAGIONE_SOCIALE controricorrente afferma essere in atti la documentazione necessaria e sufficiente a dimostrare l’infondatezza dei motivi;
ritenuto pertanto che, trattandosi in ipotesi di vizio procedurale che consente a questa Corte l’esame diretto degli specifici atti , occorra acquisire il fascicolo di merito onde accertare le suddette circostanze;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Manda al la Cancelleria per l’acquisizione, presso la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, sez. distaccata di Reggio Calabria, del fascicolo del giudizio di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026 tenutasi da remoto .
Il Presidente NOME COGNOME