Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2550 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2550 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3500/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , che la rappresenta e difende, e quindi ‘ex lege’ presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE in INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende , e quindi ‘ex lege’ presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE in ROMA INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIASEZ.DIST. BRESCIA n. 2813/2015 depositata il 23/06/2015. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 07/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME era attinto da 36 intimazioni di pagamento.
Il contribuente proponeva impugnazione dinanzi alla CTP di Mantova, deducendo mancata notifica delle cartelle di pagamento e comunque irregolarità della notifica stessa in quanto effettuata a mezzo del servizio postale; vizi propri delle intimazioni (difetto di motivazione, di sottoscrizione, dell’indicazione dei termini e modi per ricorrere); mancata allegazione delle cartelle di pagamento.
Nel contraddittorio di RAGIONE_SOCIALE , che eccepiva preliminarmente difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento alle intimazioni aventi ad oggetto crediti previdenziali; tardività delle censure relative alle cartelle notificate e difetto di legittimazione passiva in riferimento alla notifica degli atti presupposti, la CTP, con sentenza n. 150/01/2013, pronunciata in data 27/06/2013 e depositata in data 10 luglio 2013, accoglieva il ricorso, osservando che ‘è il concessionario della riscossione che deve dimostrare di aver notificato correttamente la cartella di pagamento . Ebbene, l’agente per la riscossione si è limitato ad allegare l’estratto dei ruoli che contengono l’annotazione della data in cui sarebbe avvenuta la notifica ma non è stato in grado di produrre le cartelle di pagamento onde poter verificare che la notifica sia stata effettivamente e correttamente eseguita’.
Proponeva appello RAGIONE_SOCIALE, che deduceva:
-violazione dell’art. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992 per difetto di giurisdizione per tutte le intimazioni tranne che per le sole sei aventi ad oggetto crediti tributari: nn. 06420139000162922, 06420139000163023, 06420139000164235, 0642013900165245 per il ruolo n. 250167/2010, 06420139000165548 e 0642013900166356;
-erroneità della ritenuta mancata notifica delle cartelle prodromiche, producendo, in riferimento a ciascuna delle superiori sei intimazioni aventi ad oggetto crediti tributari, ‘copia intimazione, estratto di ruolo e relata di notifica della cartella’.
Nel contraddittorio del contribuente, che insisteva per la conferma della sentenza di primo grado, lamentando, inoltre, non avere la controparte prodotto in giudizio copia delle cartelle, oltre che della relata, la CTR della Lombardia -Sezione Distaccata di Brescia, con la sentenza in epigrafe, respingeva l’appello sulla base della seguente motivazione:
Devoluta a questo giudice è la questione attinente la verifica della presunta illegittimità di 36 intimazioni di pagamento, derivante dalla mancata notificazione delle prodromiche cartelle esattoriali.
La Commissione in via preliminare rileva e accerta che le suddette intimazioni non indicano la natura del tributo, e le presupposte cartelle non sono state prodotte in giudizio, con la conseguenza che non può accertare sicuramente l’eventuale difetto di giurisdizione su parte degli atti impugnati.
Nel merito, il Collegio condivide le doglianze del contribuente in merito al vizio di notifica delle cartelle, in quanto RAGIONE_SOCIALE non ha allegato in giudizio la
cartella da cui si poteva evincere sia la natura della pretesa fiscale sia la corretta notificazione. Tali principi sono stati affermati anche dalla Corte di cassazione .
Per l’effetto, la Commissione condivide la decisione dei primi giudici nel ritenere che la mancanza di prova certa della notifica dell’atto presupposto la nullità degli atti consequenziali impugnati.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste il contribuente con controricorso.
Il Pubblico Ministero presso questa Suprema Corte, in persona del AVV_NOTAIO, deposita telematicamente requisitoria addì 16 ottobre 2023, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
All’odierna pubblica udienza, il medesimo si riporta a detta requisitoria. Il difensore di RAGIONE_SOCIALE insiste nel ricorso, che brevemente illustra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia: violazione degli artt. 2 e 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ. È illegittima la sentenza impugnata per aver disatteso l’eccezione di parziale difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti non tributari (in quanto previdenziali). ‘La natura del credito, l’ente impositore ed il numero della cartella notificata riportato poi sull’intimazione di pagamento, peraltro, a differenza di quanto affermato dalla Commissione, erano ben evincibili dagli estratti di ruolo prodotti dall’agente della riscossione sia in primo che in secondo grado’.
1.1. Il motivo – che si sottrae all’eccezione di inammissibilità formulata in controricorso perché è articolato in modo specifico, individuando con precisione il vizio attribuito alla sentenza
impugnata e correttamente invocando il correlato paradigma censorio, senza minimamente trascendere nella richiesta di una valutazione di merito – è fondato e merita accoglimento.
La giurisdizione del giudice tributario è limitata ai soli crediti di natura tributaria, ad esclusione di quelli di natura previdenziale, che fondano la giurisdizione del giudice ordinario.
La CTR ha mancato di verificare gli estratti di ruolo, riportanti alla stregua di affermazione non contestata in controricorso natura del credito ed ente impositore.
Con il secondo motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli art. 2697, 2714 e 2718 cod. civ., nonché dell’art. 26 d.P.R. n. 600 del 1973. ‘Le cartelle di pagamento vengono notificate al contribuente da parte dell’agente della riscossione in un unico originale. L’agente della riscossione quindi, una volta convenuto in giudizio, può produrre a prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento soltanto gli estratti di ruolo e la copia delle relate di notifica delle cartelle di pagamento. Orbene, nel caso di specie, tale produzione documentale è stata debitamente adempiuta da parte di RAGIONE_SOCIALE, la quale ha prodotto la copia delle intimazioni di pagamento, gli estratti di ruolo delle relative cartelle e le relate di notifica delle cartelle stesse . Dalle relate di notifica prodotte, peraltro, si può agevolmente verificare come le cartelle di pagamento prodromiche agli atti impugnati siano state tutte regolarmente notificate al contribuente. Una simile produzione documentale si giustifica sulla scorta di quanto enunciato tanto dall’art. 2714 c.c. quanto dall’art. 2718 c.c. ‘.
2.1. Il motivo – che si sottrae all’eccezione di inammissibilità formulata in controricorso perché si confronta pienamente con il ‘decisum’ e contiene essenziali riferimenti agli atti del giudizio a supporto delle censure, ritualmente svolte in diritto, senza affatto
attingere profili valutativi dei fatti -è fondato e merita accoglimento.
L’insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità è nel senso che, ‘in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione’ .
Ancora recentemente, questa Suprema Corte ha avuto modo di puntualizzare quanto segue:
Dalla previsione del quarto comma dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , si desume che , ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica L’estratto di ruolo è l’equipollente della matrice: la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella
esattoriale. Contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria. In merito a quanto precede vale richiamare, a sostegno, il costante orientamento di questa Corte (tra altre, Cass. 16121/2019; Cass. 3356372018; Cass. 23902/2017).
3. In considerazione di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito affinché – con esclusivo riguardo alle intimazioni afferenti a cartelle per debiti tributari, da previamente individuarsi – proceda a nuovo esame, in relazione alla disamina delle questioni ritenute assorbite, e, all’esito, altresì alla regolazione delle spese, comprese quelle del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
In integrale accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 7 novembre 2023.