Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28712 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28712 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
IRPEF DINIEGO RIMBORSO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25642/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
– ricorrente –
Contro
NOME,
– intimato –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata di CATANIA, n. 2680/2017, depositata il 12/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20
settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre, con unico motivo, nei confronti di COGNOME NOME, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Ragusa che, invece, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimbo rso del 90 per cento dell’Irpef pagata per gli anni 1990, 1991, 1992 e -in particolare, per gli anni 1991 e 1992, su redditi di partecipazione e di lavoro autonomo -richiesto ai sensi dell’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002.
Considerato che:
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’ar t. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190 , dell’art. 112 cod. proc. civ. dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289, della Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 5549 final del 14/08/2015 e degli artt. 107, 108 e 288 TFUE.
In via preliminare deve rilevarsi che la notifica del ricorso è stata eseguita, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo della dott.ssa NOME COGNOME, quale difensore domiciliatario di NOME COGNOME. Risulta dagli atti che la predetta era il difensore del contribuente innanzi alla C.t.p. Innanzi alla C.t.r. invece, quest’ultimo , come per altro riportato nell’epigrafe della sentenza impugnata , era rappresentato dai dott. NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso i quali era stato, altresì, eletto domicilio.
Va, pertanto, rilevata di ufficio la nullità della notifica e ordinatane la rinnovazione (cfr. Cass. 08/09/2022, n. 26511).
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità della notifica del ricorso e ne dispone la rinnovazione nei confronti di NOME COGNOME nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 20 settembre-09 ottobre 2023.