Notifica del Ricorso: Quando la Causa Torna al Punto di Partenza
La corretta notifica del ricorso a tutte le parti del processo è un pilastro fondamentale del diritto processuale, garanzia del principio del contraddittorio. Un’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ci ricorda come la sua omissione possa avere conseguenze drastiche, portando a un temporaneo arresto del giudizio. Il caso in esame dimostra che anche un vizio puramente procedurale può bloccare l’esame del merito di una controversia, con inevitabili ritardi.
I Fatti del Caso Processuale
La vicenda trae origine da una controversia fiscale. Un contribuente aveva ottenuto una sentenza favorevole dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, la quale aveva dichiarato cessata la materia del contendere. Contro questa decisione, l’Agente della Riscossione decideva di presentare ricorso per cassazione.
Tuttavia, nel presentare il proprio atto, l’Agente della Riscossione ometteva di notificarlo a una delle altre parti coinvolte nel precedente grado di giudizio: l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale. Sebbene quest’ultima fosse indicata nell’intestazione del ricorso stesso e fosse parte della sentenza impugnata, non riceveva materialmente l’atto.
L’Obbligo di Notifica del Ricorso e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, ha rilevato d’ufficio questo difetto procedurale. La mancata notificazione dell’atto di impugnazione a una delle parti che avevano partecipato al giudizio precedente costituisce un vizio che impedisce la regolare costituzione del rapporto processuale nel grado di legittimità.
Di conseguenza, la Corte non ha potuto esaminare il merito del ricorso. Ha invece emesso un’ordinanza interlocutoria, con la quale ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo. In pratica, il processo è stato sospeso per consentire alla parte ricorrente di sanare il vizio.
Le Motivazioni dell’Ordinanza
La decisione della Suprema Corte si fonda sul principio inderogabile del contraddittorio. Affinché un processo sia valido, tutte le parti coinvolte devono essere messe in condizione di conoscere l’impugnazione e di poter esercitare il proprio diritto di difesa. Nel caso di specie, la causa era inscindibile, ovvero coinvolgeva più parti (litisconsorzio necessario processuale) le cui posizioni non potevano essere decise separatamente.
L’omessa notifica del ricorso all’Ufficio Fiscale locale ha interrotto questa catena, impedendo a una parte necessaria di partecipare al giudizio di cassazione. Il rinvio a nuovo ruolo, con l’ordine di notificare l’atto entro un termine perentorio (quaranta giorni), è la soluzione prevista dall’ordinamento per sanare questo difetto e ripristinare la corretta composizione del processo. Solo una volta che tutte le parti saranno state regolarmente informate, la Corte potrà procedere a fissare una nuova udienza per la discussione nel merito.
Conclusioni: L’Importanza della Diligenza Processuale
Questa ordinanza, pur nella sua natura procedurale, offre un’importante lezione pratica: la massima diligenza nella gestione degli adempimenti processuali è cruciale. Un errore come l’omessa notifica, sebbene possa apparire una semplice svista, può causare ritardi significativi e costi aggiuntivi. Per gli operatori del diritto, questo caso ribadisce la necessità di una verifica meticolosa di tutte le parti cui l’atto di impugnazione deve essere notificato, al fine di evitare che la discussione sul diritto sostanziale venga posticipata a causa di vizi formali.
Perché la Corte di Cassazione ha rinviato la causa a nuovo ruolo?
La causa è stata rinviata perché la parte ricorrente non aveva effettuato la notifica del ricorso a una delle altre parti che avevano partecipato al precedente grado di giudizio, ovvero l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale.
Cosa deve fare ora la parte ricorrente?
La parte ricorrente deve notificare il ricorso, unitamente all’ordinanza della Corte, alla parte omessa entro il termine di quaranta giorni fissato dalla Corte stessa.
Questa ordinanza rappresenta una decisione definitiva sul merito del ricorso?
No, si tratta di un’ordinanza interlocutoria che risolve unicamente una questione procedurale. Il merito del ricorso non è stato ancora esaminato e sarà discusso solo dopo che il contraddittorio sarà stato correttamente integrato attraverso la notifica mancante.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3744 Anno 2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6350/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE – SERVIZIO FRONTESPIZIO DIGITALE
-ricorrente-
contro
NOME
-controricorrente-
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3744 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
-intimato-
Avverso la SENTENZA della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia n. 3570/2022 depositata il 22/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025
dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia (hinc: CGT), con la sentenza n. 3570/2022 depositata in data 22/12/2022, ha accolto l’appello proposto dal sig. NOME COGNOME contro la sentenza n. 3521/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 1, comma 540, legge 24/12/2012, n. 228.
Contro la sentenza della CGT l’Agenzia delle Entrate -Riscossione ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
…
Considerato che:
Occorre rinviare la causa a nuovo ruolo, poiché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha notificato il ricorso in cassazione all’Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Lecce, sebbene indicata nella prima pagina del ricorso in cassazione e menzionata altresì nell’intestazione della sentenza impugnata nel presente giudizio.
…
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Fissa alla parte ricorrente termine di giorni quaranta dalla comunicazione del presente provvedimento per la sua notificazione, unitamente al ricorso in cassazione, all’Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Lecce.
Così deciso in Roma, il 17/01/2025.