Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5112 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5112  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7514/2016 R.G. proposto da:
DI  THIENE  NOME,  rappresentata  e  difesa  dagli  AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, INDIRIZZO.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore .
-intimata –
Avverso  la  sentenza  della  COMM.  TRIB.  REG.  LOMBARDIA  n. 3881/34/2015, depositata in data 15 settembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1.  La  contribuente  riceveva  notifica  dall’RAGIONE_SOCIALE  Milano -dell’avviso  di  accertamento  n. NUMERO_DOCUMENTO,  relativo  ad IRPEF  ed  altro  per  l’anno  di  imposta 2008. La contribuente, per l’anno di imposta oggetto di contestazione, risultava possedere beni indice di capacità contributiva non dichiarati, ossia immobili, autovettura, collaboratore  familiare  e  polizze  assicurative;  pertanto,  l’RAGIONE_SOCIALE
Avv. Acc. IRPEF 2008
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a seguito della verifica operata ex art. 38, comma 4, 5,  6  del  d.P.R.  n.  29  settembre  1973,  n.  600,  rideterminava sinteticamente il reddito dichiarato in € 28.980,00 .
Avverso il detto avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Milano; resisteva l’ Ufficio con controdeduzioni.
La C.t.p. di Milano, con sentenza n. 2056/22/2014, accoglieva le ragioni della contribuente sul presupposto che il mancato contraddittorio preventivo fosse causa di invalidità dell’atto impugnato.
Avverso la detta sentenza proponeva appello l’ Ufficio finanziario dinanzi  la  C.t.r.  della  Lombardia;  resisteva  la  contribuente  con controdeduzioni.
Tale Commissione, con sentenza n. 3881/34/2015, depositata in data 15 settembre 2015, accoglieva il gravame condannando parte soccombente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva, rimanendo intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023.
Considerato che:
 Con  il  primo  motivo  di  ricorso,  così  rubricato:  «Violazione dell’art. 38, comma quarto, quinto e sesto, d.P.R. n. 600 del 1973 (art.  360,  primo  comma,  n.  3,  cod.  proc.  civ.)»  la  contribuente lamenta  l’ error  in  iudicando nella  parte  in  cui,  nella  sentenza impugnata, la C.t.r. ha negato la necessità dello svolgimento di un contraddittorio preventivo rispetto alla notifica dell’avviso di accertamento  come  acclarato  dalla  giurisprudenza  di  legittimità  a Sezioni Unite.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma sesto, d.P.R. n. 600 del 1973 (art.  360,  primo  comma,  n.  3,  cod.  proc.  civ.)»  la  contribuente lamenta  l’ error  in  iudicando nella  parte  in  cui,  nella  sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha falsamente applicato le disposizioni di legge in  relazione  alla  mancata  considerazione  e  valutazione  giuridica della prova contraria, ampiamente fornita in sede di giudizio.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 38, comma quarto, quinto e sesto, d.P.R. n. 600 del 1973 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto la necessità dell’esistenza di un nesso eziologico tra spese e disponibilità, normativamente non previsto, assunto che in tema di redditometro il contribuente, diversamente da quanto affermato dai giudici, non deve fornire nessuna prova circa l’effettiva destinazione della disponibilità economica all’incremento patrimoniale, dovendo solo dimostrare l’esistenza della stessa.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di statuire in relazione alla fattispecie dei rimborsi assicurativi e RAGIONE_SOCIALE ulteriori disponibilità di cui la contribuente ha dato piena dimostrazione ed alla natura di redditi esenti dei medesimi, nonostante espressa richiesta di pronuncia formulata negli atti processuali.
Pregiudizialmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Dagli atti di causa, e cioè sia dal fascicolo cartaceo che dal fascicolo telematico, non risultano allegati all’originale del ricorso in cassazione  proposto  dalla  contribuente,  gli  avvisi  di  ricevimento
RAGIONE_SOCIALE  raccomandate  di  cui  alla  relata  di  notificazione  apposta  al ricorso.
Di  poi,  dalle  ricerche  effettuate  dall’Ufficio  al  sistema  informativo della  Corte  di  cassazione  (S.I.C.),  non  risulta  “caricato”  alcun avviso di ricevimento riguardante il ricorso in oggetto.
Secondo i principi affermati da questa Corte, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149 ultimo comma cod. proc. civ.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. 21/07/2021, n. 20778).
In conclusione, non rivenendosi agli atti alcun avviso di ricevimento  che  attesti  la  consegna  al  destinatario,  RAGIONE_SOCIALE, la notifica del ricorso in cassazione proposto dalla contribuente  è  inesistente,  con  conseguente  inammissibilità  del ricorso.
Nulla  si  provvede  in  ordine  alle  spese  di  giudizio,  non  avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai  sensi  dell’art.  13,  comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,  d à atto  della  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di  contributo  unificato,  nella  misura  pari  a  quello  previsto  per  il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2023.
La Presidente NOME COGNOME