Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4059 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4059 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19400/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), e rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
contro
ricorrente e ricorrente incidentale avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 712/2015 depositata il 20/04/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Veneto ha accolto parzialmente l’appello erariale contro la sentenza n. 90/3/13 della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Treviso
che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso l’avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA del 2004, perché non notificato ritualmente, e aveva annullato le conseguenti cartelle di pagamento.
La CTR ha ritenuto corretta la notifica dell’avviso e, nel contempo, ha affermato che la contribuente aveva avuto notizia dell’atto soltanto con la notifica della successiva cartella, ammettendo quindi le sue doglianze contro il merito della pretesa e dichiarando dovuta l’IVA e le impo ste sul reddito da calcolarsi su un minore imponibile di euro 102.676,00.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso con cui ha proposto ricorso incidentale fondato su due mezzi.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo la contribuente deduce nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 327 e 155 c.p.c. nonché degli artt. 37 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
La rico rrente ripropone l’eccezione di tardività dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, non esaminata dalla CTR: secondo la ricorrente, l’appello, spedito per la notifica a mezzo posta in data 8.5.2014, come attestato dalla stampa del sito internet RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era tardivo in quanto il termine lungo era scaduto il 7.5.2014.
Il motivo è infondato.
1.2. Una mera stampa degli esiti della notificazione risultante dal sito internet RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non è prova sufficiente (v., nello stesso senso, Cass. n. 25285 del 2014), tanto più che l ‘Ufficio ha evidenziato, con precisi riferimenti agli atti di causa per autosufficienza, di aver prodotto in appello la ricevuta relativa alla spedizione dell’atto d’appello e il relativo avviso di ricevi mento che
dimostravano l ‘avvenuta spedizione della raccomandata in data 7.5.2014.
Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 100, 324, 342, 346 c.p.c. e degli artt. 2909 c.c. e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
La ricorrente osserva che il capo della decisione della CTP sulla decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo, per omessa notifica dell’avviso di accertamento, non era stato contestato dall’Ufficio con l’atto d’appello, riguardante soltanto la notifica dell’avviso; conseguentemente si era formato il giudicato interno che la CTR non aveva rilevato.
Il motivo è infondato.
2.1. La sentenza impugnata riporta che in primo grado l’Ufficio aveva difeso non solo la rit ualità della notifica dell’avviso di accertamento ma anche la definitività dell’accertamento e della pretesa impositiva («la procedura di cui all’art. 140 cpc era stata rispettata in ogni sua parte e….. pertanto l’avviso di accertamento era divenuto definitivo e non più impugnabile»).
Aggiunge che con l’appello l’Ufficio «ribadiva, con forza, le sue argomentazioni».
2.2. Soccorre il principio affermato da questa Corte, secondo cui la formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché l’acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto (Cass. 18713 del 2016; Cass n. 12649 del 2020).
2.3. La sorte dell’atto (definitività dell’accertamento ovvero decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo) dipende proprio d alla decisione sulla questione della validità della sua notifica.
Il gravame erariale sull ‘accertamento della invalidità della notifica, reso dalla CTP, implica la deduzione della definitività dell’atto in contrasto con la dichiarata decadenza, come esplicitamente riportato n ell’atto d’appello (v. stralcio riportato dalla stessa ricorrente, nota 5 pagg. 10-11 ricorso) ove l’Ufficio aveva ribadito che «l’accertamento è stato correttamente motivato e non impugnato dalla signora COGNOME con la conseguenza che il medesimo si è reso definitivo..». Non vi era stata, quindi, alcuna acquiescenza all’afferma ta decadenza dal potere impositivo, atteso che era stato oggetto di specifico gravame il suo presupposto, cioè l ‘accertamento della nullità della notifica.
Con il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 139, 140, 141, 148 c.p.c. e dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
La ricorrente insiste per l’invalidità della notifica dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 140 c.p.c., correttamente affermata dalla CTP, perché erano mancati i tentativi di consegna dell’atto ai soggetti indicati nell’art. 139 commi 2 e 3 c.p.c. e l’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale , mai ricevuto, era stato indirizzato a ‘COGNOME NOME c/o NOME‘ , sebbene non avesse mai eletto domicilio presso terzi soggetti, e l’atto era stato depositato presso l’ufficio postale per comp iuta giacenza; censura, quindi, la decisione della CTR che aveva ritenuto corretta la notifica solo perché non vi era stata querela di falso contro la relata.
Con il quarto motivo deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., in quanto, sempre con riguardo alla notifica ex art. 140 c.p.c. dell’avviso di accertamento, la CTR aveva omesso di rilevare che l’ufficiale notificante non aveva tentato la consegna dell’atto alle persone indicate dall’art. 139 c.p.c., limitandosi ad osservare che la COGNOME era risultata ‘ripetutamente assente’.
Queste doglianze della ricorrente, che possono essere esaminate congiuntamente poiché attengono al medesimo tema, sono inammissibili, come eccepito dalla controricorrente.
3.1. L’Ufficio rileva che esse sono fondate su dati di fatto contrastanti con l’accertamento della CTR e, comunque, incompleti e fuorvianti; osserva che il testo dell’avviso di accertamento non è stato riportato integralmente, mentre dalla lettura della relata, allegata alle controdeduzioni in primo grado, risultava che il notificatore aveva dato atto di non aver potuto consegnare l’avviso alle persone indicate all’art. 139 commi 2 e 3 c.p.c.; inoltre, ha proseguito l’RAGIONE_SOCIALE, era stata la stessa COGNOME ad indicare il proprio nome come ‘COGNOME NOME‘, ciò che era dedotto e provato nelle controdeduzioni dell’Ufficio in grado d’appello.
3.2. Emerge un difetto di specificità, perché in tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il vizio di una notifica, è necessaria la trascrizione integrale RAGIONE_SOCIALE relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass. n. 31038 del 2018; Cass. n. 5185 del 2017) o, almeno, la parte di essa funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti (Cass. n. 1150 del 2019).
La ricorrente avrebbe dovuto riportare in termini precisi ed esaurienti la relazione di notifica e gli altri atti relativi al fine di consentire una piena ed esaustiva verifica RAGIONE_SOCIALE doglianze, specificamente contrastate, oltretutto, da ll’RAGIONE_SOCIALE.
3.3. La deduzione di una erronea lettura della relata di notifica, poi, non può essere posta sotto i l paradigma dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., che «deve riguardare un fatto storico considerato nella
sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie» (Cass. n. 10525 del 2022; Cass. sez. un. n. 8053 del 2014).
Con il quinto motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 4 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 55 d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 36 0 comma 1 n. 3 c.p.c., contestando la ricorrenza dei presupposti per l’imponibilità ai fini dell’IVA e RAGIONE_SOCIALE imposte dirette (come reddito di impresa) in mancanza dell’elemento dell’abitualità dell’attività imprenditoriale , essendosi trattato di un unico affare; ha aggiunto che, a differenza di quanto affermato dalla CTR, la partita Iva di cui era titolare non era stata chiesta per lo svolgimento di quella operazione ma riguardava la diversa attività di intermediazione immobiliare.
4.1. Il motivo è inammissibile laddove , sotto il paradigma della violazione di legge, si tenta di rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto; invero, i n tema di IVA, l’accertamento in ordine alla riconducibilità della cessione di un bene ad un’attività di commercio posta in essere nell’esercizio abituale e professionale di un’impresa, valutato in relazione alle concrete modalità ed al contenuto oggettivo e soggettivo dell’atto, costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 27208 del 2006; Cass. n. 19237 del 2012).
La doglianza è, comunque, infondata perché la decisione non è in contrasto con i principi affermati da questa Corte, secondo cui non sono ravvisabili i presupposti dell’imposizione u nicamente rispetto ad atti isolati di produzione o commercio, ovvero nel caso di cessione di un singolo bene non riconducibile alla realizzazione di attività commerciali o agricole di cui ai menzionati artt. 2135 e 2195 cod. civ., senza che, d’altra parte, possa escludersi –
dovendosi intendere detti requisiti in senso non assoluto, ma relativo -la qualità di imprenditore nel soggetto che svolga un’attività che si protragga nel tempo per una durata apprezzabile, ancorché finalizzata, eventualmente, al compimento di un’unica operazione speculativa (Cass. n. 9776 del 2003).
In coerenza con questo orientamento la CTR ha ritenuto che, pur trattandosi di un unicum , l’affare non era stato di ‘modeste proporzioni’ (costruzione di un fabbricato composto da n. 4 unità destinate alla vendita).
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE con il ricorso incidentale ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c perché la CTR, una volta accertata la correttezza della notifica dell’avviso di accertamento, avrebbe dovuto dichiarare inammissibili in quanto tardivi i motivi di impugnazione di quell’atto.
Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. , avendo reso una motivazione illogica e contraddittoria e, quindi, apparente .
Il primo è fondato, il secondo resta assorbito.
Da un lato la CTR esclude profili di irritualità o invalidità della notifica dell’avviso di accertamento, dall’altro osserva che la destinataria aveva avuto notizia dell’atto soltanto con la notifica della conseguente cartella, consentendo così la contestazione della pretesa tributaria portata dal precedente avviso.
Il ragionamento della CTR è errato perché l’accertamento d i una rituale notifica significa che ricorrono tutti gli elementi necessari per portare l’atto a conoscenza legale del destinatario, a garanzia dei diritti costituzionali di difesa e di tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 24 e 113 Cost. (Cass. n. 21623 del 2022), ciò che comporta la decorrenza dei termini per l’impugnazione, la cui
mancata proposizione rende definitivo l’avviso di accertamento, con la conseguenza che la successiva cartella di pagamento può essere impugnata soltanto per vizi propri (Cass. n. 12759 del 2018; Cass. n. 13102 del 2017).
Conclusivamente, rigettato il ricorso principale e accolto il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28/10/2022.