Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2573 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2573 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18268/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma sono domiciliate alla INDIRIZZO;
– ricorrenti –
contro
Fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
– intimato –
CARTELLA DI PAGAMENTO
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 2149/2023, depositata in data 6/3/2023;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025;
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE notificava alla società contribuente la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, in data 16.4.2016, dopo aver comunicato l’esito del controllo formale compiuto ai sensi dell’art. 36 -ter del DPR n. 600/1973 ed eseguito sulla dichiarazione Mod. Unico Società di Capitali/2014 relativo all’anno 2013, notificata in data 11.7.2017 con raccomandata n. 92-003903999-99 a mezzo di operatore postale privato e non mediante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La cartella riguardava diverse partite tributarie, rispetto alle quali l’RAGIONE_SOCIALE è risultata totalmente vittoriosa in primo grado. La sentenza di primo grado è passata in giudicato per mancata impugnazione della parte privata, sicché le relative questioni sono qui irrilevanti. Importa ancora, invece, la controversia in relazione alla partita n. 1141222174624373800000001/T relativa a controllo formale della dichiarazione dei redditi.
La contribuente impugnava la cartella di pagamento, per quanto qui interessa, adducendo che la cartella sarebbe stata nulla per inesistenza dell’anteriore notifica dell’esito del controllo formale, in quanto la notifica era stata effettuata con operatore postale privato anziché con RAGIONE_SOCIALE.
L’amministrazione fiscale si costituiva in giudizio e la RAGIONE_SOCIALE.T.P. di Catania, con sentenza del 6.9.2019, n. 7777/2019, in accoglimento parziale del ricorso, annullava la cartella di pagamento impugnata limitatamente al
ruolo n. 2018/550030, in quanto riteneva invalida la notifica della comunicazione n. 05351251482 attraverso l’RAGIONE_SOCIALE di recapito privata RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame .
La società, all’epoca ancora in bonis , si costituiva col difensore AVV_NOTAIO, ma in corso di giudizio era dichiarata fallita e il curatore fallimentare dichiarava di non voler proseguire il giudizio, sicché il fallimento non si costituiva.
Il giudice di appello rigettò il gravame.
Avverso la sentenza di appello, l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, ulteriormente illustrato da una memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c.
Il fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
1.Con il primo e unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione dell’art. 36ter del DPR 29.9.1973, n. 600 e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 22.7.1999, n. 261, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. ‘ , le amministrazioni censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che anche per la comunicazione relativa all’esito del controllo formale di cui all’art. 36 -ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, ci si dovesse avvalere del servizio di notificazione offerto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Il motivo è fondato.
Il d.lgs. n. 58 del 2011, applicabile ratione temporis , modificò l’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, stabilendo che «per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e
di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» (SS.UU. 8416/2019).
L’esclusiva conservata in capo a RAGIONE_SOCIALE, dunque, nel regime antecedente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, riguardava solo i servizi di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, non di certo le comunicazioni non connesse con la notificazione di atti giudiziari (Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 25521 del 12/11/2020, Rv. 659646-01).
Orbene, nella fattispecie che ci occupa viene in rilievo la comunicazione dell’esito del controllo formale , di cui al comma 4 dell’art. 36 -ter del d.P.R. n. 600 del 1973, che non è una ‘ notificazione ‘ di un atto amministrativo o tributario sostanziale , né una ‘notificazione’ di un atto giudiziario, né tantomeno una comunicazione connessa con la notificazione di atti giudiziari, bensì una semplice comunicazione endoprocedimentale.
2. Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata.
Non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso di primo grado avverso la cartella di pagamento anche in relazione al NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO.
Le spese dei tre gradi di giudizi seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado avverso la cartella di pagamento anche in relazione al NUMERO_DOCUMENTO n. 2018/550030.
Condanna il Fallimento della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE amministrazioni ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro milletrecento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di appello, che si liquidano in euro duemilaquattrocento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro tremilaquattrocento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)