Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27064 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27064 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13932/2021 R.G., proposto
DA
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio -Segreteria RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Segretario pro tempore , il RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Ministro pro tempore , e il RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Ministro pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliati;
RICORRENTI
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del l’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 6 aprile 2021, n. 1819/02/2021;
CONTRIBUTO UNIFICATO CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICA A MEZZO PEC DELL’INVITO AL PAGAMENTO
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio -Segreteria RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso congiunto per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 6 aprile 2021, n. 1819/02/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento n. 538NUMERO_DOCUMENTO18 di irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione, che aveva fatto seguito al ritardato pagamento del contributo unificato dovuto in dipendenza del ricorso proposto dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ dinanzi al giudice amministrativo avverso il diniego di concessione demaniale, aveva accolto l’appello proposto dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma col
2145/05/2019, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali; 2. la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario – sul presupposto che l’atto prodromico a quello impugnato, ossia l’invito al pagamento, non era stato ritualmente notificato alla co ntribuente, essendo stato destinato e pervenuto all’indirizzo pec del difensore domiciliatario nel giudizio amministrativo, per cui la nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica si sarebbe riverberata sull’illegittimità del provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione;
la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a quattro motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendo stato esaminato soltanto il merito RAGIONE_SOCIALEa controversia;
1.2 con il secondo motivo, in subordine, si denuncia violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 247 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente disattesa (con l’implicito rigetto) dal giudice di secondo grado l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE;
1.3 con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 248, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, 137 e 170 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente accolto l’appello RAGIONE_SOCIALEa contribuente dal giudice di secondo grado sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘erronea modalità di notificazione RAGIONE_SOCIALE‘invito al pagamento del contributo un ificato nel giudizio amministrativo, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 248, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e 19 del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso originario RAGIONE_SOCIALEa contribuente avverso l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa;
1.4 con il quarto motivo, in subordine, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per
non essere stato ritenuto dal giudice di secondo grado che l’eventuale irregolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica a mezzo pec RAGIONE_SOCIALE‘irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa per l’omesso pagamento del contributo unificato presso il domicilio eletto nel giudizio amministrativo non si fosse sanata per raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo;
il primo motivo è inammissibile;
2.1 difatti, il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (nella specie, il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE) non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio RAGIONE_SOCIALEa decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass., Sez. 6^-2, 12 gennaio 2016, n. 321; Cass., Sez. 6^-5, 23 ottobre 2017, n. 25041; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2018, n. 7632; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2019, n. 34202; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26099; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2021, n. 34539; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n. 30012; Cass., Sez. 5^, 26 luglio 2023, n. 22701; Cass., Sez. Lav., 3 maggio 2024, n. 11979);
il secondo motivo è fondato;
3.1 secondo l’orientamento di questa Corte, l’invito al pagamento del contributo unificato ex art. 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, costituisce atto autonomamente impugnabile ex art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, giacché la mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘invito, accompagnata
dall’omesso pagamento di quanto intimato, comporterebbe l’automatica irrogazione, oltre che degli interessi, RAGIONE_SOCIALEa sanzione aggiuntiva del 30% (donde la natura compiuta e definita RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria azionata attraverso lo stesso e, correlativamente, il concreto interesse, in capo al contribuente, alla sua impugnazione) (Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2020, n. 23532; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22971; Cass., Sez. 6^-5, 6 giugno 2022, n. 18029); per cui, nel giudizio in conseguenza intrapreso dal contribuente, la legittimazione processuale passiva spetta alla (cancelleria o) segreteria RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario che ebbe ad emettere l’invito al pagamento ex art. 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come emerge -in linea con la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 247 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui: « Ai fini RAGIONE_SOCIALEe norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALEe attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato » – dall’inequivoco tenore RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, lett. d, n. 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), secondo cui: « Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato ») (Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2020, n. 11318; Cass., Sez. 6^-5, 6 giugno 2022, n. 18029);
3.2 ne discende che la legittimazione processuale passiva deve essere esclusa nei confronti di qualsiasi altro soggetto per l’impugnazione degli atti di accertamento o di riscossione del contributo unificato, con la conseguenza che il ricorso originario non poteva essere proposto nei confronti del
RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE;
il terzo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del quarto motivo;
4.1 l’art. 248 del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115 dispone che, entro trenta giorni dal deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato, l’invito al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto sia notificato a cura RAGIONE_SOCIALE‘ufficio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 137 cod. proc. civ. (mediante ufficiale giudiziario o pec) nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, sia depositato presso l’ufficio (commi 1 e 2) (in termini: Cass., Sez. 5^, 29 aprile 2024, n. 11406); in virtù del la combinazione di questa norma con l’art. 16 del medesimo decreto, la segreteria RAGIONE_SOCIALEa commissione tributaria comunica anche che, in caso di inadempienza, si procederà all’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione prevista dall’art. 16, comma 1 -bis , nonché all’iscrizione a ruolo del contributo unificato dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, decorrenti dalla data di deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto; l’entità RAGIONE_SOCIALEa sanzione, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa combinazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.lgs. 18 dicembre 2007, n. 472, e 16, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è commisurata ai giorni di ritardo nel pagamento del contributo unificato; l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione va, inoltre, effettuata mediante apposita intimazione di pagamento da notificare al contribuente, con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa sanzione applicata; sulla base RAGIONE_SOCIALEa normativa speciale prevista dalla combinazione degli artt. 16, comma 1bis , 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, scaduto inutilmente il termine fissato per il pagamento del contributo unificato richiesto con l’invito al pagamento, l’ufficio procede dunque all’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione, come
correttamente avvenuto nel caso in esame mediante notifica del provvedimento di irrogazione impugnato (Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2022, n. 15888; Cass., Sez. 5^, 11 luglio 2023, n. 19791);
4.2 su tali premesse, si deve respingere la tesi per cui l’invito al pagamento del contributo unificato non possa essere notificato presso il difensore del contribuente, essendo l’elezione di domicilio destinata a valere solo per le comunicazioni e notificazioni strettamente connesse al processo tributario, rimanendo pertanto escluse quelle ad esso estranee, ivi comprese quelle afferenti il diverso procedimento relativo al pagamento del contributo unificato (Cass., Sez. 6^5, 26 agosto 2022, n. 25412); tanto in coerenza e sintonia con l’esegesi avvalorata dal giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, il quale, dichiarando l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 248, comma 2, del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115, in relazione agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., ha ritenuto che: « Non può essere condivisa la tesi del rimettente secondo cui la notifica al domicilio eletto per il giudizio dal quale è scaturito l’obbligo del pagamento del tributo costituisce di per sé un vulnus del principio secondo cui al contribuente deve essere garantita una adeguata conoscibilità RAGIONE_SOCIALE‘instaurando procedimento di riscossione del contributo unificato. Rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina RAGIONE_SOCIALEe notificazioni, con il “limite inderogabile” di assicurare al contribuente una “effettiva possibilità di conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘atto” (sentenza n. 175 del 2018). Nel caso in esame la notifica al domicilio eletto non viola il “fondamentale diritto del destinatario RAGIONE_SOCIALEa notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare
complessità, il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto e l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa procedura instaurata nei suoi confronti” (sentenza n. 346 del 1998). La dichiarazione del destinatario RAGIONE_SOCIALE‘inequivoca volontà di ricevere le notificazioni per il giudizio in corso presso una persona o un ufficio viene configurata dalla disposizione in esame come il presupposto per fare operare una presunzione legale non implausibile, perché fondata sulla elevata probabilità che il destinatario abbia conoscenza effettiva degli atti a lui notificati presso il domiciliatario di sua fiducia, liberamente scelto. D’altronde l’onere di diligenza e cooperazione che si richiede in capo al destinatario si concretizza nell’onere di acquisire informazioni dal domiciliatario in ordine al processo e alle incombenze ad esso connesse (compreso dunque l’obbligo di pagare il contributo). La norma trova la sua ratio nel contemperamento non implausibile tra esigenze di garanzia del destinatario, principio di auto-responsabilità e onere di diligenza, da un canto, e di efficienza e buon andamento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria, in quanto esonerata da approfondite ricerche anagrafiche, dall’altro » (Corte Cost., 29 marzo 2019, n. 67);
4.3 ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115, è l’unico atto liquidatorio, con cui viene comunicata al contribuente la pretesa tributaria, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, pena la cristallizzazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, che non può più essere contestata (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2021, n. 40233; Cass., Sez. 6^-5, 28 gennaio 2022, n. 2642; Cass., Sez. 5^, 11
febbraio 2022, n. 4591; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2022, n. 21027; Cass., Sez. 5^, 29 aprile 2024, n. 11406);
4.4 pertanto, solo l’invito al pagamento è l’atto che assume, quanto alla fattispecie in esame, la funzione di liquidazione del tributo, e il ritardo nel versamento del contributo unificato si consolida nell’unico trattamento sanzionatorio che, come detto, rinvia alla disciplina di cui all’art. 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (in termini, Cass., Sez. 5^, 11 luglio 2023, n. 19791, cit.); donde quel primo atto -giustappunto di liquidazione del tributo – una volta notificato al contribuente va necessariamente impugnato, posto che altrimenti l’obbligazione si cristallizza negli esatti termini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2021, n. 40233);
4.5 tale principio è stato specificamente ribadito anche per l’autonoma e successiva irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa per l’omesso versamento del contributo unificato, affermandosi che il consolidamento del merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria per effetto RAGIONE_SOCIALEa formazione di un giudicato sulla preventiva impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘invito al pagamento (ovvero anche per effetto RAGIONE_SOCIALEa decadenza dalla preventiva impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘invito al pagamento) comporta la preclusione del contribuente a far valere i motivi relativi al fondamento del tributo in sede di impugnazione del successivo atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni, emesso sulla base RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo ormai definitivo (Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n. 21538);
4.6 ciò posto, nel caso di specie, è pacifico che l’invito al pagamento era stato notificato alla contribuente -a mezzo pec – nel domicilio eletto presso il difensore costituito nel giudizio amministrativo; per cui, una volta valutata la regolarità di tale
notifica (vedasi, in motivazione: Cons. RAGIONE_SOCIALE, Ad. Plen., 24 aprile 2024, n. 7), l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa non è affetta da nullità derivata per vizi riflessi del prodromico invito al pagamento;
4.7 tale modalità di notifica è conforme alla previsione del combinato disposto degli artt. 16 e 248 del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115, per cui il destinatario che voglia contestare il merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva ha l’onere di impugnare l’invito al pagamento dinanzi al giudice tributario nel termine di sessanta giorni dal ricevimento RAGIONE_SOCIALEa notifica ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
4.8 dalle suesposte argomentazioni discende, quindi, che la sentenza impugnata non si è uniformata ai principi enunciati, avendo ritenuto che la formulazione vigente ratione temporis RAGIONE_SOCIALE‘art. 137 cod. proc. civ. al cui contenuto l’art. 248 del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115, rinvia – prevederebbe la notifica al difensore domiciliatario RAGIONE_SOCIALEa parte costituita nel giudizio amministrativo come modalità aggiuntiva (e non alternativa) rispetto alla notifica alla parte personalmente; in tal senso, il giudice di appello ha motivato che: « il citato art. 137 espressamente dispone che la notificazione debba eseguirsi mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale RAGIONE_SOCIALE‘atto da notificarsi, e che l’invito è notificato anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l’Ufficio », per cui: « Ritiene la Commissione che quindi l’invito al pagamento debba essere notificato alla parte, ed anche tramite EMAIL nel domicilio eletto; mentre l’utilizzo debba congiunzione ‘anche’ non attiene a forme alternative di notifica, atteso che entrambe devono intervenire quali modalità di comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘invito »;
pertanto, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità del primo motivo, la fondatezza del secondo motivo e del terzo motivo, nonché l’assorbimento del quarto motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che si atterrà ai principi così enunciati, valuterà le questioni rimaste assorbite e regolerà le spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara l’inammissibilità del primo motivo e l’assorbimento del quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 settembre