Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3626 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3626 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13245/2017 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, in proprio e con l’assistenza dell’ avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende, elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Roma INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del direttore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7057/2016, depositata il 18 novembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Con ricorso in data 5 settembre 2013 l’avv. NOME COGNOME presentava ricorso avverso l’intimazione di pagamento n. 097 2013 9109455147000 che dichiarava aver ricevuto con notifica del 13 giugno 2013 e in ordine alla quale aveva fatto richiesta di informazioni e chiarimenti presso Equitalia Sud S.p.A. in data 17 luglio 2013. L’intimazione traeva origine dal mancato pagamento della cartella esattoriale n. NUMERO_DOCUMENTO emessa a seguito della liquidazione automatizzata effettuata ai sensi dell’art 36 bis d.P.R. 600/73 del Modello Unico 2005 presentato per l’anno d’imposta 2004, a causa del mancato versamento delle imposte IRAP, IRPEF, ADDIZIONALE comunale e regionale, IVA dovute per l’anno d’imposta 2004. Il contribuente eccepiva la nullità dell’intimazione di pagamento per mancata allegazione della cartella presupposta, l’inesistenza e/o nullità e/o inefficacia della notificazione della cartella esattoriale posta a fondamento della pretesa impositiva, l’intervenuta prescrizione della pretesa impositiva, la nullità della cartella perché non preceduta da avviso bonario.
Si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni l’Ufficio, chiedendo la conferma della pretesa impositiva rilevando la non obbligatorietà dell’avviso bonario, trattandosi di liquidazione automatizzata effettuata ai sensi dell’art 36-bis DPR 600173 e in assenza di rettifiche da parte dell’Ufficio. Rilevava, inoltre l’Ufficio, che la parte non aveva attivato il necessario procedimento di mediazione previsto dalla norma e che questione assorbente era la
validità della notifica della cartella prodromica, questione attinente esclusivamente all’attività dell’Agente della Riscossione.
Con sentenza n. 1958/2015, depositata in data 12 agosto 2015, la Commissione tributaria provinciale di Roma dichiarava inammissibile il ricorso con spese di lite a carico della parte soccombente.
-Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente chiedendone l’integrale riforma. A tal fine ribadiva le eccezioni proposte nel primo grado di giudizio.
Resisteva con proprie controdeduzioni l’Ufficio.
Con sentenza n. 7057/38/16, depositata il 18 novembre 2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello del contribuente.
–NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE e l’Agenzia delle Entrate si sono costituite con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto di cui all’art. 3 l. 241/90 ed agli arti 7 e 17 l . 212/2000 in materia di motivazione dell’atto di riscossione, per non aver il giudice di appello accertato e dichiarato la nullità dell’intimazione di pagamento opposta n. NUMERO_DOCUMENTO in ragione della mancata allegazione della cartella esattoriale presupposta, con ogni conseguente statuizione in ordine alla illegittimità dell’avversa pretesa impositiva (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). Parte ricorrente contesta la pronuncia della Commissione tributaria regionale che ha rigettato la domanda di nullità dell’avviso di intimazione per mancata allegazione della presupposta cartella di
pagamento, ritenendo non sussistere alcun obbligo di legge in tal senso. La statuizione sarebbe illegittima per violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto di cui agli artt. 7 e 17 l. 212/2000 ed all’art. 3 l. 241/90. L’art. 7, comma 1, l. 212/2000, nel prevedere l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi secondo quanto prescritto dall’art. 3 l. 241/90, sancisce espressamente che nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama. In applicazione di tale principio di diritto, è stato affermato che, ai fini della corretta applicazione delle norme di cui all’art. 7, comma 1, l. 212/2000 ed all’art. 3 l. 241/90, non è sufficiente che il documento richiamato sia conoscibile dal contribuente, ma è necessario che gli atti a cui si rinvia siano allegati (Cass. Civ., Sez. V, 28/01/2010, n. 1825); ciò in quanto l’intimazione di pagamento notificata al contribue nte senza l’allegazione dell’atto prodromico richiamato deve ritenersi carente in punto di motivazione con una evidente compressione del diritto di difesa del contribuente il quale si confronta con un atto senza avere effettiva contezza delle ragioni e delle origini della pretesa avanzata. Rispetto al caso in esame, andrebbe peraltro considerato che la cartella esattoriale costituiva il primo atto di contestazione, essendo essa riferita – secondo quanto dedotto dalla stessa Agenzia delle entrate nel proprio atto difensivo – ad ipotesi di liquidazione automatizzata ex art. 36 bis d.P.R. 600/73 in assenza di rettifiche da parte dell’ufficio . Posto che in tale ipotesi l’ufficio procede direttamente alla iscrizione a ruolo delle somme a debito – senza preventiva contestazione mediante avviso di accertamento -, la cartella esattoriale costituisce il primo atto che contiene l’esaustiva individuazione della pretesa impositiva in relazione alla quale il contribuente svolge le proprie verifiche ed esercita eventualmente il diritto di difesa. Ne conseguirebbe che la mancata allegazione della presupposta cartella esattoriale nell’avviso di intimazione
costituirebbe un vizio di motivazione dell’avviso medesimo con conseguente sua nullità.
1.1. -Il motivo è infondato.
L’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell’art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass., Sez. V, 19 aprile 2024, n. 10692; Cass., Sez. V, 9 novembre 2018, n. 28689).
La cartella esattoriale che rinvii ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione, senza indicarne gli estremi in modo esatto, può essere dichiarata nulla solo ove il contribuente dimostri che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anche quando la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, dei presupposti dell’imposizione (Cass. Sez. VI-5, 11 luglio 2018, n. 18224).
Nel caso di specie, con accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità, è stato appurato – con ‘ doppia conforme ‘ – il perfezionamento della notifica della precedente cartella esattoriale, per cui la stessa non doveva essere allegata alla successiva intimazione, contenendo quest’ultima i riferimenti alla cartella di pagamento notificata.
-Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e/o falsa applicazione di norma dì diritto di cui all’art. 26 D.P.R. 602/73, all’art. 60 D.P.R. 600/73, all’art. 6 L. 212/2000 ed agli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. in materia di notifica di atti tributari e cartelle di pagamento, per non aver il giudice di appello accertato e dichiarato l’illegittimità della procedura di notifica della cartella n. 097 2007 03619196636/000 adottata ai sensi dell’art. 140 cod. proc.
civ. pur in difetto del presupposto essenziale della temporanea assenza in loco del destinatario ovvero delle altre persone abilitate alla ricezione (art. 360. n. 3. cod. proc. civ.). Al riguardo si deduce che il contribuente avrebbe avuto conoscenza legale dell’avversa pretesa impositiva unicamente a seguito della notifica nel giungo 2013 dell’avviso di intimazione (n. NUMERO_DOCUMENTO), non avendo mai prima di allora ricevuto la notifica della presupposta cartella esattoriale. Il ricorso alle forme di notificazione di cui all’art. 140 cod. proc. civ. – applicabile alla notifica di atti di riscossione in forza del combinato disposto dì cui all’art, 26 D.P.R. 602/73 ed all’art. 60 D.P.R. 600/73 – presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto, sia stato esattamente individuato e che la copia da notificare non possa essere consegnata per la temporanea momentanea assenza dello stesso e degli altri soggetti indicati nell’art. 139 cod. proc. civ. (irreperibilità relativa). Nel caso di specie, sarebbe stato documentalmente provato che il ricorrente ha cessato di abitare all’indirizzo di notifica della cartella esattoriale (INDIRIZZO in Roma) già dal 19.12.2003, data di vendita dell’alloggio a favore di NOME che ne ha ricevuto il possesso contestualmente, per atto a rogito Notaio in Roma NOME COGNOME. Da quella data in avanti lo stesso ha abitato in Roma in INDIRIZZO in forza di regolare contratto di locazione ad uso abitativo del 21.10.2003 ritualmente registrato all’Ufficio delle Entrate. Sarebbe dunque evidente che presso l’indirizzo di INDIRIZZO in Roma alla data dell’asserita notifica della cartella esattoriale (giugno 2008) il ricorrente COGNOME era di fatto già irreperibile da anni. In ogni caso, il trasferimento definitivo del COGNOME dall’indirizzo in questione era circostanza già nota allo stesso messo notificatore il quale nel corso di un precedente tentativo di notifica relativo ad altra cartella esattoriale (n. 097 2007 0134189627/0000) avvenuto nel marzo 2008 – e quindi appena tre mesi prima di quello in esame – aveva
già accertato l’irreperibilità assoluta del destinatario in quanto sconosciuto.
Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto di cui all’art. 26 d .P.R. 602/73, all’art. 60 D.P.R. 600/73 ed all’art. 140 cod. proc. civ. in materia di notifica di atti tributari e cartelle di pagamento, per non aver il giudice di appello dichiarato la nullità della notifica della cartella di pagamento n. 097 2007 03619196636/000 eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. per mancata effettiva ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa (art. 360. n. 3. cod. proc. civ.). È principio consolidato che la notificazione della cartella esattoriale, nell’ipotesi in cui il destinatario sia relativamente irreperibile, deve comunque avvenire mediante invio al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la Casa comunale dando atto della sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione, sufficiente la sola spedizione (Cass. Civ., Sez. V, 8 aprile 2016, n. 6886). Nel caso in esame, invero, non sarebbe stata data alcuna prova al riguardo; la documentazione di notifica agli atti del giudizio darebbe unicamente evidenza dell’invio della raccomandata informativa e non anche della ricezione da parte del contribuente.
2.1. -I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di notificazione degli atti in materia tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi dell’art. 60, primo comma, lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, deve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune (Cass., Sez. VI-5, 27 giugno 2017, n. 16043; Cass., Sez. V, 22 gennaio 2013, n. 1440; Cass., Sez. V, 2 marzo 2007, n. 4925).
La notificazione ai sensi della predetta disposizione può essere tuttavia ritenuta valida anche nell’ipotesi in cui risulti a posteriori che il trasferimento era intervenuto nell’ambito dello stesso comune, sempre che al momento della notificazione, nonostante le ricerche effettuate nell’ambito dello stesso comune dal messo notificatore (la cui sufficienza va valutata dal giudice di merito con apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale, nei limiti in cui ciò è consentito dall’attuale formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.), permanessero ignoti il nuovo indirizzo e il relativo comune per circostanze non addebitabili né opponibili all’Amministrazione, ad esempio, per il decorso di un termine troppo breve tra il trasferimento e la notificazione e/o l’inottemperanza del contribuente agli oneri posti a suo carico dalla disciplina in materia di mutamenti anagrafici.
Seppur non possa prescindersi dal rilevare il vizio di inammissibilità dei motivi perché è dedotta, in contrasto con il citato principio giurisprudenziale, la violazione di norme di legge (e segnatamente degli artt. 26 d.P.R. 602/73, 60 d.P.R. 600/73 e 6 l. 212/2000 e 139 cod. proc. civ.), osserva questa Corte che le censure proposte contrastano con l’accertamento in fatto compiuto in sede di merito a fronte di una ‘doppia conforme’, senza che il ricorrente abbia messo in evidenza le eventuali differenze tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado. Al riguardo, vi è da osservare che il terzo motivo sulla mancata ricezione della raccomandata informativa – al di là della novità della questione, di fatto, che viene proposta, per la prima volta, solo in Cassazione -difetta senz’altro di specificità riguardo alla questione dedotta poiché nel controricorso del concessionario si deduce -contrariamente a quanto affermato nel ricorso che c’è stata non solo la spedizione della raccomandata informativa ma anche la compiuta giacenza della stessa (a p. 12 si indica il doc.to n. 8), rappresentando una deduzione del presunto
fatto storico non valutato dal giudice di appello in modo parziale e incompleto, così come parziale e incompleta sarebbe l’allegazione del referto di notifica della cartella ‘ spillato ‘ al ricorso per cassazione.
Nel caso di specie risulta dunque corretta la decisione in merito alla accertata irreperibilità assoluta del destinatario, come prescritto dagli artt. 26 e 60 del D.P.R. 602/1973, giacché – come affermato dal giudice del merito con accertamento in fatto a lui riservato e non censurabile in Cassazione – dai dati anagrafici disponibili al momento in cui venne effettuata la notifica non risultava nessuno spostamento di residenza nell’ambito del territorio comunale, né in comune diverso.
4. -Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto di cui all’art. 112 cod. proc. civ., per aver la Commissione tributaria regionale omesso la pronuncia in ordine alla domanda di inesistenza della cartella esattoriale n. 097 2007 03619196636/000, così come proposta dal contribuente e dichiarando, nel merito, l’inesistenza della cartella medesima (art. 360 n. 3. cod. proc. civ.). Al riguardo sia vi sia che qualora il contribuente – come nel caso in esame – contesti di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale, il concessionario non può produrre solo la relata di notifica ma deve esibire copia integrale della stessa (Cass., Sez. VI, Ordinanza n. 18252 del 30.07.02013). Ciò in quanto le relate, se non accompagnate dalle relative cartelle di pagamento, non avrebbero alcun valore, in quanto nulla dimostrerebbero in merito alla spettanza di un credito tributario o meno.
4.1. -Il motivo è inammissibile.
Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – può essere configurato allorché il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma
comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame (Cass., Sez. V, 23 ottobre 2024, n. 27551), mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (Cass., Sez. V, 14 gennaio 2015, n. 452).
Al di là del difetto di specificità in merito alla censura di omessa pronuncia riguardo alla domanda di inesistenza della cartella esattoriale, l’accertata validità delle notifiche esclude evidentemente la sua inesistenza, mentre ulteriore profilo di inammissibilità concerne la deduzione -all’interno del medesimo motivo -della diversa censura riguardante la violazione di legge derivante dalla mancata esibizione della copia integrale della cartella esattoriale, cui il concessionario non era nella specie tenuto.
5. -Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di ciascun controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore del l’Agenzia delle Entrate in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e in favore di Equitalia servizi di riscossione spa in euro 5.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione