Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22838 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22838 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26746/2020 R.G. proposto da:
COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avv. NOME Levati del foro di Savona, giusta procura speciale a margine del ricorso
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata
-controricorrente – avverso la sentenza n. 77/1/2020 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata in data 21.01.2020, non notificata;
udita la relazione svolta all’udienza camerale del 21.05.2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.COGNOME NOME impugnava davanti alla C.T.P. di Savona l’avviso di accertamento TL90I1302423/2013, emesso dall’Agenzia delle Entrate di Savona, relativamente all’anno di imposta 2007, avente ad oggetto il recupero di imposte IRPEF ed addizionale
Avviso di accertamento -modalità di notifica a contribuente residente all’estero iscritto all’A.I.R.E.
regionale IRPEF, oltre interessi e sanzioni, assumendo di esserne venuto a piena e compiuta conoscenza solo in data 20.7.2017.
2.La C.T.P. di Savona dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto tardivo, dando atto della regolarità della notifica dell’atto impugnato.
3.La C.T.R. della Liguria, adita dal contribuente soccombente, respingeva l’appello, con condanna al pagamento delle spese processuali. Riteneva la C.T.R. che, essendo il contribuente iscritto all’A.I.R.E., era valida e regolare la prima notifica, effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di residenza all’estero indicato dallo stesso contribuente, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza ed alla quale non si applicavano le norme di cui alla legge n. 890/1982. Anche la seconda notifica, sebbene non necessaria, doveva ritenersi in ogni caso del tutto regolare. Non sussistevano infine i presupposti per la richiesta rimessione in termini, posto che difettavano i presupposti di forza maggiore o eccezionalità previsti dall’art. 153 c.p.c.
4.COGNOME NOME propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo -rubricato «violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 60 D.P.R.600/73 e art. 14 L. 890/82 »-, il ricorrente assume essere errata la statuizione della C.T.R. in merito alla regolarità della prima notifica, in quanto la raccomandata con avviso di ricevimento sarebbe una modalità di notifica consentita solo se effettuata da un soggetto abilitato, quale il messo comunale o il messo speciale autorizzato dall’ufficio, come previsto dall’art. 60, comma 1, lettera a) del d.p.r. 600/73 e se il messo abbia apposto in calce al provvedimento notificando la relazione di notificazione di cui all’art. 148 c.p.c..
Con il secondo motivo, deduce « violazione e falsa applicazione di norma di diritto: art. 8, comma 4, legge n. 890/1982 », per non aver la C.T.R. considerato nulla la notifica, in difetto di prova dell’invio della raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito (CAD).
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono manifestamente infondati.
La C.T.R., nel ritenere valida la prima notifica – avvenuta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento spedita direttamente dall’Ufficio, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/1982, all’indirizzo indicato dal contribuente iscritto all’A.I.R.E., perfezionatasi per compiuta giacenza a causa dell’omesso ritiro della raccomandata -, si è uniformata all’indirizzo costante di questa Corte secondo cui, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza Corte cost. n. 366/2007) dell’art. 60, comma 1, lett. e) -nella parte in cui prevedeva, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’amministrazione finanziaria, in base all’iscrizione all’AIRE, l’inapplicabilità dell’art. 142 c.p.c. – il legislatore è intervenuto, con d.l. 25 marzo 2010, conv. con mod. in l. 73 del 2010, che ha introdotto nell’art. 60 d.P.R. 600 del 1973 i nuovi quarto e quinto comma. Il quarto comma stabilisce che ‘ Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall’articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile. In mancanza con quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con
avviso di ricevimento è effettuata all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo . In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e)’. Il quinto comma prevede che ‘ La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate l’indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione ‘.
Ora, come più volte chiarito da questa Corte (tra le più recenti, Cass. n. 13753/2023), la prima parte del quarto comma è chiara nel precisare che la notifica al cittadino residente all’estero deve essere effettuata, in primo luogo, presso l’indirizzo estero che risulti dall’A.I.R.E. In mancanza, l’indirizzo estero rilevante diventa quello già indicato dal contribuente nelle svariate ipotesi di domande e/o variazioni anagrafiche precisate al terzo comma. Solamente in caso di esito negativo della notifica ai suddetti indirizzi, quindi, diviene applicabile la modalità prevista per la notificazione in caso di irreperibilità assoluta.
3.1. Nel caso di specie è pacifico che il contribuente fosse iscritto all’A.I.R.E. e che la raccomandata sia stata spedita all’indirizzo corretto. La notifica a mezzo spedizione diretta della raccomandata con avviso di ricevimento si è validamente perfezionata, in quanto il contribuente, assente in data 21.12.2013 ( absente 21.12.2013 ), risulta essere stato avvisato e non aver ritirato il plico raccomandato ( Avisè et non reclamè ), come attestato dall’agente postale francese.
4.Con il terzo motivo, il ricorrente deduce « violazione o falsa applicazione di norme di diritto: art. 60, comma 4, D.P.R. 600/73, art. 143 c.p.c., art. 2700 c.c., art. 221 c.p.c. », assumendo che la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto « non strettamente necessaria la seconda notifica stante la regolarità della prima», dal momento che invece, a suo giudizio, la prima notifica non era andata a buon fine e dovevano pertanto applicarsi obbligatoriamente le disposizioni di cui al primo comma, lettera e) dell’art. 60 del d.p.r. 600/73 che, nella specie, non erano state osservate, non avendo il messo comunale attestato di aver svolto effettive ricerche.
Il motivo è infondato.
Per quanto sopra illustrato con riguardo ai primi due motivi di ricorso, è corretta l’affermazione della C.T.R. secondo cui la seconda notifica non era necessaria, stante il regolare perfezionamento di quella precedente.
In ogni caso, la valutazione di regolarità della seconda notifica, ai sensi dell’art. 60, lettera e) è conforme a diritto, atteso che il messo notificatore ha attestato la mancanza di residenza, abitazione, domicilio in Varazze ( SV) di un contribuente che, pacificamente, risiedeva all’estero , all’indirizzo ove era stata inviata la raccomandata, ed era regolarmente iscritto all’A.I.R.E., sicchè di nessuna utilità si sarebbe rivelato l’esperimento di ulteriori ricerche presso il Comune del suo ultimo domicilio fiscale. Nè il ricorrente ha mai dedotto di aver eletto domicilio in Italia (cfr. Cass. n. 12240/2024, Cass. n. 24556/2024).
5.Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente deduce « violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 153 c.p.c .», osservando che la C.T.R., nell’escludere la concessione della rimessione in termini per effetto della regolarità delle notificazioni, aveva errato a ritenere che l’istituto non trovasse applicazione in caso di validità delle notificazioni. Il ritiro del plico depositato presso la casa
comunale di Varazze, in virtù della seconda notifica, gli era stato infatti materialmente impedito, il che integrava un fattore eccezionale a lui non imputabile che non gli aveva consentito di prendere conoscenza dell’atto.
5.1. Il motivo, riferito alla richiesta di rimessione in termini collegata esclusivamente alla notifica ex art. 60, comma 1, lettera e) del d.p.r. 600/73 ossia alla seconda notifica, come sopra detto non necessaria, non coglie il senso della motivazione, dal momento che la C.T.R. ha respinto la richiesta di rimessione in termini non già quale conseguenza della ritenuta regolarità della notifica, ma per insussistenza di circostanze integranti forza maggiore o eccezionalità, circostanza che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, si limita ad affermare di aver dimostrato ‘ per tabulas ‘.
5.Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
6.Le spese seguono la soccombenza.
7.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.5.2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)