Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20729 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20729 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31202/2021 R.G. proposto da : COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO
PORTOGHESI INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che le rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 3714/2021 depositata il 04/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti emerge che i data 30/05/2019 l’Agenzia delle Entrate -Riscossione notificò a Sansivieri Giovanni un plico contenente l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA con cui ‘fu intimato il pagamento dell’importo di € 319.160,08, riconducibile all’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Prov.le I di Napoli (n. TF3010902471/2017), di cui si assumeva l’avvenuta notificazione in data 05/01/2018’.
Con ricorso il contribuente contestò l’inesistenza e la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento medesimo (per esser stata eseguita a mezzo servizio di poste private e, in ogni caso, in violazione dell’art. 140 c.p.c. per essere stata recapitata a soggetto non legittimato), la nullità dell’avviso di accertamento (per mancata notificazione dell’invito all’attivazione del procedimento per adesione ex art. 5 del D.Lgs. n. 218/97), la prescrizione e l’inesistenza dei crediti erariali.
Il giudice di primo grado respinse il ricorso posto che ‘la notifica dell’avviso di accertamento prodromica alla intimazione di pagamento era da considerarsi rituale e che non potesse condividersi quanto
affermato dal ricorrente circa la spedizione presso indirizzo inesatto della raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c.’
Proponeva appello il contribuente, riproponendo i motivi iniziali d’impugnazione.
La CTR rigettava il ricorso affermando che ‘i fatti documentati’ smentiscono la tesi del contribuente dell’inesistenza dell’atto per esser stato notificato ‘avvalendosi di un servizio postale non autorizzato alla notifica di atti giudiziari’ perché in realtà effettuata ‘da un agente dell’Ufficio delle Finanze incaricato a tanto’.
In particolare, accertato ‘di non aver rinvenuto il destinatario presso la sede della società, avendo notificato l’atto ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., l’Ufficio la società RAGIONE_SOCIALE e tanto a seguito della riforma avutasi nel 2017, di inviare l’avviso della notifica avvenuta ai sensi dell’articolo 140 perché si perfezionasse solo con la notiziazione che l’azione era stata intrapresa dal messo dell’Agenzia.’
Infine, escludeva ulteriori profili di nullità poiché, salva la proposizione della querela di falso, ove la raccomandata informativa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l’avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, essendo superabile la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del plico. Da ciò il rigetto anche dell’eccezione di prescrizione.
Propone ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi; resistono l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate -Riscossione
con unico controricorso. In data 14 maggio 2025, il contribuente deposita memoria, ulteriormente illustrativa delle proprie ragioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo: ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 57 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 e dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 261/1999. Violazione direttiva 2008/6/CE. Violazione art. 140 c.p.c. – art. 360 n. 3 c.p.c. -‘.
1.1. ‘ aveva rilevato, in particolare:
-che la notificazione di che trattasi risultava esser stata eseguita dal messo notificatore a norma dell’art. 140 c.p.c.;
-che l’ufficiale notificante non aveva reperito il destinatario all’indirizzo di residenza ed aveva provveduto a spedire l’avviso di avvenuta notificazione con raccomandata (tali dati li si ricava dalla copia conforme dell’incartamento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Napoli I);
-che nell’espletare tale incombente, il notificante si era avvalso, però, non già di Poste Italiane bensì di un gestore di poste private (si confronti l’avviso di ricevimento Nexive che figura sul frontespizio della copia dell’accertamento prodotto come doc. n. 1).
Occorso, quello di che trattasi, che inficiava, ad avviso dell’appellante, il processo notificatorio, alla luce dei principi espressi da questa Corte’. ‘Non può sostenersi, ‘sic et simpliciter’, così come affermato dalle Commissioni Tributarie di prima e di seconda istanza, che le notifiche effettuate a mezzo poste private siano valide a tutti gli effetti in ragione dell’abrogazione dell’art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999 (con decorrenza 10/09/2017)’.
1.2. Il motivo è inammissibile.
1.3. Non si confronta con l’effettiva ‘ratio’ della sentenza impugnata, a termini della quale l’utilizzo del servizio postale privato riguarda esclusivamente l’invio della cd. raccomandata informativa. Conseguentemente, a differenza di quanto opinato nel motivo, deve escludersi che si versi in ipotesi di ‘notifiche effettuate a mezzo poste private’, cui il motivo stesso riferisce pretese questioni di validità ‘in ragione dell’abrogazione dell’art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999’.
1.4. Peraltro -tenuto presente che la ‘licenza individuale speciale’ sarebbe stata rilasciata a RAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE nel 2019 (p. 7 controric., ove si riferisce di tale affermazione dell”appellante’, odierno ricorrente), ragion per cui l’abrogazione dell’art. 4 D.Lgs. n. 261 del 1999 (con decorrenza dal 10/09/2017) non viene concretamente in conto, poiché produce effetto dal rilascio delle ‘nuove licenze individuali da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma ‘ (Cass. n. 23887 del 2017, in motiv., p. 6), mentre la notifica dell’avviso per cui è causa è del ’29/12/2017 -05/01/2018’ (cfr. la narrativa del terzo motivo) – questa S.C., in riferimento alla cd. prima liberalizzazione (2011), ha già avuto modo di precisare che, ‘in tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta -nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 -tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali’ (Cass. nn. 21011 del 2021 e 15360 del 2020).
In particolare, in una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella che presentemente ne occupa (riferita all’asserita inesistenza della ‘notifica completata -ad iniziativa del messo comunale incaricato, una volta non rinvenuto il destinatario della notifica presso il domicilio indicato perché temporaneamente assente, in mancanza delle altre persone abilitate a ricevere la consegna dell’atto -con spedizione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale tramite licenziatario privato’), questa S.C. (Cass. n. 15361 de 2020, in motiv., p. 6) ha spiegato:
3.4.1. i riteneva, altresì, secondo la giurisprudenza delle sezioni civili, che l’incaricato di un servizio di posta privata fosse privo della qualità di pubblico ufficiale, a ciò conseguendo che agli atti da esso compiuti non può riconoscersi alcuna efficacia fidefaciente fino a querela di falso. Se ne traeva dunque la conseguenza che, nei casi nei quali la legge consente la notificazione di atti per il tramite del servizio postale con spedizione dell’atto in plico raccomandato con avviso di ricevimento, l’attestazione della data di consegna del plico da parte dell’incaricato di un servizio di posta privata non è idonea a porsi come termine iniziale per la proposizione della relativa impugnazione (cfr. Cass. sez. 6 -1, 30 gennaio 2014, n. 2035), donde la ritenuta inesistenza della notifica degli atti tributari sostanziali e processuali spediti per il tramite di licenziatario privato. 3.4.2. Detta statuizione non teneva conto adeguato del fatto che, valorizzando il disposto dell’art. 18 del d. lgs. n. 261/1999 nella sua formulazione applicabile ratione temporis, secondo cui «Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all’art. 358 del codice penale», la giurisprudenza penale di questa Corte si era già espressa nel senso di ritenere ammissibile la presentazione di atto d’impugnazione a mezzo di raccomandata spedita tramite servizio di recapito privato regolarmente autorizzato (in tal senso Cass. pen. 28 novembre 2013 -dep. 22.1.2014 -n. 2886, in relazione ad atto di appello spedito con raccomandata consegnata a licenziatario privato nel termine di legge, sebbene pervenuto in cancelleria
dopo la scadenza del termine previsto ex lege per l’impugnazione; cfr. anche Cass. pen. 3 maggio 2017 -dep. 1.8.2017 -n. 38206).
.
3.6. Invero, il tenore letterale dell’art. 4 del d. lgs. n. 261/1999 quale sopra riportato, conseguente alla modifica operata dal d. lgs. n. 58/2011, consente di affermare che, dalla data del 30 aprile 2011, della sua entrata in vigore, gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari possono essere stati oggetto di notifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 261/1999.
3.6.1. Nella concreta fattispecie in esame, peraltro, la certezza, da un lato, del rispetto del termine decadenziale per la notifica dell’atto impositivo è assicurata dall’essere stata la notifica dell’atto affidata a messo comunale, valendo quindi, ai fini della verifica della tempestività della notifica dell’atto impositivo, la data di consegna dell’atto a quest’ultimo da parte dell’ente impositore, essendo stata affidata la consegna a licenziatario privato della sola raccomandata informativa ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario .
3.7. La conclusione di cui sopra in tema di validità della notifica dell’atto impositivo, la cui notifica sia stata compiuta nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d. lgs. n. 58/2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124/2017, mediante licenziatario di posta privata appare, in primo luogo, in linea con l’evoluzione interpretativa che ha ormai ritenuto configurabile l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali, come confermato, da ultimo, in subiecta materia, proprio dalla citata Cass. SU n. 299/2020; ma, soprattutto, essa appare consonante con il recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, Cass. SU 26 marzo 2019, n. 8416.
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Ed i superiori insegnamenti infine si saldano, per quel che rileva, con quello secondo cui, ‘ai fini della validità della notificazione ex art. 140 c.p.c., è sufficiente produrre in giudizio l’avviso di ricevimento
della raccomandata previsto da detta norma, in modo da dimostrare che l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, non richiedendosi, invece, la sua materiale consegna al destinatario’ (Cass. n. 782 del 2025).
Secondo motivo: ‘Violazione dell’art. 140 c.p.c. e violazione dell’art. 7 commi 2 e 3 della Legge n. 890/1982 – art. 360, n. 3, c.p.c.’.
2.1. ‘l COGNOME aveva lamentato la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento (e la conseguente illegittimità dell’intimazione di pagamento) per violazione dell’art. 140 c.p.c., in quanto la raccomandata informativa dell’avvenuta notificazione era stata consegnata a persona non autorizzata presso indirizzo diverso da quello di residenza del destinatario dell’atto’. Sul punto, ‘l’argomentazione svolta dalla Commissione Tributaria Regionale postula, infatti, che la raccomandata sia stata consegnata ‘nel domicilio del destinatario’. Ciò, nella specie, tuttavia, non si è verificato. Si è già avuto modo di allegare, in punto di fatto, che l’ufficiale notificante, dopo aver constatato l’irreperibilità del Sansivieri presso il suo indirizzo di residenza (INDIRIZZO, ebbe a notificare a quest’ultimo (con raccomandata a.r. di un gestore di poste private) una comunicazione di avvenuta notificazione. Tale raccomandata, tuttavia, come segnalato nella fase di merito, non giunse mai nella disponibilità materiale del legittimo destinatario (Sig. COGNOME NOME) né nelle mani di nessuno dei soggetti legittimati a riceverla in suo conto e vece (persona di famiglia, addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, portiere dello stabile o vicino di casa che accetti di riceverla). A riprova di quanto innanzi si evidenzia che sull’avviso di ricevimento di tale raccomandata figura solo la firma per ricezione di una tal COGNOME
NOME (di cui, nell’avviso di ricevimento, non viene indicata la qualità né il rapporto con il destinatario dell’atto – si confronti sempre il frontespizio dell’avviso di accertamento sul quale figura l’avviso di ricevimento Nexive, prodotto come doc. n. 1)’. ‘n ogni caso, se è vero (come ha affermato anche il Collegio di prima istanza) che ai fini del perfezionamento della notificazione è sufficiente che vi sia una firma per ricezione dell’atto, è pur vero che il destinatario dell’atto stesso può sempre provare di non averlo ricevuto. Ebbene, nel caso di specie, non v’è dubbio che il Sansivieri non abbia mai ricevuto tale raccomandata (e che di tanto abbia dato prova nelle fasi di merito). Non v’era e non v’è, infatti, alcun soggetto tra quelli indicati nell’art. 139 c.p.c. (quali persone legittimate a ricevere una notifica per conto del destinatario) che rispondesse al nome di NOME (si confronti, sul punto, il certificato di famiglia integrale del ricorrente prodotto nel fascicolo di primo grado e che si produce nuovamente agli atti del presente grado di giudizio come doc. n. 4). Inoltre, come evidenziato anche nel corso del procedimento di primo grado, da ricerche anagrafiche eseguite dal ricorrente in esito alla notifica dell’intimazione e in esito all’estrazione della copia conforme dell’avviso di accertamento, è emerso che in Afragola erano censite, all’epoca della notifica di che trattasi, solo n. 4 persone che rispondono al nome di NOME (si confrontino i certificati di residenza delle Sigg.re COGNOME NOME prodotti in allegato al fascicolo di parte nella fase di merito e prodotti nuovamente in allegato al fascicolo del presente grado come doc. n. 6 e 7). Una di queste, in particolare, risultava residente (non già alla INDIRIZZO.ma traversa INDIRIZZO, luogo di residenza del contribuente ma) in INDIRIZZO (si confronti il certificato relativo prodotto come doc. n. 6). Tuttavia, secondo la toponomastica di Afragola, una cosa è INDIRIZZO (arteria principale) e altra cosa è la 11.ma INDIRIZZO
(traversa secondaria) ‘. ‘Nel caso di specie, per contro, dalla disamina dell’avviso di ricevimento emerge, con evidenza palmare, non solo che la firma sia leggibile ma emerge, soprattutto, che la raccomandata sia stata consegnata a un soggetto diverso da quelli indicati dall’art. 7 comma 2, della legge 890/82 e, verosimilmente, alla luce della documentazione che si è prodotta nel giudizio di merito (ignorata dalle Commissioni Tributarie di prima e seconda istanza) , presso un indirizzo diverso da quello del destinatario dell’atto’.
2.2. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
La doglianza, a dispetto delle denunciate violazioni di legge, è volta in realtà a chiedere a questa SRAGIONE_SOCIALE un giudizio di puro merito, sollecitandola al diretto apprezzamento di pretese risultanze documentali onde inferirne un quadro ricostruttivo -fattuale diverso da quello ritenuto dalla sentenza impugnata, in violazione di natura e limiti del giudizio di cassazione come momento di controllo della mera legalità, e dunque legittimità, delle sentenze ricorse.
Peraltro, ‘le notifiche ex art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all’art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l’atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l’art. 140 c.p.c., all’esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l’effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell’atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale’ (Cass. n. 6089 del 2020). Talché, ‘nella notificazione nei
confronti di destinatario irreperibile ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale, né che detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell’avviso stesso’ (Cass. n. 32201 del 2018). Ne consegue – come affermato da questa S.C. ‘in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c.’ – che ‘la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell’atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale; pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l’avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del plico’ (Cass. n. 24780 del 2018).
Sotto altro profilo, l’affermazione secondo cui l’agente postale avrebbe confuso il luogo di residenza del contribuente con il luogo di residenza di tale COGNOME NOME sottoscrivente l’avviso di ricevimento, oltreché meramente congetturale, non coglie nel segno, sol che si consideri che la dichiarazione dell’incaricato di pubblico servizio (qual è, come visto in relazione al primo motivo, l’agente del servizio postale privato) in ordine all’attività svolta fa piena prova sino a querela di falso, che il contribuente non allega e non dimostra di aver proposto.
Terzo motivo: ‘Violazione dell’art. 2948 c.c. e violazione dell’art. 112 c.p.c. – art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.’.
3.1. ‘on il provvedimento impugnato l’Agenzia delle Entrate -Riscossioni aveva invitato il Sig. COGNOME NOME al pagamento dell’importo di € 319.160,08 portato dall’avviso di accertamento n. assuntivamente notificato il 29/12/2017 -05/01/2018. Non essendo stato, tuttavia, ritualmente notificato all’esponente tale avviso di accertamento, si sarebbe dovuto concludere che il primo atto con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto al contribuente il pagamento delle imposte IVA, Irpef (e addizionali) e Irap (e addizionali) relative all’anno 2012 fosse l’intimazione di pagamento notificata il 30/05/2019 ‘. ‘Nondimeno, la Commissione Tributaria Regionale ha omesso di rilevare non solo tale profilo (in tal guisa incorrendo nel vizio di omessa pronuncia) ma anche che l’estinzione del credito erariale poteva, peraltro, ritenersi maturata pure nella ipotesi in cui si fosse voluto considerare come validamente notificato (il 05/01/2018) l’avviso di accertamento n. TF 3010902471/2017 essendo, anche in tal caso, decorso il termine quinquennale tra l’insorgenza della pretesa erariale e la notifica dell’avviso di accertamento medesimo’. ‘La Commissione Tributaria Regionale della
Campania ha completamente omesso di pronunciarsi su tali profili (denunciati dal COGNOME con il motivo di appello IV). Ne discende, per quanto innanzi, la violazione, da parte della Commissione Tributaria di seconda istanza, del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) nonché la violazione dell’art. 2948 c.c. ‘.
3.2. Il motivo va integralmente disatteso.
La doglianza si fonda sul presupposto della mancata notificazione dell’avviso, per cui segue le sorti dei precedenti due motivi.
In ogni caso, non sussiste omessa pronuncia sulla prescrizione, contemplando anzi la sentenza impugnata un’espressa disamina del relativo ‘thema’ (‘Consegue, da tanto, che anche l’eccezione sulla prescrizione dei crediti va rigettata, notificandosi correttamente l’atto impositivo a cui il contribuente doveva adempiere’).
Infine, dove si allega la maturazione della prescrizione ‘pure nella ipotesi in cui si fosse voluto considerare come validamente notificato (il 05/01/2018) l’avviso di accertamento’ la censura è comunque inammissibile e infondata, posto che l’eventuale eccezione avrebbe dovuto esser dedotta avverso l’avviso, notificato nel 2018, restando altrimenti preclusa l’eccezione, per il precedente periodo, ove rivolta avverso il successivo avviso di intimazione.
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favor delle controricorrenti che liquida complessivamente in euro 5.900,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 28 maggio 2025.