Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20687 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20687 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 22/07/2025
Irpef Ilor Riscossione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2882/2020 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t. , Agenzia delle Entrate-Riscossione (13756881002), in persona del suo Presidente p.t. , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587), presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia (EMAIL;
-ricorrente –
contro
difeso (PSQLSN70A09H501S;
COGNOME Rocco (CODICE_FISCALE, rappresentato e dall’avvocato NOME COGNOME EMAIL;
-controricorrente – e sul ricorso proposto da
difeso (PSQLSN70A09H501S;
COGNOME Rocco (CODICE_FISCALE, rappresentato e dall’avvocato NOME COGNOME EMAIL;
contro
Agenzia delle Entrate (NUMERO_TELEFONO e Agenzia delle EntrateRiscossione (13756881002);
-intimate -avverso la sentenza n. 775/2019, depositata il 12 giugno 2019, della
Commissione tributaria regionale del Piemonte;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025, dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 775/2019, depositata il 12 giugno 2019, la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appello proposto dall’ Agenzia delle Entrate-Riscossione, così confermando la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria notificato in relazione a presupposte cartelle di pagamento.
1.1 -Per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha considerato che:
pur tenendo conto della sospensione del termine nel periodo dal 1° gennaio al 15 giugno 2014 (ai sensi della l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 623), – e della decorrenza della prescrizione dal 29 agosto 2005 (data di chiusura del fallimento) l’estinzione per prescrizione si era perfezionata il 29/2-1/3/2016, il primo valido atto interruttivo identificandosi con la comunicazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione;
detta comunicazione risultava, in effetti, «notificata sempre a mezzo posta a indirizzo diverso (Pinerolo) da quello della comunicazione preventiva e ritirata all’Ufficio Postale il 15.4.2016», così che «quest’ultima rappresenta … la comunicazione effettivamente
notificata e anche indicata nel ricorso introduttivo dal quale risulta che il contribuente aveva residenza in Pinerolo»;
diversamente, doveva ritenersi nulla la notificazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che (datata 11.6.2015) era stata «posta in notifica a mezzo posta … con relazione di accesso infruttuoso il 15.7.2015 e deposito il 4.8.2015 al Comune di Castellamonte stante la temporanea assenza del destinatario»;
-difatti, difettava per la tale notifica la prova dell’invio della comunicazione di avviso deposito (CAD) e, oltretutto, v’era « indizio che il contribuente avesse una residenza diversa» come reso esplicito dal perfezionamento (alla residenza di Pinerolo) della cennata notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria ;
le spese processuali andavano tra le parti compensate «in ragione dei recenti mutamenti di orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione».
-L’ Agenzia delle Entrate , e l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione, ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo.
COGNOME NOME resiste con controricorso che espone l’articolazione di un motivo di ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Le Agenzie ricorrenti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., denunciano violazione di legge in relazione all’art. 115 cod. proc. civ. , ed all’art. 2909 cod. civ.
Assumono, in sintesi, le ricorrenti che controparte non aveva mai contestato in giudizio -col ricorso introduttivo e nello stesso grado di appello -di aver ricevuto (il 4 agosto 2015) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, né su detta notifica aveva articolato eccezioni di sorta; così che il dato fattuale doveva ritenersi incontestato tra le parti.
Soggiungono le ricorrenti che la stessa sentenza di primo grado aveva accolto l’eccezione di prescrizione considerando quale elemento costitutivo della relativa fattispecie il dies ad quem del periodo prescrizionale, quest’ultimo, a sua volta, identificato con la « notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77, comma 2bis del DPR 602/73 (il 04.08.2015, come dedotto dalla resistente Agenzia delle Entrate)».
In un siffatto contesto, il giudice del gravame non avrebbe potuto rilevare la nullità della notifica della comunicazione preventiva in discorso che non formava oggetto di contestazione, nemmeno nel secondo grado di giudizio, e sulla quale, peraltro, si era formato il giudicato interno in difetto di impugnazione della sentenza di primo grado.
2. -Il motivo di ricorso è destituito di fondamento.
2.1 -Premette la Corte che il principio di non contestazione non può rilevare, nella fattispecie, perché se è vero che, col ricorso introduttivo del giudizio, la parte non aveva preso specifica posizione sulla deduzione relativa alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria (in data 4 agosto 2015) è altrettanto vero che era stata eccepita l’inesistenza della notifica degli atti, anche dell’avviso di iscrizione ipotecaria (perché eseguita a mezzo del servizio postale), nonché la violazione del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 50 e 77, per omessa notifica dell’avviso di cui all’art. 50.
Non v’era, dunque, una posizione processuale coerente con la dedotta non contestazione.
Per di più, la gravata sentenza espressamente ha rilevato che, nel secondo grado di giudizio, la parte aveva dedotto la «NULLITÀ’ DELL’ISCRIZIONE IPOTECARIA PER MANCATA NOTIFICA DELL’AVVISO EX ART.77 DPR N.602/1973.», così (in tesi) riproposto col motivo in
questione «quanto già dedotto al punto 5 dei Motivi di ricorso di primo grado, motivo disatteso dalla sentenza di primo grado a pagina 3».
E, in effetti, con le controdeduzioni in appello, il contribuente aveva dedotto la violazione del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (con specifico riferimento alla comunicazione preventiva prescritta dal comma 2bis , secondo il cui disposto «L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1.»).
2.2 – Quanto, poi, al giudicato interno, si è ripetutamente affermato che lo stesso si forma «su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame» (v. Cass., 7 novembre 2022, n. 32683; Cass., 19 ottobre 2022, n. 30728; Cass., 8 ottobre 2018, n. 24783).
E, con riferimento alla prescrizione, si è quindi rilevato che il giudicato investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva (in quel caso con riferimento alla decorrenza del dies a quo ; così Cass., 3 ottobre 2022, n. 28565).
Le cennate controdeduzioni in appello -così come qualificate dal giudice del gravame (qualificazione che il motivo di ricorso non sottopone a censura) -avevano, pertanto, riaperto (anche) la
questione relativa al dies ad quem rilevato dal primo giudice (in conformità alla deduzione dell’Agenzia circa la notifica di un preavviso in data 4 agosto 2015) con conseguente legittima rilevazione, da parte del giudice del gravame, dell’insussistenza di detto atto interruttivo.
– In via incidentale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il controricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. deducendo che -dietro il rilievo di «recenti mutamenti di orientamenti della .giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione» – il giudice del gravame aveva compensato, tra le parti, le spese processuali in termini apodittici ed illogici, pur in presenza di una piena soccombenza delle controparti processuali.
-Il motivo è fondato, e va accolto.
4.1 -Il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2, ( ratione temporis ) disponeva che «Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.».
In più occasioni la Corte ha, pertanto, statuito che, nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, cit., è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (v. ex plurimis , e da ultimo, Cass., 15 aprile 2025, n. 9878; Cass., 8 aprile 2024, n. 9312).
Nella fattispecie, come anticipato, il giudice del gravame, nel rigettare l’appello, ha ritenuto che le spese processuali dovessero essere compensate «in ragione dei recenti mutamenti di orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione», (così) ponendo a fondamento del decisum una ragione che (più che illogica)
risulta manifestamente erronea in quanto correlata ad un rilievo («mutamenti di orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione») che non aveva alcun motivo di porsi con riferimento alla rilevata prescrizione (ordinaria) decennale (né, per vero, a riguardo della stessa rilevata nullità della notifica).
4.2 -Rimane (solo) da precisare che, come la Corte ha già statuito, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite; mentre, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (Cass., 19 dicembre 2024, n. 33412; Cass., 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass., 7 gennaio 2004, n. 58).
Risultando, dunque, che la sentenza di prime cure aveva accolto il ricorso del contribuente, compensando (però) le spese del giudizio, nella fattispecie il motivo di ricorso incidentale va accolto limitatamente alle spese del secondo grado atteso che, da un lato, la statuizione del primo giudice non aveva formato oggetto di impugnazione -della quale la stessa parte ricorrente non dà alcun conto e che, dall’altro, la sentenza di appello, come si è detto, ha confermato il decisum di prime cure, rigettando l’appello.
L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo di ricorso incidentale accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, le spese del secondo grado di giudizio vanno liquidate nella misura in dispositivo indicata.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate anch’esse come da dispositivo, seguono la soccombenza di parti ricorrenti nei cui confronti
non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ) trattandosi di ricorso proposto da amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis , Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte
-rigetta il ricorso principale;
-accoglie il ricorso incidentale e, decidendo la causa nel merito, condanna le Agenzie ricorrenti al pagamento, in favore di COGNOME Rocco , delle spese del secondo grado di giudizio liquidate in € 4.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
-condanna le Agenzie ricorrenti al pagamento, in favore di COGNOME Rocco, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 6.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.