Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32037 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32037 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 9885/2022 proposto da:
Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME Domenico;
– intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, sezione staccata di Salerno, n. 7193, depositata in data 11 ottobre 2021, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di COGNOME, avente ad oggetto l’avviso di accertamento, notificato in data 11 ottobre 2018, relativo al maggior reddito accertato per l’anno d’imposta 2014.
I giudici di secondo grado hanno affermato, confermando la statuizione di primo grado, che l’Agenzia notificante non aveva assolto l’onere probatorio, non risultando che il contribuente avesse ricevuto la CAD, con la conseguenza che la notifica a mezzo posta dell’invito n. I00548/2018, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1972 e dell’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, doveva ritenersi invalida.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi.
COGNOME NOME non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992 e la violazione degli artt. 2700 e ss. , cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4., cod. proc. civ.. La sentenza era motivata con argomenti inconferenti e dunque con una motivazione apparente; la Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto che la A.R. della CAD era stata puntualmente prodotta e l’invito era stato ricevuto stante l’avvenuto perfezionamento tramite compiuta giacenza.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, infatti, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza,
quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. In ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (Cass., 18 settembre 2009, n. 20112).
1.3 Così delineati i principi statuiti da questa Corte, la censura svolta dal motivo non appare fondata, dal momento che dalla lettura della sentenza impugnata risultano chiaramente esposti, anche se in forma concisa, le ragioni della decisione. Ed invero, la Commissione tributaria regionale ha affermato, condividendo le considerazioni poste dal primo giudice, che la notifica dell’invito di cui agli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1972 e dell’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 era invalida. Risulta, pertanto, evidente che la decisione impugnata assolve in misura adeguata al requisito di contenuto richiesto dalle disposizioni di legge di cui il ricorso lamenta la violazione, attesa l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione.
2. Il secondo mezzo deduce la violazione dell’art. 8, commi 2, 3 e 4, della legge n. 890 del 1982, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La sentenza violava la norma indicata nella parte in cui aveva ritenuto che, non indicando l’A.R. della CAD una materiale consegna della raccomandata al destinatario, la notifica dell’invito non potesse ritenersi eseguita. Al contrario, la notifica doveva intendersi perfezionata anche se il piego notificato e la stessa raccomandata CAD non erano stati materialmente ritirati dal destinatario temporaneamente assente e la notifica si era
perfezionata decorso il termine di 10 gg. dal deposito o dal suo ritiro (se anteriore). Nella specie, l’A.R. della C.A.D. conteneva visibilmente l’attestazione di «immesso in cassetta» e l’indicazione della spedizione dell’atto giudiziario al «06/08/18», nonché il timbro della data del tentato recapito e dell’immissione in cassetta, elementi tutti che la controparte non aveva mai specificamente contestato.
Il terzo mezzo deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per extra petizione , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria regionale deciso su vizi che non erano stati dedotti dal ricorrente, che aveva solo lamentato la mancata ricezione dell’invito e non anche della CAD o il suo A.R., né la parte aveva lamentato di non avere conosciuto il deposito dell’invito presso l’Ufficio postale, né aveva contestato lo svolgimento di alcuno degli adempimenti e le sue modalità, avendo solo sostenuto di non avere ricevuto l’invito stesso.
L’esame delle esposte censure porta all’accoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento del terzo motivo.
4.1 Al riguardo questa Corte ha affermato che « In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante -in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della I. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» in quanto «solo dall’esame concreto di
tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la “sorte” della spedizione della “raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi, esprimere un – ragionevole e fondato – giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa come facoltà di conoscere l’avviso spedito e quindi tramite lo stesso l’atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario » (Cass., Sez. U, n. 10012 del 2021; cfr. anche Cass., 10 dicembre 2014, n. 25985; Cass., 8 aprile 2016, n. 6887; Cass., 30 settembre 2016, n. 19526; Cass., 18 marzo 2022, n. 8895).
4.2 Nel caso in esame, si verte chiaramente nell’ipotesi di «ricezione legale» della raccomandata informativa risultando dall’avviso di ricevimento prodotto in allegato al ricorso che l’ufficiale postale, essendo il destinatario risultato nuovamente assente al momento della consegna di tale raccomandata, ha correttamente provveduto ad immettere l’avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l’atto al mittente a seguito del decorso dei dieci giorni senza che il predetto destinatario avesse provveduto al ritiro del piego depositato presso l’ufficio. Peraltro, come è stato precisato da questa Corte, è noto che la raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale (Cass., 9 agosto 2017, n. 19795 del 2017; Cass., 18 marzo 2022, n. 8895; Cass., 18 agosto 2022, n. 24899).
4.3 In conclusione, nella vicenda in esame la notifica ha raggiunto il suo scopo avendo il destinatario ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo, nella propria cassetta postale, essendo egli risultato nuovamente assente, come in occasione dell’accesso eseguito dal postino per consegnare il plico contenente l’avviso di accertamento, e scelto di omettere il ritiro presso l’ufficio postale del plico,
determinando così la compiuta giacenza (Cass., 4 dicembre 2019, n. 31724). In tali casi la raccomandata informativa è pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario sicché opera la presunzione di cui all’art. 1335 cod. civ., che è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass., 4 luglio 2014, n. 15315), circostanza che, nella specie, non è stata neppure dedotta.
4.4 La sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato sostanzialmente che la notifica (specie della CAD) si perfeziona solo ed esclusivamente con la consegna effettiva al destinatario della stessa che vi deve apporre la sottoscrizione, non è conforme ai principi suesposti.
Per le ragioni di cui sopra, va accolto il secondo motivo e va rigettato il primo motivo, con assorbimento del terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 3 dicembre 2024.