Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14748 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14748 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5620/2022 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME Fabrizio
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 903/2021 depositata il 14/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Il ricorrente impugnava il sollecito di pagamento n. 077/2016/9004578706/00 per l’importo di euro 4.128,67 cui erano sottese le seguenti cartelle esattoriali n. 007/2011/0001842476/000, n. 077/2011/0001842476/000, n. 077/2011/0011874954/000, n. 077/201/0014406776, n. 077/2013/0007387969/000, n. 077/2014/0020761049/000, n. 077/2015/0015670801/000, n. 077/2015/0018771438/000, n. 077/2015/0020472934/000 che, sosteneva, non gli erano state notificate.
Con sentenza n. 470/2018, pubblicata in data 31.08.2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Padova respingeva il ricorso, ritenendo regolare la notifica ex art. 140 c.p.c. delle cartelle esattoriali indicate nell’impugnato sollecito e rigettando l’eccezione di avvenuta prescrizione delle pretese recate dalle cartelle di pagamento.
Il contribuente interponeva gravame contenente istanza di trattazione in pubblica udienza, depositato tempestivamente in data 27.03.2019; con avviso di trattazione della Cancelleria del 29.03.2021 veniva comunicato alle parti che la causa sarebbe stata trattata con le modalità di cui all’art. 27 d.l.173/2020 e n. 481 del 18.11.2020. In data 4.5.2021 all’ora fissata per l’udienza, il ricorrente si recava presso i locali della Commissione Tribunale Regionale Veneta ove non gli veniva consentito di accedere in aula d’udienza per la discussione in udienza pubblica in quanto l’udienza si sarebbe svolta esclusivamente da remoto.
Con sentenza n. 903/2021 del 4.5.2021 pubblicata il 14.7.2021, la Commissione Tributaria Regionale Veneta rigettava il ricorso di COGNOME Fabrizio dichiarando inammissibile il ricorso iniziale in relazione alle cartelle n. 007/2011/0001842476/000, n. 077/2011/0011874954/000, n. 077/2014/0020761049/000
relative a riprese non appartenenti alla giurisdizione del Giudice Tributario, respingendo nel resto il gravame e confermando la sentenza di primo grado.
In particolare, il collegio d’appello affermava .
Avverso la sentenza indicata in epigrafe ricorre il contribuente affidandosi ad un unico motivo.
La società di riscossione e l’amministrazione finanziaria sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con un unico motivo, si deduce . La Commissione tributaria regionale veneta ha ritenuto sufficiente, per provare la notifica delle cartelle esattoriali impugnate, l’esibizione della copia dell’invio delle cartelle richiamate nel sollecito di pagamento inviato tramite PEC. Si
afferma che questa decisione si basa su una giurisprudenza ormai superata dalla Suprema Corte, Sez. 5, con la sentenza n. 5077/2019, e confermata da successive decisioni della stessa Corte (n. 16601/2019, n. 6363/2020, n. 21714/2020, n. 23921/2020, n. 25140/2020, n. 26078/2020).
Si osserva che il contrasto giurisprudenziale è stato definitivamente risolto con la pronuncia a Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, la quale ha stabilito che l’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito (C.A.D.) costituisce una prova imprescindibile per il perfezionamento della notifica nel caso di temporanea assenza del contribuente.
Tuttavia, la Commissione tributaria di secondo grado non ha verificato se fosse stata prodotta in giudizio la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), limitandosi a fare riferimento a concetti non pertinenti al caso concreto e sostenendo erroneamente che fosse sufficiente l’esibizione della copia della relata di notifica, nel caso di notifica tramite messo notificatore.
Si evidenzia che il ricorrente, sia in primo grado sia in appello, ha contestato la validità delle notifiche, sostenendo che l’amministrazione procedente non aveva prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito (il cosiddetto CAD).
Di conseguenza, la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado deve essere cassata per violazione del principio secondo cui la prova del perfezionamento della procedura di notifica può essere fornita esclusivamente attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto (CAD). Non è sufficiente dimostrare la sola spedizione della raccomandata.
2.Il ricorso è inammissibile.
2.1.Il ricorrente denuncia, attraverso il paradigma della violazione
di legge, un travisamento della prova nel suo «contenuto
oggettivo» ovvero quale momento percettivo del dato probatorio; il travisamento della prova in senso proprio, è un travisamento ancipite, al quale possono ricondursi sia il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività, sia il momento dell’individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio, considerato nella sua oggettività, possono per inferenza logica desumersi. Ebbene, per un verso, il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività è per sua natura destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione; per altro verso il momento dell’individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio possono desumersi appartiene al sindacato del giudice di merito, ed è per questo sottratto al giudizio di legittimità, a condizione, beninteso, che il giudice di merito si sia in proposito speso in una motivazione eccedente la soglia del «minimo costituzionale.
2.2. Come recentemente chiarito dalle S.U. 5 marzo 2024, n. 5792 il travisamento del contenuto oggettivo della prova se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata, là dove il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.
2.3. Ebbene, nel caso in giudizio , la regolarità delle operazioni di notifica ha costituito senza dubbio oggetto di discussione tra le parti; è quindi esclusa la rilevanza dell’errore, che per ciò stesso cessa di essere un errore revocatorio ed assume i caratteri dell’errore di giudizio, atteso che sul fatto il decidente si è pronunciato.
2.4.In particolare, si legge nella decisione d’appello .
2.5.A fronte di questa esaustiva motivazione, il ricorrente assume apoditticamente che i giudici di appello non avrebbero considerato che difettava la prova dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD), ancorché abbiano specificamente affermato la presenza in atti sia della copia della relata della notifica effettuata a mezzo messo notificatore sia del la copia dell’avviso dei ricevimento della raccomandata disposta a mezzo posta con lettera raccomandata a.r., ritenendo invece superflua l’esibizione della copia integrale della cartella esattoriale, statuizione che non risulta attinta dal contribuente.
2.6.Ne consegue che del tutto asimmetrica rispetto alla decisione assunta dai giudici di merito risulta la deduzione secondo cui ai fini della dimostrazione della validità della notificazione delle cartelle esattoriali era necessario depositare i cad.
3.La censura, sotto altro versante, incorre in altro profilo di inammissibilità. Cass. Sez. 1, 7/03/2018, n. 5478 ha ritenuto che, in applicazione del principio di autosufficienza, qualora sia dedotta l’omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione. Conforme, di recente, Cass. Sez. 6-1 del 12/12/2021, n. 33996, non massimata. In senso sostanzialmente analogo, Cass. Sez. 5, 13/11/2018, n. 29093 ribadisce l’onere di trascrivere o riassumere il contenuto dell’atto o del documento, nella specie con riferimento ad un avviso di accertamento. In particolare, il ricorrente ha il duplice onere – imposto dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. e dall’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., a pena di improcedibilità
del ricorso – di indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, al fine di consentire alla Corte l’esame diretto del documento, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (Cass. Sez. 1, 13/4/2021, n. 9678). È necessario, di poi, produrre in giudizio l’atto o il documento ritenuto non adeguatamente valutato dai giudici di merito e indicare esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza. Così si è nuovamente espressa la suprema Corte, con la sentenza n. 306622 del 28 novembre 2024
4.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’intimat a poiché la medesima non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Visto l’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012; – dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della