Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15569 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15569 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19170-2019 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso d all’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 10811/2018 RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALEa CAMPANIA, depositata il 14/12/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/5/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia n. 5586/2017 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Caserta, con cui era stato accolto il ricorso di NOME COGNOME avverso avviso di iscrizione ipotecaria e sottese cartelle esattoriali.
Avverso la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del d.lgs. n. 546/1993 «per errata pronuncia circa la possibilità di sanatoria ex art 182 e 125 c.p.c. RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, proposto in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 2, del d. lgs. n. 546/1992 (capacità di stare in giudizio) come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), n. 1) del d. lgs. n. 156 del 24 settembre 2015», essendo stato proposto l’appello tramite AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.2. La doglianza va disattesa.
1.3. Come già affermato da questa Corte (cfr. ord. n. 21370/2023) sulla base di principi di diritto che il Collegio pienamente condivide, riguardo al l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE, a mezzo di un legale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed in particolare, RAGIONE_SOCIALEa sua rappresentanza in giudizio, sotto il profilo dei limiti RAGIONE_SOCIALE‘obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE o, in alternativa, RAGIONE_SOCIALEa facoltatività di questo su di un piano di piena parità, salva la volontaria autolimitazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in sede di convenzione con l’Avvocatura, con l’avvalimento di avvocati del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si osserva che, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa ricognizione normativa, l’art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dispone quanto segue: «L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 43 del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi e RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e sull’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
1.4. Le disposizioni richiamate dalla norma dianzi riportata sono: A) l’art. 43 del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi e RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e sull’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in forza del quale «l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le RAGIONE_SOCIALE. Qualora sia intervenuta l’autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo RAGIONE_SOCIALE o con le
regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi RAGIONE_SOCIALEa Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti»; B) i comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, il quale, al quarto periodo, recita: «Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘ente, bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio RAGIONE_SOCIALE‘ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto»; C) gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il primo dei quali recita: «L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela RAGIONE_SOCIALE‘ambiente ed efficienza energetica»; D) l’art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, secondo cui «l’ufficio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato».
1.5. Sulla materia è intervenuta, poi, una norma di interpretazione autentica, l’art. 4novies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui «il comma 8 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l’RAGIONE_SOCIALE, per la propria rappresentanza e
difesa in giudizio, intende non avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ad assumere il patrocinio».
1.6. Il quadro di riferimento normativo è stato, poi, completato con: il regolamento di amministrazione RAGIONE_SOCIALE‘odierna controricorrente, deliberato dal Comitato di gestione (previsto dalla norma istitutiva e disciplinato dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALEo Statuto) il 26 marzo 2018 e approvato dal RAGIONE_SOCIALE il 19 maggio 2018 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 del d.lgs. n. 300 del 1999; – il protocollo d’intesa del 22 giugno 2017, stipulato tra l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e la ricorrente, attuativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 8, primo periodo, d.l. n. 193 del 2016; – il regolamento-bando RAGIONE_SOCIALEa controricorrente per la costituzione e la gestione RAGIONE_SOCIALE‘elenco degli avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, coerente con i principi del codice dei contratti pubblici secondo le indicazioni fornite dalla RAGIONE_SOCIALE Anticorruzione (Delibera n. 1158 del 9 novembre 2016).
1.7. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, n. 30008 del 2019, principio enunciato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 363 c.p.c.) hanno chiarito che, con l’introduzione RAGIONE_SOCIALEa convenzione sopra richiamata non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura erariale e di A vvocati del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma semplicemente l’applicazione RAGIONE_SOCIALE due facoltà in ragione RAGIONE_SOCIALEa classificazione RAGIONE_SOCIALE possibili evenienze in due categorie, ovvero, le ipotesi in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto RAGIONE_SOCIALEa convenzione e tutte le altre.
1.8. È stato specificato che: in caso di sussunzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie entro la prima categoria, dunque, le ipotesi contemplate dalla convenzione, è normale l’avvalimento del patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica e motivata delibera per l’avvalimento di AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da adottarsi appunto nel caso concreto e con le modalità di cui al quarto comma; in ogni altro caso, è normale invece l’avvalimento di RAGIONE_SOCIALE nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (sia pure nel rispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici
e di quelli oggetto di appositi atti di carattere generale di cui al comma quinto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1).
1.9. È stato, così, in modo del tutto condivisibile concluso che in tutti i casi non espressamente riservati all’Avvocatura erariale su base convenzionale è possibile per l’RAGIONE_SOCIALE avvalersi anche di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, in base al quale: a) se la convenzione riserva all’Avvocatura di RAGIONE_SOCIALE la difesa e rappresentanza in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l’Avvocatura erariale si renda indisponibile; b) se, invece, la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi è in facoltà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso.
1.10. Nella Convezione stipulata tra l ‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) in data 22 giugno 2016 è previsto, dunque, quanto segue: «L’Avvocatura assume il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘ente nei seguenti casi azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al giudice di pace anche in fase di appello); azioni revocatorie di simulazione e di ogni altra azione ordinaria tutela dei crediti affidati in RAGIONE_SOCIALE; altre liti innanzi al tribunale civile e alla Corte di appello civile nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall’avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE; liti innanzi alla Corte di Cassazione civile e tributaria. … L’ente sta in giudizio direttamente di propri dipendenti o di avvocati del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE iscritti nel proprio elenco avvocati nelle controversie relative a liti innanzi al giudice di pace (compresa la fase di appello), liti
innanzi alle sezioni lavoro di Tribunale e Corte di appello, liti innanzi alle commissioni tributarie».
1.11. Nel caso in esame la controversia in oggetto si è svolta innanzi alla Commissione tributaria, in primo grado e in secondo grado, con la costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale ha rilasciato una procura ad un AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.12. Sulla base di quanto precedentemente esposto, si deve ritenere che nella specie ricorreva l’ipotesi per la quale la convenzione ha previsto per la rappresentanza in giudizio di RAGIONE_SOCIALE il ricorso alternativo ai propri dipendenti o ad RAGIONE_SOCIALE, ed in tale ipotesi, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendo stato, infatti, precisato che un simile evidente automatismo RAGIONE_SOCIALEa sussunzione entro l’una o l’altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l’adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella RAGIONE_SOCIALEa convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato RAGIONE_SOCIALE potenziali controparti.
1.13. In altri termini, si deve ritenere che risultava postulata, anche solo implicitamente allegata, la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione RAGIONE_SOCIALE‘atto da parte RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura o, nell’alternativa evenienza, nel conferimento RAGIONE_SOCIALEa procura ad avvocato del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in dipendenza di un atto meramente interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. U, n. 30008/2019, cit., in senso conforme v. Cass., n. 36498/2021, Cass., n. 16314/2021, Cass. n. 26531/2020).
1.14 . L’appello doveva pertanto ritenersi validamente proposto anche con la difesa di AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dovendo sul punto essere corretta la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
2.1. Con il quarto motivo, da esaminare preliminarmente, per ragioni di ordine logico -giuridico, il ricorrente denuncia, in rubrica, «ex art. 360,
primo comma, n. 4 c.p.c. errata pronuncia in merito alla regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa comunicazione preventiva» di ipoteca.
2.2. In particolare, il ricorrente lamenta che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non era stata notificata correttamente, in quanto la relata di notifica presentata dall’RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata incompleta e non idonea a dimostrare la validità RAGIONE_SOCIALEa notifica, riportando «i dati RAGIONE_SOCIALEa comunicazione preventiva scritti a penna, senza alcun timbro RAGIONE_SOCIALE‘ufficio postale», mancando «i dati del destinatario e il numero di raccomandata per identificare inequivocabilmente l’atto notificato», evidenziando di aver anche proposto «un autonomo giudizio presso il Tribunale di Napoli Nord, proponendo querela di falso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 221 c.p.c., contestando la firma apposta sulla relata di notifica».
2.3. La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello del contribuente affermando quanto segue: «Va a questo punto esaminata la documentazione prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex art. 58 Dlgs n. d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546/1992 relativa alla notifica RAGIONE_SOCIALEa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Ed invero va osservato come dalla richiesta di iscrizione ipotecaria avanzata da RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Caserta avente per oggetto la richiesta di iscrizione di ipoteca datata 5/4/2016 a carico di COGNOME NOME risulta che in data 20/1/2016 al debitore era stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria recante il nr. 0287620150000729500. Orbene tale numero è riportato seppure scritto a penna sulla relata di notifica RAGIONE_SOCIALEa comunicazione esibita dalla RAGIONE_SOCIALE dalla quale risulta che la notifica è avvenuta a mezzo messo notificatore in quella data del 20/1/2016 a mani di COGNOME NOME, moglie di COGNOME NOME, che l’ha sottoscritta. In data 28/1/2016 risulta partita la raccomandata (n. NUMERO_DOCUMENTO) contenente l’avviso di avvenuta notifica indirizzata al COGNOME NOME. Ora è pur vero che tale ultimo avviso non contiene gli estremi RAGIONE_SOCIALE‘atto, pur tuttavia esso risulta correttamente inviato al destinatario RAGIONE_SOCIALEo stesso, sicché dalla concatenazione logica di tutti i dati riportati dagli atti citati, dalla congruenza RAGIONE_SOCIALE date e dai nominativi dei destinatari e dei
loro familiari che hanno ricevuto gli atti, risulta la piena correttezza RAGIONE_SOCIALEa notifica del preavviso di ipoteca. D’altra parte non risulta che il COGNOME abbia specificamente contestato il contenuto di quella notifica, non avendone nemmeno propugnato la falsità, ma solo eventualmente l’incompletezza».
2.4. Il motivo si profila, dunque, inammissibile sotto diversi profili.
2.5. In primo luogo, la censura, erroneamente ricondotta alla categoria RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c., in considerazione del fatto che il motivo non illustra affatto un error in procedendo , ma deduce un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa, va riqualificata come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., che, così come riformulato dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella l. 7 agosto 2012, n. 134, richiede che il fatto asseritamente omesso sia un fatto storico, con la conseguenza che, a tali fini, non costituiscono fatti le deduzioni difensive e gli elementi istruttori (cfr. Cass. nn. 18710/2022, 27415/2018), mentre sotto altro aspetto, si osserva che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo, per le ragioni suindicate ad un vizio inquadrabile nel paradigma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. n. 11892/2016).
2.6. Nella specie, il ricorrente ha dedotto, dunque, l’omesso esame non di un «fatto storico», ma quanto all’assunta mancata regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali nei termini dianzi illustrati – di profili attinenti alle risultanze probatorie, la rivalutazione RAGIONE_SOCIALE quali è preclusa a questa Corte.
2.7. Con riferimento specifico alla notificazione di atti tributari, inoltre, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, ove sia contestata la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale RAGIONE_SOCIALE relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa doglianza in base alla sola lettura del ricorso,
senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (cfr. Cass. nn. 31038/2018; 5185/2017; 17424/2005).
2.8. Il ricorrente non ha tuttavia riportato nel contenuto del ricorso gli atti relativi alla notificazione RAGIONE_SOCIALEa comunicazione preventiva e RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione ipotecaria e gli altri documenti dai quali sia possibile desumere i vizi denunciati.
2.9. Quanto poi alla prospettata querela di falso, nel silenzio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, il ricorrente non ha dimostrato di avere sollevato la relativa questione nel giudizio di appello, trovando al riguardo applicazione il principio di diritto, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità RAGIONE_SOCIALEa censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. ex plurimis Cass. n. 2038/2019).
3.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del D.Lgs. n. 546/93 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. …(per)… errata pronuncia in merito all’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento prodromiche all’atto di iscrizione ipotecaria».
3.2. Le doglianze vanno disattese.
3.3. La Commissione tributaria regionale ha invero affermato quanto segue: «Vanno … esaminate le altre eccezioni proposte dal contribuente in primo grado e riproposte in questa sede come autonomi motivi RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale. Esse vanno tutte dichiarate inammissibili in quanto la mancata impugnazione del preavviso di ipoteca, ritualmente notificata, rende inammissibile qualsiasi eccezione relativa alle sottostanti cartelle. Di conseguenza va rigettato l’appello incidentale proposto dal contribuente».
3.4. Posto che al contribuente venne notificata una comunicazione di iscrizione ipotecaria e che la stessa non venne impugnata dal contribuente stesso nei termini di legge, così acquisendo definitività, risulta, pertanto, evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella concernente la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle poste alla base RAGIONE_SOCIALEa richiesta di pagamento nei suoi confronti, era assolutamente preclusa nel presente giudizio (avente ad oggetto la successiva iscrizione ipotecaria) secondo il fermo principio RAGIONE_SOCIALEa non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
3.5. Questa Corte ha già affermato, infatti, che il principio stabilito dall’art.19, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546, secondo cui gli atti autonomamente impugnabili devono essere impugnati per vizi propri, preclude che nel ricorso avverso la cartella di pagamento, susseguente all’avviso di accertamento definitivo, siano reiterate censure relative alla debenza RAGIONE_SOCIALE‘imposta (Cass. n. 13396/2016; Cass. n. 8704/2013; Cass. n. 16641/2011 secondo cui la cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un’intimazione di pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito, al che consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa cartella, una volta che sia definito con sentenza irrevocabile il giudizio tributario, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva solo con la notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella predetta); questa Corte ha altresì affermato che l’intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto impositivo da cui è sorto il debito, al che consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con
l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva solo con la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘intimazione predetta (da ultimo, Cass. n. 3005 del 2020).
3.6. La contestazione del merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria non poteva, dunque, una volta divenuti definitivi la cartella o altro atto per mancata impugnazione, essere proposta con l’impugnativa RAGIONE_SOCIALE‘atto successivo qual era l’iscrizione ipotecaria , potendo tale atto, in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 3, cit., essere impugnato solo per vizi propri; ciò anche alla luce di quanto statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 13676 del 2014 secondo cui costituisce principio immanente in ogni RAGIONE_SOCIALE di diritto quello in virtù del quale qualsiasi situazione o rapporto giuridico diviene irretrattabile in presenza di determinati eventi, quali lo spirare di termini di prescrizione o di decadenza, l’intervento di una sentenza passata in giudicato, o altri motivi previsti dalla legge, e ciò a tutela del fondamentale e irrinunciabile principio, di preminente interesse costituzionale, RAGIONE_SOCIALEa certezza RAGIONE_SOCIALE situazioni giuridiche: si tratta RAGIONE_SOCIALEa nota categoria dei c.d. rapporti esauriti, la cui definizione spetta solo al legislatore determinare, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza.
3.7. Nella sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale si è pertanto attenuta ai suddetti principi per avere ritenuto inammissibili le doglianze proposte con l’appello incidentale circa la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE prodromiche cartelle esattoriali, avendo la contribuente dedotto, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 3, cit., con l’impugnativa RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione ipotecaria, eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere avverso le cartelle di pagamento divenute, nella specie, definitive per mancata autonoma impugnazione RAGIONE_SOCIALEa successiva comunicazione di iscrizione ipotecaria.
4.1. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del D.Lgs. n. 546/1993 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.» per «omessa pronuncia circa l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di iscrizione ipotecaria, avvenuta in violazione degli artt. 7 e 21 RAGIONE_SOCIALEa Legge 241/90 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa Legge 212/2000».
4.2. La doglianza va disattesa in quanto l’ iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, dovendo tuttavia essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni. (cfr. Cass. nn. 9817/2024, 23875/2015; Sez. Un. n. 19667/2014).
Sulla base di quanto sin qui osservato il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, RAGIONE_SOCIALEa Corte di