Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32167 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32167 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9185/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME ;
-ricorrente –
CARTELLA DI PAGAMENTO
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
-controricorrente –
e
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
nonché
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA – NAPOLI n. 8992/48/15, depositata in data 16/10/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nelle camere di consiglio del 18 ottobre 2024 e, previa riconvocazione da remoto, del 23 ottobre 2024;
FATTI DI CAUSA
In data 20/12/2012 NOME COGNOME propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Napoli contro una proposta di compensazione ricevuta in data 24/8/2012, sostenendo di non aver mai avuto conoscenza delle cartelle di pagamento sottese.
La C.T.P. accolse il ricorso.
Su appello di RAGIONE_SOCIALE ( l’ agente della riscossione ), la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
L’Agenzia delle Entrate e la Regione Campania sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1 e 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 101, 115 e 116 con riferimento all’art. 360, n. 4 e n. 5 c.p.c.’ , l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata per non aver preso in considerazione gli elementi istruttori consistenti nelle relate di notifica delle cartelle presupposte alla proposta di compensazione impugnata in primo grado dal contribuente.
1.1. Il motivo è fondato.
Risulta dal motivo di ricorso che l’agente della riscossione depositò un corredo di relate di notifica relative alle cartelle di pagamento, sottese alla proposta di compensazione, di cui il contribuente assumeva l’omessa notifica .
Rispetto a tale corredo documentale appare gravemente carente la motivazione della C.T.R. che si è limitata ad affermare l’inesistenza della notificazione delle cartelle senza dar conto dell’esito dell’esame della documentazione versata in atti dall’agente della riscossione.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.’ , l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile il ricorso proposto avverso un estratto di ruolo.
2.1. Il motivo è infondato.
E’ lo stesso agente della riscossione, nel corpo del ricorso (pag. 3), che ha affermato che il contribuente aveva proposto ricorso non contro l’estratto di ruolo, bensì contro una proposta di compensazione.
Tanto risulta confermato dalla lettura della sentenza impugnata, che dà atto che il provvedimento impugnato in primo grado era stato la
proposta di compensazione formulata ex art. 28 ter del d.P.R. n. 602 del 1973.
3. Il ricorso è accolto in relazione al primo motivo.
La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla C.G.T. di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al compiuto esame della documentazione agli atti del fascicolo di merito onde verificare l’eventuale buon esito della notificazione delle cartelle di pagamento sottese alla proposta di compensazione impugnata in prime cure.
Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al primo motivo e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 18 ottobre 2024