Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13507 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13507 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2878/2016 R.G. proposto da
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA RAGIONE_SOCIALE n. 3169/01/15 depositata il 14 luglio 2015
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani tredici avvisi di intimazione ad essa notificate dall’RAGIONE_SOCIALE della riscossione RAGIONE_SOCIALE a sèguito del mancato pagamento di altrettante, prodromiche, cartelle esattoriali.
A fondamento dell’impugnazione deduceva di non aver mai ricevuto la notificazione delle cartelle presupposte.
Il giudice adìto respingeva il ricorso.
La decisione veniva, però, parzialmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE, la quale, con sentenza n. 3169/01/15 del 14 luglio 2015, accogliendo per quanto di ragione l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, dichiarava l’illegittimità di uno solo dei tredici avvisi di intimazione impugnati, in conseguenza dell’accertata nullità della notificazione della sottesa cartella di pagamento, recante il n. NUMERO_CARTA.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del predetto articolo la ricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono denunciate la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lettera b -bis ), del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973.
1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nell’affermare la validità della notificazione delle cartelle di pagamento consegnate a familiari della contribuente, pur in difetto di prova dell’invio alla destinataria della raccomandata informativa prevista dall’art. 60, comma 1, lettera bbis ), del D.P.R. n. 600 del 1973.
1.2 Il motivo è fondato.
1.3 La CTR ha accertato in fatto che sette cartelle di pagamento
(oltretutto nemmeno indicate in modo specifico nella sentenza, onde distinguerle dalle altre) erano state notificate ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c. mediante consegna di copia a familiari della contribuente.
1.4 Essa, tuttavia, non ha dato conto di aver verificato se, in relazione ai predetti atti esattivi, risultasse inviata alla destinataria la raccomandata informativa di cui sopra, così come prescritto dall’art. 60, comma 1, lettera b -bis ), del D.P.R. n. 600 del 1973 nel testo risultante a sèguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006-, applicabile alla notificazione della cartella di pagamento in virtù del richiamo operato dall’art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973.
1.5 Poiché dalle allegazioni svolte in questa sede dalle parti si evince che alcune cartelle erano state notificate successivamente al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del menzionato D.L. n. 223 del 2006, deve ritenersi che il collegio d’appello sia incorso nella denunciata violazione di legge, non avendo positivamente accertato la ricorrenza di tutti i presupposti normativamente richiesti per la validità della notifica.
Con il secondo motivo, anch’esso proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 139 c.p.c..
2.1 Si censura l’impugnata sentenza per non aver rilevato che la notificazione delle cartelle di pagamento in questione non poteva ritenersi validamente eseguita, essendo la consegna degli atti avvenuta in un luogo diverso dal domicilio fiscale del destinatario.
2.2 Il motivo è inammissibile, in quanto presuppone una ricostruzione in fatto diversa da quella operata dal giudice di merito, il quale ha accertato che la consegna delle cartelle a familiari della contribuente fu effettuata presso il domicilio di quest’ultima ( «il notificatore rinvenne de facto nel suo [ scilicet :
della COGNOME -n.d.r.] domicilio i familiari» ).
Con il terzo e il quarto mezzo, ricondotti al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è prospettata la violazione dell’art. 112 c.p.c..
3.1 Si contesta alla Commissione di secondo grado di aver omesso di pronunciare sui motivi di appello con i quali erano state riproposte questioni già dedotte dalla COGNOME a fondamento del suo originario ricorso, e precisamente quelle concernenti:
(1)l’inosservanza del termine stabilito a pena di decadenza dell’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 per la notifica delle cartelle di pagamento presupposte (terzo motivo);
(2)l’illegittimità delle dette cartelle per non essere state precedute dalla comunicazione prevista in favore del contribuente dagli artt. 36bis , comma 3, e 36ter , comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 (quarto motivo).
3.2 Le censure restano assorbite dall’accoglimento del primo mezzo.
3.3 Va, al riguardo, osservato che l’esame dei motivi di appello in parola corrispondenti al terzo e al quarto di cui all’odierno ricorso per cassazione, in seno al quale sono state integralmente ritrascritte nel rispetto del principio di autosufficienza che caratterizza tale mezzo di impugnazione- era da ritenersi precluso alla luce delle statuizioni rese nella sentenza gravata.
Invero, la riconosciuta validità della notifica delle cartelle presupposte, tranne una, rendeva improponibili in quel giudizio le questioni inerenti alla pretesa inosservanza del termine stabilito dall’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 e alla mancanza della comunicazione prevista dagli artt. 36bis , comma 3, e 36ter , comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, le quali, come precipitato logico-giuridico della decisione assunta dalla CTR, avrebbero dovuto essere fatte valere mediante la tempestiva impugnazione delle dette cartelle.
3.4 La preclusione all’esame delle cennate questioni verrebbe, ovviamente, meno qualora nel successivo giudizio di rinvio dovesse essere accertata la nullità della notificazione delle cartelle.
Con il quinto mezzo, pure inquadrato nello schema dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è nuovamente lamentata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di statuire sul motivo di appello (il quinto) con il quale era stata denunciata l’illegittimità delle impugnate intimazioni di pagamento per difetto del requisito della motivazione prescritto dall’art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000.
4.1 Il motivo è infondato.
4.2 Per costante giurisprudenza di questa Corte, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando, pur in mancanza di un’espressa statuizione sul punto, la decisione adottata dal giudice comporta l’implicito rigetto delle questioni non trattate, presupponendo come suo necessario antecedente logico-giuridico il riconoscimento della loro irrilevanza o infondatezza (cfr. Cass. n. 12131/2023, Cass. n. 24667/2021, Cass. n. 2153/2020).
4.3 Alla stregua del suenunciato principio di diritto, che va qui ribadito, deve escludersi la ricorrenza del dedotto vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in quanto la decisione assunta dalla CTR implica necessariamente il rigetto del motivo di gravame volto a sostenere l’illegittimità degli impugnati avvisi di intimazione, eccettuato quello emesso in relazione alla NUMERO_CARTA di NUMERO_CARTA.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, visto l’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., va disposta la cassazione dell’impugnata sentenza, nei limiti innanzi precisati, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia.
5.1 Nel dare esecuzione al còmpito affidatogli, il giudice del rinvio dovrà accertare:
(1)quali cartelle di pagamento siano state notificate ex art. 139, comma 2, c.p.c. dopo il 4 luglio 2006;
(2)se in relazione a tali cartelle risulti inviata alla destinataria la raccomandata informativa prevista dall’art. 60, comma 1, lettera b -bis ), del D.P.R. n. 600 del 1973.
In caso di accertata nullità dell’eseguita notificazione, dovranno essere presi in esame i motivi di appello riproposti in questa sede dalla contribuente con il terzo e il quarto mezzo di ricorso.
5.2 Allo stesso giudice viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte respinge il secondo e il quinto motivo di ricorso, accoglie il primo e dichiara asso rbiti i restanti; cassa l’impugnata sentenza, nei limiti di cui in motivazione, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione