Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18096 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18096 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato recapito Pec, avendo il ricorrente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Catania;
-ricorrente e controricorrente incidentale -contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente e ricorrente incidentale -e contro
Agenzia delle Entrate Riscossione , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa su atto allegato, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Catania, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente
OGGETTO: Fallimento -Insinuazione al passivo -Crediti tributari -Contestazione dell’omessa notificazione delle cartelle di pagamento.
domiciliata presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
nonché contro
Comune di Catania , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimato –
avverso
la sentenza n. 10897/2021, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, l’8.11.2021, e pubblicata il 9.12.2021;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate Riscossione depositava istanza di ammissione al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in relazione ad una pluralità di cartelle esattoriali.
Il fallimento impugnava le cartelle di pagamento, aventi ad oggetto Irpeg, Ilor, Iva, Ritenute alla fonte e Tarsu, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, proponendo plurime censure, tra cui l’omessa notificazione degli atti esattivi e comunque la prescrizione dei crediti tributari successivamente alle pretese notificazioni. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso per difetto dell’interesse ad agire, ritenendo che le contestazioni avrebbero dovuto farsi valere in sede fallimentare.
Il fallimento spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, riproponendo le proprie critiche. La CTR esaminava il merito del ricorso e, ritenuta la regolarità della notificazione delle
cartelle esattoriali, nonché la mancata maturazione della prescrizione decennale successiva, rigettava l’impugnativa.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della CTR il fallimento, affidandosi a sette motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria, che ha pure proposto un motivo di ricorso incidentale contestando l’inammissibilità dell’impugnazione di un estratto di ruolo, cui ha reagito il contribuente mediante controricorso.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Comune di Catania non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il Fallimento RAGIONE_SOCIALE denuncia la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sulle censure di avere la CTP mancato di pronunciare circa la omessa notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti di intimazione successivi, nonché in materia di prescrizione maturata successivamente alle pretese notificazioni, e comunque per essersi espressa con motivazione puramente apparente in merito.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deduce ancora la nullità della decisione della CTR, in conseguenza della violazione degli artt. 2943, 2946 e 2948 cod. civ., e dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la CTR pronunciato sulla ‘eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notificazione delle cartelle impugnate’ (ric., p. 14).
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il Fallimento RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione degli artt. 2943 e 2946 cod. civ., e dell’art. 140 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato la prescrizione
decennale maturata successivamente alla notificazione delle cartelle.
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la nullità della pronuncia del giudice dell’appello, in conseguenza della violazione degli artt. 2743, 2945 e 2948 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ., dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 36, secondo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR affermato che non era maturata la prescrizione dei pretesi crediti tributari senza indicare il fondamento dei propri argomenti, adottando pertanto una motivazione meramente apparente.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il Fallimento RAGIONE_SOCIALE lamenta ancora la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., e dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, per essere incorso il giudice del gravame nella ‘nullità della sentenza sotto il profilo della violazione di legge… per non avere accolto la censura di prescrizione quinquennale del credito portato da sanzioni ed interessi’ (ric., p. 25 s.).
Mediante il sesto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 4 del Dl n. 119 del 2018, come conv., per essere il giudice dell’appello incorso nella ‘nullità della sentenza sotto il profilo della violazione di legge’ per non avere la CTR ‘dichiarato l’annullamento ex lege della TARSU ed accessori per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003’ (ric., p. 28 s.).
Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., il Fallimento RAGIONE_SOCIALE censura la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione degli artt. 91, 99, 112 e 333 cod. proc. civ., nonché
degli artt. 23 e 54 del D.Lgs. n. 546 del 1992 perché il giudice del gravame lo ha condannato al pagamento delle spese di lite in primo grado, compensate tra le parti dalla CTP, pur in assenza di tempestivo deposito di atto di appello incidentale.
Con il suo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e del comma 4 bis , dell’art. 12 del Dpr n. 602 del 1973 per non avere la CTR rilevato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal fallimento, in quanto rivolta avverso un estratto di ruolo, non avendo il giudice del gravame pronunciato sul punto.
Occorre esaminare preliminarmente il motivo di ricorso incidentale proposto dall’Ente impositore, perché potenzialmente idoneo a comportare la definizione preliminare del giudizio.
L’Amministrazione finanziaria rileva che la CTP aveva ritenuto inammissibile il ricorso del contribuente per difetto di interesse, dovendo le sue ragioni essere fatte valere in sede fallimentare. La CTR ha poi definito il giudizio nel merito, senza affrontare la questione dell’interesse ad agire, e chiarire in che cosa la CTP avesse sbagliato. Inoltre, l’ammissione allo stato passivo del fallimento non rientra tra gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario. Infine, l’esponente evidenzia che a seguito dell’entrata in vigore del comma 4 bis dell’art. 12 del Dpr n. 602 del 1973, non è più consentita l’impugnazione dell’estratto di ruolo contestandosi l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento, salvo casi particolari, che il contribuente deve allegare, provandone la ricorrenza.
9.1. Replica il contribuente che la norma in questione è entrata in vigore il 21.12.2021, e non può trovare applicazione retroattiva. Inoltre, la norma disciplina l’ipotesi delle impugnazioni di estratti di ruolo autonomamente richiesti dal contribuente, mentre nel caso di
specie il preteso debitore ha avuto conoscenza dei ruoli, per la prima volta, in conseguenza dell’iniziativa di controparte, che ha domandato l’ammissione allo stato passivo.
9.2. Invero, nel caso di specie, il fallimento ha impugnato le cartelle esattoriali, di cui ha sostenuto di avere avuto notizia solo a seguito dell’istanza del Fisco di ammissione al passivo. Risulta , pertanto, estranea alla vicenda processuale la questione dell’impugnabilità di un estratto di ruolo, ed il motivo di ricorso incidentale deve essere perciò respinto.
Tanto premesso, con i suoi motivi di ricorso, ed in particolare con il primo, il fallimento contesta la mera apparenza della motivazione adottata dalla CTR, oltre all’omesso esame di alcune questioni.
10.1. In realtà il giudice dell’appello la CTR afferma la regolarità delle notificazioni delle cartelle, ma solo in maniera apodittica e perciò apparente, perché non illustra le ragioni per le quali le notificazioni debbano ritenersi regolari. Inoltre, il giudice del gravame nulla dice della (affermata) notificazione di atti successivi. Ancora, la CTR accenna al termine di prescrizione e dice che, notificata la cartella esattoriale, diviene decennale, senza argomentare la sua valutazione ed esprimendosi in contrasto con il consolidato orientamento assunto da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. SU 17.11.2016, n. 23397).
Ancora, il giudice dell’appello, nella sua succinta pronuncia, non esamina la questione della prescrizione quinquennale del credito relativo alle sanzioni ed agli interessi.
Deve essere, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, del terzo, del quarto, del quinto e del settimo.
Mediante il sesto motivo di ricorso, il fallimento denuncia la nullità della sentenza sotto il profilo della violazione di legge, per
non avere la CTR dichiarato l’annullamento ex lege della TARSU ed accessori.
Deve, però, rilevarsi che il giudice dell’appello ha accertato che, come dichiarato dallo stesso fallimento, ‘sono state annullate ex lege le cartelle TARSU’. In conseguenza il ricorrente non aveva interesse all’impugnazione in materia e , quindi, il suo sesto motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In definitiva, deve essere rigettato il ricorso incidentale introdotto dall’Amministrazione finanziaria, mentre deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale proposto dal fallimento, assorbiti il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il settimo, mentre deve essere dichiarato inammissibile il sesto.
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché proceda a nuovo esame.
Rilevato che, con riferimento al ricorso incidentale, risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso principale introdotto dal RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore, legale rappresentante pro tempore , assorbiti il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il settimo, dichiarato inammissibile il sesto.
Rigetta il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate.
Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania che, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, procederà a nuovo giudizio,
provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22.5.2025.