Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6329 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6329 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Oggetto: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria -notificazione cartelle di pagamento presupposte
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26738/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 94/2/2020 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 13/1/2020.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, limitatamente ai crediti di natura erariale, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 facente riferimento a diciotto prodromiche cartelle di pagamento.
Il Giudice di prime cure accolse il ricorso sul rilievo che non era stata data prova della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte.
La Commissione tributaria regionale della Calabria, investita dell’appello del l’Ufficio , respinse il gravame, rilevando che l ‘agente della riscossione non aveva prodotto la raccomandata informativa del deposito degli atti presso l’ufficio postale, documento necessario per la prova del regolare perfezionamento della notificazione, essendo state le cartelle notificate per compiuta giacenza.
Avverso tale ultima pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve innanzitutto disattendersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della controricorrente in ragione di un asserito conflitto di interessi tra le due ricorrenti che non consentirebbe loro di avvalersi del medesimo patrocinio erariale, con conseguente difetto di rappresentanza tecnica e violazione dell’art. 82 c.p.c.
La COGNOME discorre apoditticamente di interessi confliggenti di cui sarebbero portatori i due enti, ma non chiarisce in cosa consisterebbe il conflitto, che invero va radicalmente escluso anche in considerazione della piena convergenza degli interessi RAGIONE_SOCIALE due ricorrenti, l’una titolare dei crediti tributari di cui si controverte, l’altra indicataria di pagamento e preposta alla relativa riscossione.
Né il conflitto di interessi, contrariamente a quanto sembra adombrare la COGNOME, potrebbe essere desunto dal fatto che nei giudizi di merito l’RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione per attenere i rilievi della contribuente alla fase successiva alla formazione del ruolo: trattasi, infatti, di un ‘argomentazione difensiva che, lungi dall’esprimere una posizione di conflitto con l’agente della riscossione, è rivolta a resistere all’azione giudiziaria della contribuente e ad ottenerne la reiezione.
Ciò posto, con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza di secondo grado per extrapetizione, essendo stati violati gli artt. 112 c.p.c. e 24, commi 2, 3 e 4, d.lgs n. 546 del 1992. Le ricorrenti sostengono che la sentenza si è pronunciata extra petitum in quanto la questione della mancata produzione della raccomandata informativa non era mai stata oggetto di censura da parte della contribuente, censura che avrebbe potuto essere al più formulata, se non con il ricorso originario, mediante proposizione di motivi aggiunti; lamentano inoltre che, nel confermare la sentenza di primo grado che aveva annullato globalmente la comunicazione
preventiva di iscrizione ipotecaria, la decisione qui impugnata ha pronunciato oltre i limiti dell’impugnazione, che aveva riguardato solo i crediti di natura erariale.
Il motivo è infondato.
3.1. Dall’esame del primo motivo dell’originario ricorso della COGNOME, integralmente trascritto nel corpo del ricorso qui in decisione in ossequio al principio di autosufficienza, emerge che la contribuente aveva lamentato la « omessa prova della rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento oggetto di comunicazione di iscrizione ipotecaria », per poi aggiungere che « tutti questi atti non sono mai stati notificati all’odierna istante nel luogo di residenza né alla stessa personalmente », e infine concludere che « la Concessionaria dovrà dimostrare di aver notificato le cartelle esattoriali di cui al ‘dettaglio debito’ ». È certo vero che nello svolgimento del motivo di ricorso la contribuente aveva articolato specifiche argomentazioni in merito alle regole da seguire, a pena di nullità della notificazione, in caso di mancato rinvenimento del destinatario e di conseguente consegna dell’atto ad altro soggetto abilitato a riceverlo, ipotizzando che nella specie queste regole non fossero state osservate; ma ciò non toglie che il tenore della doglianza, con cui si lamentava l’assenza di prova della notifica e comunque la sua invalidità, imponesse al giudice di verificare il corretto espletamento di tutti gli incombenti necessari al perfezionamento della notificazione, ivi compresa la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito del piego presso la casa comunale, prevista per il caso di notificazione ex art. 140 c.p.c., cioè la tipologia di notificazione che la CTR ha ritenuto essere stata impiegata per le notificazioni RAGIONE_SOCIALE cartelle di cui trattasi.
In definitiva, il Giudice d’appello non si è pronunciato oltre le pretese e le eccezioni fatte valere dai contraddittori, ciò in cui appunto consiste il denunciato vizio di ultrapetizione (Cass. n. 644/2025).
3.2. Né può sostenersi che la sentenza impugnata sia affetta da extrapetizione per aver confermato la sentenza di primo grado che aveva integralmente annullato l’atto impugnato senza circoscrivere l’annullamento alla sola parte dell’atto concernente i crediti erariali.
Al riguardo va osservato, da un lato, che il vizio di ultrapetizione, il quale a giudizio RAGIONE_SOCIALE ricorrenti inficerebbe già la sentenza del primo giudice, non risulta essere stato dedotto come motivo d’appello, e dunque non rientrava nel perimetro decisorio affidato alla CTR; dall’altro, che la sentenza di secondo grado si è limitata al mero rigetto dell’appello, sicché non si vede come logicamente possa discorrersi di ultrapetizione rispetto ad una pronuncia recante una statuizione di mera reiezione del gravame, in cui il tema dell’annullamento oltre le richieste dell’atto impugnato non è stato per nulla affrontato.
Senza peraltro obliterare, sotto il profilo della specificità del motivo di ricorso, che le ricorrenti non hanno neanche indicato quali sarebbero le cartelle presupposte riguardanti crediti non erariali, né hanno specificato in cosa consisterebbe tali crediti.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 perché, in relazione a quelle cartelle di pagamento notificate a mani proprie della destinataria, la motivazione della sentenza impugnata, fondata sulla rilevata assenza della raccomandata relativa alla comunicazione di avvenuto deposito, è priva di attinenza al caso concreto, e dunque meramente apparente.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 nonché la falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. perché, in relazione a quelle cartelle di pagamento notificate mediante consegna a persone di famiglia o comunque abilitate a riceverle, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto viziata la notificazione per mancanza di una raccomandata
informativa in realtà non necessaria, essendo in tali casi sufficiente che l’ufficiale notificatore accerti che il consegnatario rientri tra i legittimati alla ricezione e gli faccia apporre la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.
I motivi, che il loro analogo tenore possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili perché non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa ha infatti ritenuto che le cartelle di pagamento presupposte fossero state « tutte notificate con avviso di compiuta giacenza », il che esclude che alcune RAGIONE_SOCIALE notifiche de quibus siano state eseguite a mani della destinataria o con consegna a persone abilitate alla ricezione.
Tale accertamento di fatto compiuto dal Giudice d’appello -non adeguatamente censurato dalle ricorrenti, che hanno infatti mosso soltanto contestazioni di violazioni di legge e di nullità della sentenza per motivazione apparente -preclude lo scrutinio, nel merito cassatorio, dei due motivi in questione, che danno invece per assunto, in contrasto con la valutazione del giudice di merito, che le notifiche (o almeno alcune di esse) non si siano perfezionate per compiuta giacenza.
Per completezza, e a rafforzamento della statuizione di inammissibilità dei due motivi in esame, si osserva che le ricorrenti, in violazione del principio di specificità, non hanno riprodotto nel corpo del ricorso la documentazione probatoria attinente alle notificazioni RAGIONE_SOCIALE cartelle, né tale documentazione è stata depositata tra gli allegati al ricorso. Invero, contrariamente a quanto affermato dalle due agenzie -secondo cui i documenti comprovanti le notifiche sarebbero rinvenibili nell’allegato n. 3 al ricorso, costituito dalle controdeduzioni dell’agente della riscossione nel giudizio di primo grado, contenenti a loro volta, tra gli allegati, gli avvisi di ricevimento relativi alle notifiche eseguite a mezzo del servizio postale -il detto allegato n. 3 contiene solo la ‘comparsa di costituzione’
dell’RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado, ma è privo dei relativi allegati, tra i quali, secondo l’indice documentale contenuto nella comparsa stessa, sarebbero stati inclusi anche i documenti diretti a dare prova del perfezionamento RAGIONE_SOCIALE notificazioni.
Concludendo, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026
La Presidente
NOME COGNOME