Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4603 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4603 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1592/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA RAGIONE_SOCIALE – SEZ. ST. RAGIONE_SOCIALE n. 2703/10/20 depositata il 30/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2703/10/20 del 30/04/2020, la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE – Sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 2933/04/17 della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso del contribuente nei confronti di un preavviso di fermo e RAGIONE_SOCIALE quarantadue cartelle di pagamento nello stesso indicate.
1.1. La CTR respingeva l’appello di NOME COGNOME evidenziando che la sentenza di primo grado andava confermata in quanto correttamente e condivisibilmente motivata, sia con riferimento alla notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, sia con riferimento alla decadenza o prescrizione dei crediti recati da dette cartelle, sia, infine, con riferimento alla determinazione degli interessi.
NOME COGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE (di seguito RS) resistevano con controricorso. L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), subentrata a RS, depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziata la tempestività del ricorso originario del contribuente, notificato il 30/11/2015 e depositato il 29/12/2015 a fronte di un preavviso di fermo a lui notificato in data 02/11/2015.
1.1. Invero, trattandosi di un ricorso di natura tributaria, lo stesso va notificato all’ente impositore e/o all’agente della riscossione nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato (art. 21
del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) e, nel caso di specie, il termine è stato rispettato.
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per avere la CTR erroneamente ritenuto valida la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, per lo più effettuata a mezzo di messo notificatore in luogo diverso dal domicilio fiscale indicato dal contribuente e, comunque, non adeguatamente documentata da RAGIONE_SOCIALE
2.1. Il motivo è inammissibile in quanto difettante della necessaria specificità.
2.2. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, affinché il principio di autosufficienza sia rispettato occorre che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure, anche per riassunto, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022).
2.2.1. Inoltre, va ricordato che la denuncia di un vizio della relata di notifica esige la trascrizione integrale di quest’ultima, diversamente determinandosi l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità (Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018), sempre che la trascrizione integrale della medesima si renda necessaria in quanto strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n. 1150 del 17/01/2019).
2.3. Nel caso di specie, da un lato, il ricorrente non ha trascritto e/o allegato (indicandone, altresì, il luogo specifico dove rinvenirla in atti) la documentazione necessaria a verificare la correttezza dell’elezione di domicilio in luogo diverso da quello di notificazione e indicato come di residenza anagrafica; dall’altro, non ha trascritto e/o allegato le relate di
notificazione, assolutamente necessarie al fine di comprendere le effettive modalità di notificazione (a mezzo messo notificatore ovvero a mezzo posta e, in quest’ultimo caso, se a mezzo Poste Italiane ovvero per tramite di un operatore postale privato).
2.4. Il motivo è, inoltre, infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento , non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (Cass. n. 23039 del 11/11/2016; Cass. n. 23902 del 11/10/2017; Cass. n. 16121 del 14/06/2019; Cass. n. 20444 del 30/07/2019; Cass. n. 23426 del 26/10/2020; si veda anche Cass. n. 20769 del 21/07/2021), la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795 del 29/07/2016; Cass. n. 33563 del 28/12/2018; Cass. n. 12883 del 26/06/2020).
2.4.1. Peraltro, allorquando venga contestata la conformità all’originale della relata di notificazione prodotta in copia dall’Agente della riscossione, senza che detta copia sia supportata da una valida attestazione di conformità all’originale, trova applicazione la regola prevista dall’art. 2719 cod. civ., secondo la quale il giudice non può limitarsi ad escludere sic et simpliciter l’efficacia probatoria della copia prodotta, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, tra cui anche l’eventuale attestazione, da parte dell’Agente della riscossione, della conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. n. 23902 del 2017, cit. ; Cass. n. 23426 del 26/10/2020; di recente, si veda anche Cass. n. 17841 del 21/06/2023).
2.4.2. Invero, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., giacché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439 del 21/04/2010; Cass. n. 24456 del 21/11/2011; Cass. n. 16998 del 20/08/2015).
2.4.3. Quanto all’onere di contestazione della conformità della copia fotostatica all’originale, lo stesso, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 28096 del 30/12/2009; Cass. n. 14416 del 07/06/2013).
2.4.4. Più specificamente, deve essere sottolineato che la menzionata contestazione « va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale » (Cass. n. 7775 del 03/04/2014; conf. Cass. n. 29993 del 13/12/2017; Cass. n. 27633 del 30/10/2018; con specifico riferimento alla copia fotostatica RAGIONE_SOCIALE relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall’Agente della riscossione si vedano anche Cass. n. 12730 del
21/06/2016; Cass. n. 16557 del 20/06/2019; Cass. n. 14279 del 25/05/2021; Cass. n. 40750 del 20/12/2021).
2.5. Nel caso di specie il ricorrente si duole della inidoneità della documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE al fine di dimostrare la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, trattandosi di copie prive di valida attestazione di conformità, ma non specifica le modalità con le quali abbia effettuato le dovute contestazioni.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 5 bis , del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. con modif. nella l. 31 luglio 2005, n. 156, dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), per non avere la CTR ritenuto la decadenza degli enti impositori dalla riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte.
3.1. Il motivo, al di là di evidenti profili di inammissibilità riconnessi al difetto di specificità, è comunque infondato.
3.2. La CTR ha ritenuto che le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione unitamente al preavviso di fermo sono state regolarmente notificate. Ne consegue che l’eccezione di decadenza avrebbe dovuto essere proposta in sede di tempestiva impugnazione di dette cartelle di pagamento e non già in sede di impugnazione del preavviso di fermo.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. e dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per non avere la CTR dichiarato la prescrizione RAGIONE_SOCIALE sanzioni e dei tributi il cui termine matura in cinque anni.
4.1. Il motivo è inammissibile per assoluto difetto di specificità.
4.2. La CTR ha affermato che la prescrizione non è maturata in ragione degli eventi interruttivi costituiti dalla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, della successiva intimazione di pagamento, nonché del preavviso di fermo.
4.3. Il ricorrente, a fronte della notificazione di tributi recati da quarantadue cartelle di pagamento si limita ad affermare che per alcuni tributi e per le sanzioni sarebbe decorso il termine quinquennale di prescrizione, senza specificare nel dettaglio di quali tributi e di quali sanzioni si tratti e le ragioni per le quali il termine di prescrizione sia maturato a dispetto della notificazione di atti interruttivi.
Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per non avere la CTR rilevato la carenza di motivazione del preavviso di fermo, sia in relazione alla natura della pretesa impositiva, sia in relazione alla determinazione degli interessi.
5.1. Il motivo, indipendentemente dalla sua erronea formulazione ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4, anziché n. 3, cod. proc. civ., è inammissibile per difetto di specificità.
5.2. Invero, il ricorrente non ha trascritto integralmente, né allegato, il preavviso di fermo impugnato, con la conseguenza che le contestazioni di parte ricorrente non possono essere esaminate in questa sede.
5.3. Vale, comunque, la pena di evidenziare che il preavviso di fermo non è un atto impositivo, soggiacente all’onere di motivazione previsto per detti atti, e che, in ogni caso, è sufficientemente motivato con riferimento alle cartelle di pagamento cui fa riferimento, regolarmente notificate al contribuente.
5.4. Quanto agli interessi, gli stessi sono quantificati nei singoli atti riscossivi notificati al contribuente e non impugnati; e, per quanto riguarda gli eventuali interessi di mora, il loro ammontare percentuale è previsto dalla legge.
In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del
presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 1.038.783,81.
6.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 11.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, in euro 15.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE e in euro 11.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge, in favore del RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 12/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME