Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22444 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8779/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
-controricorrenteavverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO n. 322/2022 depositata il 05/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
Con ricorso notificato in data 18.09.2019 NOME COGNOME ha impugnato l’ ipoteca legale ex art. 77 DPR 602/73 iscritta da RAGIONE_SOCIALE su immobili di sua proprietà in uno alle
seguenti cartelle di pagamento di seguito indicate ed ai ruoli sottesi: n.P_IVA, n. P_IVA, n.
02720100000619028, n.
02720100001274169, n.
02720110000011372, n.
P_IVA, n.
P_IVA, n.
02720130001218924, n.
02720150000707281, n.
02720110001625027, n.
P_IVA, n.
02720130000304991, n.
02720140000899770, n.
02720150003162380, n.
02720180003249766.
2. Secondo il ricorrente, si trattava di atti mai ritualmente notificati e conosciuti solo per effetto di un’ispezione ipotecaria del 28.5.2019 ed un accesso presso RAGIONE_SOCIALE del giorno successivo.
3. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Campobasso ha rigettato il ricorso, osservando che il Concessionario aveva dimostrato l’avvenuta notifica di tutte le cartelle, « a mezzo posta, con la consegna RAGIONE_SOCIALE relative raccomandate al contribuente, direttamente a lui o a familiari conviventi, così come risulta dai prodotti avvisi di ricevimento», rilevando, peraltro, .la mancanza dell’avviso relativo alla cartella n.02720130000304991, indicata, comunque, « ne l preavviso di iscrizione ipotecaria inviato, il 4 maggio 2018, al COGNOME -all’indirizzo di questi, in INDIRIZZO -e ricevuto, il 4 giugno 2018, da tale FESTA NOME, qualificatasi ‘addetta alla casa’» .
4. La CTP, inoltre, ha segnalato che alcune RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate erano riportate nell’istanza di rateazione che il COGNOME, aveva presentato il 15 novembre 2010 ad RAGIONE_SOCIALE; ancora, nel preavviso di fermo amministrativo, inviato da RAGIONE_SOCIALE e ricevuto il 1 luglio 2014 dalla ‘moglie convivente’, erano indicate nove RAGIONE_SOCIALE cartelle in elenco; il COGNOME, inoltre, aveva già ricevuto due ‘comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria’ (la prima, il 12 marzo 2015, ricevuta il dl 1.4.2015 da NOME, “nonna
convivente”, a garanzia di un credito allora ammontante a complessivi €48.226,73; la seconda il 4 maggio 2018, ricevuta il 4.6.2018 da COGNOME, “addetta alla casa”, a garanzia di un credito diventato di complessivi € 63.222,36, corredate dall’elencazione dei titoli, tra cui quelli indicati in ricorso).
5. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Molise, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello del contribuente, attesa la prova della rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali in contestazione, peraltro oggetto di istanza di rateazione e sottese a successivi atti esattoriali diretti alla rinnovazione del credito ivi contenuto: « In merito alla formulata eccezione relativa alla corretta notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle opposte (nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, 02720100001274169000, 02720110000011372000, 02720110001625027000, 02720120000966225000, 02720120004382355000, 02720130001218924000) secondo firma ricevente, la incomprensibilità del bollo dell’Ufficio preavviso di fermo, comunicazione preventiva di la quale le copie fotostatiche risultano poco leggibili, così come la del soggetto incaricato alla distribuzione e della persona della distribuzione che impedirebbe la prova sulla effettiva data della notifica, deve rilevarsi che l’eccezione è destituita di fondamento in quanto smentita dalla documentazione prodotta dall’Agente della RAGIONE_SOCIALE già nel corso dell’originario giudizio oltre che dagli atti attestanti la corretta notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e dei successivi atti notificati al medesimo appellante (istanza di rateizzo, iscrizione ipotecaria e intimazione di pagamento). A tal proposito deve ritenersi che le copie sono del tutto conformi agli originali, a nulla rilevando la dedotta illeggibilità della sottoscrizione dell’Ufficiale postale come formulata atteso che la leggibilità della firma neppure potrebbe rilevarsi a mezzo della relata di notifica originale. Ad ogni buon conto la predetta eccezione viene smentita dalla istanza di
rateizzazione presentata dal contribuente in data 15/11/2010 per le cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e da una serie di pagamenti spontanei sulle stesse presenti dal 06/12/2010 al 15/07/2011. Dalla documentazione presente in atti si rileva che le cartelle contestate in giudizio sono riferite a diversi atti correttamente notificati e non impugnati (vedi: preavviso di fermo amministrativo n.NUMERO_DOCUMENTO notificato il 02/07/2014; comunicazione preventiva di ipoteca n.02776201500000400000 notificata il 10/04/2015; comunicazione preventiva di ipoteca n.02776201800000287000 notificata il 05/06/2018, avviso di intimazione n.02720169001482289000 notificata il 03/02/2017). Sostiene ancora l’appellante la irritualità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA. La eccezione non risulta fondata in quanto smentita dalle prodotte relate di notifica di controparte. Invero, la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA è stata notificata ai sensi dell’art. 139 c.p.c., tramite messo notificatore, mediante consegna dell’atto nelle mani di COGNOME NOME qualificatasi ‘moglie’. Dell’avvenuta notifica è stata data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata n. 699093041616 del 20/12/2012. La cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA è stata notificata ai sensi dell’art. 139 c.p.c., tramite messo notificatore, mediante consegna dell’atto nelle mani di NOME qualificatasi ‘nonna’. Dell’avvenuta notifica è stata data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata n. 689187692214 del 15/05/2015. La cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA è stata notificata ai sensi dell’art. 139 c.p.c., tramite messo notificatore, mediante consegna dell’atto nelle mani di NOME qualificatasi ‘suocera’.
Dell’avvenuta notifica è stata data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata n. 68 9243427529 del 27/11/2015. La cartella di pagamento n. 02720180003249766000 è stata notificata ai sensi dell’art. 139 c.p.c., tramite messo notificatore, mediante consegna dell’atto nelle mani di COGNOME NOME qualificatasi ‘addetta alla casa’. Dell’avvenuta notifica è stata data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata n. 573203177830 del 12/03/2019; La cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA è stata notificata ai sensi dell’art.138 c.p.c., tramite messo notificatore, mediante consegna in mani proprie del destinatario. Tutte le relate di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate ivi compresa quella relativa alla cartella n. 02720130000304991000 (non prodotta in primo grado per errore) risultano presenti agli atti ».
La CTR, inoltre, ha ritenuto la validità RAGIONE_SOCIALE notifiche effettuate direttamente dal Concessionario a mezzo posta raccomandata, sulla base dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. n.602/73, nonché l’inefficacia del « generico disconoscimento della firma sugli avvisi di ricevimento e relate » in mancanza di querela di falso e il mancato decorso della prescrizione decennale, trattandosi di tributi erariali.
Avverso questa sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, illustrati con memoria.
8 . Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che
Con il primo motivo si deduce, ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c. comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 comma 1 disp. att. c.p.c. in relazione agli artt. 1334 c.c, 156 c.p.c., 26 D.P.R. 602/73 e 21 D.Lgs. 546/92 « frutto del difetto di motivazione del pronunciamento opposto nel capo in cui la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Regione Molise ha ritenuto ritualmente notificate le cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA,
02720100000619028000,
02720100001274169000,
02720110000011372000,
02720110001625027000,
02720120000966225000,
02720120004382355000,
02720130001218924000 in forza del mero rimando alla produzione documentale di RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di Primo Grado e valorizzando, erroneamente, le istanze di rateazione proposte dal contribuente o l’invio di atti della riscossione ad esse successive attribuendovi, ingiustamente, effetti equipollenti ‘alla comunicazione del provvedimento recettizio nei modi di legge’» ,
2. Con il secondo motivo, ex art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 b) bis « frutto dell”error in iudicando’ commesso dal RAGIONE_SOCIALE, reo di aver dichiarato ritualmente notificate le cartelle di pagamento nn.NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, in assenza della prova della ricezione della C.A.N.».
3. Con il terzo motivo, ex art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c. comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. in relazione agli artt. 2719 c.c. 214, 215 e 216 cod. proc. civ. « frutto del difetto motivazione del pronunciamento opposto nel capo in cui la Corte di Giustizia di Secondo Grado della Regione Molise ha ritenuto ritualmente notificate le cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA CODICE_FISCALE, CODICE_FISCALE, 02720100001274169, 02720110000011372 02720110001625027, 02720110005925869, 02720120000966225, 02720120004382355, 02720130000304991, 02720130001218924, 02720140000899770, 02720150000707281 02720150003162380, 02720180003249766 ritenendo ‘inefficace’ il disconoscimento della firma sugli avvisi di ricevimento e le relate
prodotte da RAGIONE_SOCIALE in quanto non effettuato mediante querela di falso».
Con il quarto motivo, ex art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 comma 4 e 2948 comma 4 c.c., , nonché 26, 50 e 86 D.P.R. 602/73, 60 D.P.R. 600/73, 137 ss. c.p.c. « frutto dell”error iudicando’ commesso dal RAGIONE_SOCIALE reo di non aver rilevato l’intervenuta prescrizione quinquennale all’eventuale successiva rituale notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento opposte ritenendo, illegittimamente, che l’istanza di rateazione costituisca atto interruttivo della prescrizione al pari del preavviso di fermo n. 0272014000001030, dell’intimazione di pagamento n. 02720169001482289000 e RAGIONE_SOCIALE comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria nn. 02776201500000400000 e 02776201800000287000 mai giunti a legale conoscenza del contribuente».
Il primo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili, atteso che un « difetto di motivazione » non rientra tra i vizi motivazionali che determinano nullità della sentenza, richiedendosi l’assenza di motivazione ovvero l’apparenza della stessa.
5.1. Volendo ricondurle al vizio assoluto di motivazione, le censure sono infondate. In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del c.d. ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze
processuali (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. sez. un. n. 8053 del 2014). In questo caso, come si desume dalla superiore espositiva, la sentenza della CTR attinge ampiamente il c.d. minimo costituzionale.
Il secondo motivo è infondato.
6.1. Le contestazioni del l’iter notificatorio intrapreso dall’Agente della RAGIONE_SOCIALE e concluso con consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, in assenza della prova della ricezione della relativa raccomandata informativa, sono prive di pregio.
6.2. In caso di notifica eseguita mediante messo notificatore, secondo il consolidato orientamento di codesta Corte, «se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata. (..) Va tuttavia sul punto precisato, in diritto, che tale disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 20863 del 2017; n. 2868 del 2017; Cass. n. 17235 del 2017).’ (Cass. n. 9239 del 2019).
6.3. Q uanto alle notifiche curata direttamente dall’Agente della RAGIONE_SOCIALE mediante servizio postale, e ricevute da persona diversa dal destinatario, non occorre neppure procedere all’invio della comunicazione di avvenuta notifica e ciò in quanto non risultano applicabili le prescrizioni contenute nella L. n. 890/1982, come affermato costantemente da codesta Corte secondo cui «In tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art.
26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato» ( ex multis , Cass. n. 28872 del 2018; Cass. n. 29642 del 2019; Cass. n. 10037 del 2019; Cass. n. 12470 del 2020).
7. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza, presupponendo la prescrizione quinquennale senza aggredire la precisa statuizione della CTR secondo cui « Trattasi di crediti erariali che si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., », ed è comunque infondato. 7.1. I tributi possono avere termini prescrizionali differenti, se previsti dalla legge, altrimenti soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, con conseguente applicazione RAGIONE_SOCIALE cause di interruzione previste dall’ordinamento (Cass. n. 24278 del 2020). In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell’ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all’imposta di registro, l’espresso disposto di cui all’art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l’assenza di un’espressa previsione, con conseguente applicabilità dell’art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. « per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi », in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove
ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. n. 12740 del 2020). La riscossione non influisce sul termine di prescrizione previsto dalla norma sostanziale per il tributo, come si desume dal principio fissato dalle Sezioni Unite, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” « del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale» , ai sensi dell’art. 2953 c.c.; tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad RAGIONE_SOCIALE dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti RAGIONE_SOCIALE Regioni, RAGIONE_SOCIALE Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via; pertanto, « ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria» , la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. sez. un. n. 23397 del 2016). Deve escludersi, quindi, la produzione, in sede di riscossione, di un « contrario effetto di riduzione a cinque anni del maggiore termine di prescrizione » (così, Cass. n. 12740 del 2020).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024.