Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27134 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27134 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 12010/2018, proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimate – avverso la sentenza n. 357/2017 della Commissione tributaria regionale dell ‘RAGIONE_SOCIALE , depositata il 10 ottobre 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
Affermando di essere venuto a conoscenza dell’esistenza di cinque cartelle esattoriali a suo carico, NOME COGNOME le impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Terni.
Quest’ultima accolse parzialmente il ricorso, annullando tre RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate.
Il successivo appello del concessionario per la riscossione fu accolto con la sentenza indicata in epigrafe.
I giudici regionali, preliminarmente disattesa l’eccezione preliminare del contribuente relativa alla rappresentanza in giudizio del concessionario, rilevarono la sussistenza di documentazione in atti che comprovava l’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle.
Dette ultime, in particolare, risultavano inviate nella residenza del COGNOME ed erano state in parte ritirate da un suo familiare convivente e in parte consegnate in sua assenza, con successivo invio della prescritta raccomandata informativa da parte di una società incaricata.
NOME COGNOME ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE e il concessionario per la riscossione non hanno svolto difese.
Considerato che:
Con il primo motivo, denunziando «violazione di legge per carenza di legitimatio ad processum ; violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 546/1992», il ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto validamente costituito, nei giudizi di merito, il concessionario per la riscossione.
Osserva, in tal senso, che l’evocata disposizione, nel testo modificato dal d.lgs. n. 155/2015, prescrive che il concessionario per
la riscossione stia in giudizio «direttamente o mediante la struttura sovraordinata e non già per il tramite di un procuratore speciale», spettando la relativa facoltà soltanto alle parti private.
Ne fa derivare, pertanto, l’inammissibilità dell’appello, in quanto proposto dal concessionario a mezzo di procuratore speciale al quale era stato conferito apposito mandato e che, invece, non era legittimato a rappresentarlo.
1.1. Il motivo è infondato.
Occorre anzitutto osservare che la sentenza impugnata ha statuito circa la validità del conferimento del mandato a proporre appello, osservando che esso era stato rilasciato «dalla dottoressa NOME COGNOME che si qualifica come responsabile della Unità RAGIONE_SOCIALE e procuratore speciale della società di riscossione».
La censura è invece volta a contestare la validità del mandato in relazione al conferitario AVV_NOTAIO, che il ricorrente assume sprovvisto di legittimazione, essendo detta ultima riservata al personale della struttura (cfr. pag. 6 ricorso).
1.2. In ogni caso, l a tesi del ricorrente, all’epoca oggetto di posizioni discordanti, risulta successivamente disattesa da questa Corte, la quale, nella sua massima espressione nomofilattica, ha affermato che «ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati
del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (cfr. Cass. Sez. U, n. 30008/2019; conformi successive, tra le altre, Cass. n. 26531/2020; Cass. n. 16214/2021).
Il secondo motivo denunzia violazione «del combinato disposto di cui all’art. 140 c.p.c., d.lgs. 22 luglio 1999 n. 261 art. 4 comma 1 , lett. a) e art. 26 d.p.r. 602/1973».
Il ricorrente censura la pronunzia d’appello nella parte in cui ha ritenuto valida la notifica di tre RAGIONE_SOCIALE cinque cartelle impugnate, perché, effettuata in sua assenza, era poi stata seguita dall’invio di raccomandata informativa da parte di società private.
Richiama, in tal senso, il contenuto RAGIONE_SOCIALE norme evocate, nel quadro offerto dalla loro interpretazione giurisprudenziale, onde evidenziare che la procedura notificatoria, all’epoca dei fatti, poteva essere affidata alle sole Poste Italiane, in termini che non ammettevano equipollenti senza integrare violazione dell’art. 140 cod. proc. civ.
2.1. Anche questo secondo motivo è infondato.
Conviene, in proposito, nuovamente richiamare la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19369/2021; Cass. n. 299 e 300/2020; Cass. Sez. U n. 8416/2019), secondo la quale, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, l’operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, può procedere alla notifica di atti (non giudiziari ma) amministrativi e tributari, quali la notifica di avvisi di accertamento e cartelle esattoriali.
Deve pertanto riconoscersi, in relazione al regime normativo evocato dal ricorrente, la legittimità della notificazione della cartella (e, a fortiori , della raccomandata di conferma) a mezzo operatore di posta privata.
Infine, con l’ultimo mezzo di impugnazione il ricorrente lamenta «omessa valutazione di un fatto controverso e decisivo», che fa consistere nella «omessa verifica della insussistenza degli atti prodromici alle iscrizioni a ruolo e della notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali».
La sentenza impugnata è criticata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la prova dell’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle sulla base della documentazione prodotta dal concessionario.
Il ricorrente assume che, sul punto, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe attribuito credito a «confusionaria documentazione, peraltro non seguita dalla produzione in originale».
3.1. La censura, per come proposta, non supera il vaglio di ammissibilità.
La sentenza d’appello ha attribuito rilievo ai documenti versati in atti dal concessionario -dei quali ha espressamente riconosciuto il valore ancorché prodotti in copia, in assenza di disconoscimento –
idonei a dimostrare l’avvenuto perfezionamento RAGIONE_SOCIALE notificazioni nei termini di cui si è dato conto nella parte in fatto.
A fronte di ciò, il motivo appare dunque volto alla richiesta di un nuovo apprezzamento di tale materiale, attività che, com’è noto, non può essere consentita in questa sede.
D’altro canto, il ricorrente neppure indica i fatti dei quali i giudici d’appello avrebbero trascurato l’esame, in termini che designano ulteriormente la connotazione puramente fattuale della sua richiesta.
4. In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.
Nulla sulle spese, in assenza di attività difensive degli intimati. Sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di cassazione, il 26 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME