Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19884 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19884 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 29/04/2025
COMUNICAZIONE PREVENTIVA ISCRIZIONE IPOTECARIA
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11114/2019 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
l ‘A RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore .
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 3255/3/2018 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata in data 12 ottobre 2018.
Numero registro generale 11114/2019
Numero sezionale 3112/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 29 aprile 2025. Numero di raccolta generale 19884/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia sono le pretese di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché dello stesso preavviso con cui l’agente della riscossione aveva minacciato l’apposizione del suddetto vincolo in ragione del mancato pagamento delle pretese fiscali indicate nelle cartelle ivi richiamate.
La Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate -Riscossione, osservando che:
-non vi era l’obbligo di allegare gli originali delle cartelle esattoriali, una volta fornita prova delle relative notifiche anche attraverso la produzione delle copie dei corrispondenti avvisi di ricevimento, ove non ritualmente disconosciute nella loro conformità agli originali, come accaduto nella specie, non avendo il contribuente specificato le ragioni della loro difformità;
-una volta dimostrata la notifica delle cartelle, l’appello doveva essere accolto, non avendo l’appellato riproposto le altre ragioni di impugnazione avanzate con il ricorso originario, così ritenendo il Giudice dell’appello valida la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 4/5/8 aprile 2019 gennaio 2017, formulando quattro motivi d’impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate -Riscossione non ha presentato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni, che si sviluppano esaminando, innanzitutto, le prime due doglianze e, poi, congiuntamente, per motivi di connessione, le restanti due censure. Numero di raccolta generale 19884/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. «2», c.p.c., la violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, stante l’inammissibilità dell’appello per avere l’agente della riscossione sviluppato il gravame su ragioni diverse da quelle oggetto del giudizio, senza articolare censure in ordine alla sentenza di primo grado impugnata, la quale aveva accolto l’eccezione di nullità del preavviso impugnato sollevata con il ricorso originario del contribuente per l’omessa notifica delle cartelle esattoriali ivi richiamate.
2.1. Si tratta di motivo infondato.
La Commissione regionale, nel riepilogare le ragioni della decisione di prima istanza, ha dato conto che il ricorso originario era stato accolto « sul presupposto che il concessionario non aveva depositato gli originali delle cartelle e delle relate di notifiche », precisando, poi, che nei motivi di appello era stato, tra l’altro, dedotto dall’agente che «Le cartelle sono state tutte notificate e controparte non le ha minimamente opposte» (così nella sentenza impugnata).
Lo stesso contribuente, nel ricorso in esame, ha dato conto che nei motivi di appello l’agente della riscossione aveva rappresentato che «la cartella di pagamento poteva essere notificata anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ».
Si comprende allora come il tema delle notifiche delle cartelle esattoriali poste a base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione abbia costituto specifico, pertinente e, dunque, ammissibile motivo di appello a fronte della decisione del Giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso del
contribuente negando che fosse stata offerta una prova compiuta di dette notifiche. Numero sezionale 3112/2025 Numero di raccolta generale 19884/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
Da ciò, quindi, la chiara infondatezza della doglianza in esame.
Con la seconda censura l’istante ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. «2», c.p.c., la violazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. 602/1973, nonché «6» (v. pagina n. 5 del ricorso), assumendo, da un lato, che « l’estratto di ruolo non è idoneo a fornire prova dell’avvenuta notifica delle cartella » (v. pagina n. 7 del ricorso) e, sotto altro profilo, che « l’agente della riscossione ha omesso di produrre le cartelle (essendosi limitate a produrre solo copie delle relate di notifica e degli estratti di ruolo, ossia di una riproduzione parziale delle cartelle) » (v. pagina n. 8 del ricorso).
3.1. Il motivo risulta inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis, primo comma, num. 1, c.p.c.
In tema di notifica della cartella di pagamento, questa Corte ha ripetutamente affermato che:
la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione depositi anche la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve, anche in forza del principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335, c.c., superabile solo se il destinatario dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (così Cass., Sez. III, 21/06/2023, n. 17481, che richiama Cass. 26/06/2020, n. 12883 e Cass. 24/03/2023, n. 8504; nello stesso senso, Cass., Sez. T., 22/03/2023, n. 8201 ed ancora, tra le tantissime, Cass., Sez. III, 17/03/2022, n. 8803; Cass.
26/06/2020, n. 12883; Cass. 14/06/2019, n. 16121; Cass. 28/12/2018, n. 33563; Cass. 5/10/2017, n. 23291; Cass. 4/09/2017, n.20747; Cass. 30/05/2017, n. 13662; Cass. 16/06/2016, n. 12415; Cass. 15/06/2016, n. 12352; Cass. 27/11/2015, n. 24235; Cass. 7/05/2015, n. 9246; Cass. 13/05/2014, n. 10326). Numero di raccolta generale 19884/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (cfr. Cass., Sez. T., 24/10/2024, n. 27656, che richiama Cass. Sez. VI/III, 11/10/2017, n. 23902; Cass., Sez. V, 04/10/2018 n. 24323 e Cass., Sez. V, 26/10/2020, n. 23426).
Il Giudice regionale si è uniformato a detti principi, avendo ritenuto, con accertamento fattuale non sindacabile nella presente sede, che il contribuente non avesse assolto all’onere di una chiara e circostanziata contestazione della difformità delle copie attraverso l’indicazione specifica degli aspetti per i quali si era assunto differisse dall’originale (cfr. tra le tante Cass., Sez. II, 30/10/2018, n. 27633; Cass., Sez. V., 20/06/2019, n. 16557 e Cass., Sez. T., 05/01/2025, n. 134).
Con la terza e quarta doglianza il contribuente ha lamentato, sempre con riguardo al non conferente parametro censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. «2») c.p.c., la violazione degli
Numero sezionale 3112/2025
artt. 77, comma 2bis d.P.R. n. 602/1973, 7, commi 1 e 2, della legge n. 212/2000, ribadendo l’eccezione di nullità e/o inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la mancata indicazione dei beni su cui iscrivere ipoteca, nonché per violazione dell’art. 21 -septies della legge n. 241/1990 per la mancata sottoscrizione di detto atto. Numero di raccolta generale 19884/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
4.1. Si tratta di motivi inammissibili.
Sul punto il Giudice regionale ha testualmente affermato: «Dimostrata la validità delle prove addotte da parte del concessionario, l’appello deve essere accolto e preso atto che l’appellato con le controdeduzioni non ha riproposto le altre motivazioni del ricorso introduttivo, va rigettato il ricorso introduttivo della parte e confermata la validità della comunicazione di iscrizione ipotecaria da parte del concessionario» (così nella pronuncia impugnata).
4.2. Con detta specifica ed autonoma statuizione il Giudice regionale ha applicato l’art. 56 d.lgs. n. 546/1992 che considera rinunciate le domande ed eccezioni non accolte ( rectius non esaminate) dal giudice di primo grado e non riproposte in sede di appello da parte dell’appellato, come ritenut o da questa Corte (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 14/01/2025, n. 927).
4.3. La citata -lo si ripete -specifica ed autonoma statuizione non è stata impugnata dal contribuente, non essendosi le menzionate censure con essa confrontate e non avendo, quindi, confutato la predetta ragione decisoria della sentenza impugnata, nulla obiettando sulla perentoria affermazione circa la sussistenza di una verifica giudiziale preclusa dalla mancata riproposizione in sede di gravame delle originarie censure, con valutazione che assume, quindi, valore di statuizione definitiva.
Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate -Riscossione svolto difese. Numero sezionale 3112/2025 Numero di raccolta generale 19884/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
Va, nondimeno, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME