Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14451 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14451 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17434/2021 proposto da:
Agenzia delle Entrate Riscossione (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a Vicenza il 23.7.1970 ed ivi residente, alla INDIRIZZO elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, in Milano alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 750/06/2020 emessa dalla CTR Veneto in data
Intimazione pagamento Notificazioni cartelle esattoriali
18/12/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
Con ricorso notificato il 14.3.2018, COGNOME NOME impugnava l’intimazione di pagamento, notificata il 10/1/2018, ed il successivo pignoramento, notificato il 26/1/2018, per complessivi €. 587.703,01 derivanti da carichi di natura tributaria contenuti in ventitré cartelle di pagamento, eccependo la mancata notifica delle cartelle sottese all’intimazione e al pignoramento e la conseguente prescrizione dei crediti di natura tributaria per decorso del termine decennale.
La CTP di Vicenza rigettava il ricorso.
sull’impugnazione del contribuente, la CTR del Veneto accoglieva il gravame, affermando che le fotocopie degli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio non contenevano l’annotazione da parte dell’agente postale dell’accesso presso il domicilio dell’interessato e delle ragioni della mancata consegna e che su molti avvisi di ricevimento non vi era riportato il numero della cartella a cui gli stessi erano riferiti, né gli avvisi di deposito riportavano il numero della raccomandata inviata, e quindi non vi era prova della corrispondenza fra l’avviso di ricevimento fotocopiato e la cartella di pagamento a cui l’Ufficio associava la raccomandata di cui all’avviso stesso. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione sulla base di due motivi. COGNOME NOME ha resistito con
contro
ricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 dPR n. 602/1973, 140 c.p.c., 60 dPR n. 600/1973 e della l. n. 890/1982, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, essendo nel caso di specie le notificazioni delle cartelle esattoriali avvenute ai sensi dell’art. 26 dPR n. 602/1973 (anziché per mezzo del servizio postale ex l. n. 890/1982), l’indicazione dell’avvenuto accesso presso il domicilio del destinatario e l’attestazione del motivo del mancato recapito erano presenti sulle relate di notifica, e non
sulle raccomandate a/r, con le quali il destinatario era solo stato informato dell’avvenuto deposito dei plichi presso la casa comunale.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione merament e apparente in ordine all’asserita insufficienza probatoria sull’avvenuta notificazione degli atti di riscossione.
Nel rispetto del principio di ordine logico nella trattazione delle doglianze, ai sensi del secondo comma dell’art. 276 c.p.c., va con priorità analizzato il secondo motivo, il quale si rivela infondato.
E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente possibilità di ricorso in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), e cioè dell’art. 132, sesto comma, n. 4, c.p.c. (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e
l’ iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. nn. 2876/2017 e 1461/2018).
Ebbene, nel caso di specie, la motivazione resa dalla CTR non si pone senz’altro al di sotto del cd. minimo costituzionale, atteso che i giudici d’appello hanno, da un lato, affermato che «l’esibizione dell’avviso di ricevimento costituisce solo il presupposto per la verifica, essendo necessario, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, che l’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale rechi l’annotazione da parte dell’agente postale dell’accesso presso il domicilio dell’interessato e delle ragioni della mancata consegna», e che tali annotazioni non sono presenti nelle fotocopie degli avvisi di accertamento prodotti in giudizio. E, dall’altro lato, rilevato che, «come argomenta il contribuente in appello, effettivamente su molti avvisi di ricevimento non vi è riportato il numero della cartella a cui gli stessi sono riferiti, né gli avvisi di deposito riportano il numero della raccomandata inviata e quindi non vi è prova della corrispondenza fra l’avviso di ricevimento fotocopiato e la cartella di pagamento a cui l’Ufficio associa la raccomandata di cui all’avviso stesso e quindi, non potendosi associare l’avviso ad una specifica notifica dell’atto indicato, non può, a maggior ragione, ritenersi che il processo di notificazione abbia raggiunto il proprio scopo».
Avuto riguardo al primo motivo, lo stesso, preliminarmente, si rivela ammissibile.
Invero, nel rispetto del principio di autosufficienza, la ricorrente ha trascritto sia una delle relate di notifica concernenti le cartelle di pagamento (evidenziando che tutte le altre erano contenute nell’allegato n. 2 alle controdeduzioni depositate in appello) sia uno dei plichi raccomandati correlati alla detta notifica.
Inoltre, il motivo, sin dalla rubrica, evidenzia in modo nitido la censura che
viene mossa alla sentenza impugnata.
4.1. Sempre in via preliminare va evidenziato che il contenzioso aveva originariamente ad oggetto ventitré cartelle esattoriali (relative ad Irpef), cui avevano fatto seguito un avviso di intimazione di pagamento ed un pignoramento. Avendo l’Agenzia delle Entrate Riscossione, in sede di appello, dedotto che otto delle cartelle erano state annullate ex lege ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 119/118 (conv. in l. n. 136/2018), la controversia si è concentrata sulla regolarità delle notifiche delle restanti quindici cartelle. Avuto riguardo a queste ultime, l’Agenzia, con il primo motivo del ricorso per cassazione, sostiene la validità della notifica con riferimento ad otto di esse, con la conseguenza che, in relazione alle restanti sette, deve ritenersi essersi formato il giudicato interno in favore della contribuente.
4.2. Ristretto nei termini esposti il thema disputandum , occorre altresì evidenziare che potranno essere prese in considerazione nella presente sede solo le doglianze concernenti le affermazioni contenute nella sentenza qui impugnata (vale a dire, che l’annotazione da parte dell’agente postale dell’accesso presso il domicilio dell’interessato e delle ragioni della mancata consegna non fossero presenti nelle fotocopie degli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio – relativi alla raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale -e che su molti avvisi di ricevimento non vi fosse riportato il numero della cartella a cui gli stessi erano riferiti, né gli avvisi di deposito riportassero il numero della raccomandata inviata), atteso che, in ordine ai profili denunciati nel controricorso (mancata prova dell’inoltro della seconda raccomandata ex art. 140 c.p.c., omessa allegazione della rapporto organico del messo notificatore con il concessionario della riscossione, omessa esibizione -a fr onte dell’opera disconoscimento della conformità delle fotocopie prodotte -della documentazione in originale, difformità della firma apposta dal messo sulla relata rispetto a quella presente sull’avviso di deposito presso la casa comunale), da un lato, non vi è menzione nella sentenza della CTR e, dall’altro, qualora ci fosse stato un rigetto implicito degli stessi, sarebbe
stato necessario proporre ricorso incidentale per farli nuovamente valere nella presente sede.
4.3. Ciò debitamente premesso, il motivo è fondato.
La notifica della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative è espressamente disciplinata dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale dispone che, quando avviene la consegna nelle mani proprie del destinatario, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario. Detta norma ha carattere di specialità rispetto all’art. 127 del d.P.R. n. 43 del 1988 (che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale stabilisce che il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso, ovvero indicare i motivi che hanno determinato la mancata sottoscrizione) il quale, dunque, non trova applicazione nel caso di notifica della cartella esattoriale, senza che ciò ponga problemi di legittimità costituzionale con riguardo al rapporto che lega i messi notificatori ai concessionari del servizio di riscossione, essendo tali messi tenuti alla corretta attestazione dei fatti indicati come veri nelle relate di notifica, ed esposti a sanzioni penali in caso di inosservanza di detto obbligo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14105 del 26/10/2000).
Avuto riguardo al profilo della mancata indicazione del numero della cartella di pagamento sull’avviso di ricevimento, la ricorrente ha analiticamente riportato alle pagine 13-15 del ricorso le diciture contenute sui singoli avvisi di ricevimento, ragion p er cui, fermo restando che l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui ‘effettivamente su molti avvisi di ricevimento non vi è riportato il numero della cartella a cui gli stessi sono riferiti’ è generica, la CTR, dinanzi alla quale la causa andrà riassunta, sarà tenuta a verificare l’esatta corrispondenza fra i detti avvisi e le relative cartelle di pagamento.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento con riferimento al primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado del Veneto.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 16.5.2025.