Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10254 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10254 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16673/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE-TORINO n. 1555/2016 depositata il 19/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Dalla sentenza impugnata – da cui sono tratte tutte le citazioni a seguire – emerge quanto segue:
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, avverso la decisione della CT Provinciale di Verbania, che nella controversia promossa da RAGIONE_SOCIALE corrente in Omegna, a seguito di ricorso avverso intimazione di pagamento per IVA e sanzioni anno 2009, aveva accolto detto ricorso, valutando positivamente il secondo dei due profili di invalidità dedotti dal contribuente.
Costui infatti, destinatario di una intimazione di pagamento – che assumeva essere il primo atto riscossivo ricevuto validamente – eccepiva che mancava la regolare notificazione dei propedeutici titoli esecutivi (cartella di pagamento). Con successiva memoria evidenziava ulteriormente: (1) che la cartella di pagamento non poteva essere validamente notificata dall’agente della riscossione direttamente a mezzo dell’ordinario servizio postale; (2) che ove fosse ritenuta regolarmente notificata la cartella di pagamento a mezzo del servizio postale, è onere del mittente fornire la prova del suo esatto contenuto che non può fondarsi sulla mera esibizione della sola cartolina di ritorno.
Nella sentenza n. 02/02/2015 del 27/1/2015, la CTP, ritenuta la legittimità della notifica diretta della cartella a mezzo del servizio postale da parte dell’agente della riscossione, aveva nondimeno sostenuto che, in caso di contestazione circa la ricezione della cartella,
il concessionario non può limitarsi a produrre – come nel caso presente – solo la ricevuta di ritorno della raccomandata, ma è tenuto ad esibire anche copia integrale della cartella medesima.
Indi aveva proposto appello RAGIONE_SOCIALE, deducendo:
che Il contribuente aveva regolarmente ricevuto la consegna della raccomandata relativa alla cartella in discorso, la cui ricevuta reca in evidenza il n. della cartella di riferimento (a sua volta riportato sull’estratto del ruolo), senza che ne fosse seguita alcuna contestazione;
che in ogni caso – sia pure fuori d’ogni onere di produzione – veniva in giudizio prodotta copia della cartella oggetto di contenzioso, se del caso sanando ai sensi dell’art. 58 D.Lvo 546/92 la lacuna rilevata dalla sentenza di primo grado.
La CTR, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello, sulla base della seguente motivazione:
Questo Collegio condivide integralmente le motivazioni della sentenza appellata.
Poiché infatti tale notificazione era irrituale per i motivi individuati dal giudice di primo grado, la sua irregolarità non viene meno con la postuma produzione della ristampa della cartella di pagamento, fermo restando che tale iniziativa – volta com’è ad integrare le forme della precedente notificazione – appare ‘nuova prova’ che la parte ben poteva fornire nel grado precedente, e non mero ‘nuovo documento’ di cui è libera la disponibilità anche in grado di appello; e pertanto ne è interdetta la introduzione nel presente grado ai sensi degli artt. 57 e 58 Dpr 546/92.
Propone RAGIONE_SOCIALE ricorso per cassazione con cinque motivi, ulteriormente insistito con memoria telematica addì 28 marzo 2024. La contribuente resta intimata.
Considerato che:
Primo motivo: ‘Art. 360, comma 1, numero 4, c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia su tutta la domanda -error in procedendo’.
1.1. ‘RAGIONE_SOCIALE nel ricorso introduttivo ha genericamente eccepito la omessa valida notifica della cartella, senza nulla più specificare. In corso di causa, però, ha riconosciuto che la notificazione non sarebbe completamente mancante. Ha cioè riconosciuto essergli pervenuta una raccomandata a. r. di RAGIONE_SOCIALE la cui ricevuta recava annotato il numero della cartella di riferimento, ma pur senza esplicitamente contestare che il contenuto della busta fosse proprio quello (la cartella) ha sostenuto che comunque RAGIONE_SOCIALE non avesse adempiuto all’onere probatorio proprio circa il contenuto della busta. La questione però non è stata sollevata con il ricorso introduttivo, come pure NOME avrebbe potuto fare , ma solo con la memoria integrativa 17.11.14. Nell’atto di appello RAGIONE_SOCIALE ha eccepito la inammissibile introduzione nel giudizio di una nuova domanda, ma la Commissione Regionale nulla ha statuito in merito’.
1.2. Il motivo è infondato.
Come visto, nello svolgimento del processo, la CTR dà esplicitamente atto della ‘successiva memoria’ depositata dalla contribuente in funzione specificativa dell’atto introduttivo, rispetto al quale ‘evidenziava ulteriormente’ due particolari profili. Ne consegue che la CTR ha implicitamente rigettato l’eccezione d’inammissibilità di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo, con un accertamento di per se stesso non censurato in questa sede, che la memoria non introducesse questioni nuove rispetto all’atto introduttivo.
Né, d’altronde, il motivo che ‘in parte qua’ difetta finanche di autosufficienza, incorrendo (oltretutto) in inammissibilità -offre testuale prova del contrario.
Secondo motivo: ‘Art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 18 e 24 D.Lvo 546/1992’.
2.1. Terzo motivo (formulato contestualmente al precedente ed indicato come secondobis): ‘In via subordinata: art. 360, comma
1, numero 4, c.p.c., in relazione agli articoli 18 e 24 D.Lvo 546/1992 ‘error in procedendo”.
2.2. ‘Nel giudizio tributario i motivi di impugnazione dell’atto debbono essere esposti nell’atto introduttivo e non possono essere integrati con successive memorie, a pena di inammissibilità della (nuova) domanda’. ‘Il Giudice avrebbe dovuto limitare la decisione al ‘thema’ proposto nel ricorso introduttivo, che atteneva genericamente la omessa notificazione della cartella, ed ha invece accolto il ricorso proprio sul motivo irritualmente introdotto con la memoria illustrativa’.
2.3. I motivi seguono le sorti del precedente.
La CTR ha evidenziato la funzione specificativa della memoria rispetto all’atto introduttivo. Tale assunto della CTR non è avversato da RAGIONE_SOCIALE, che, in questi come nel precedente motivo, non offre la testuale riproduzione dei due atti in questione: ragion per cui di per sé si configura un difetto di autosufficienza, autonomamente foriero della sanzione dell’inammissibilità. D’altronde, lo stesso ricorso, laddove (a p. 2) rende conto dell’atto introduttivo, riferisce che a mezzo di esso la contribuente denunciava ‘l’omessa valida notificazione della prodromica cartella di pagamento (senza migliore specificazione, n.d.r.)’: ossia, in ultima analisi, un’invalidità, e non l’evocata radicale omissione, ad ‘ulteriore illustrazione’ della quale, come affermato dalla CTR, è suscettibile di inscriversi la memoria integrativa.
Quarto (da ricorso: terzo) motivo: ‘Art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c. – violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2700 e 1335 c.c.’.
3.1. ‘Il Giudice di merito ritiene che la ricevuta della raccomandata con annotazione del numero della cartella ed il riferimento all’estratto del ruolo parimenti prodotto, non sufficient a provare la notificazione a mezzo posta ex art. 26 DPR 602/1973. Ed ancora più in particolare ha ritenuto che
RAGIONE_SOCIALE per dare prova della avvenuta notificazione avrebbe dovuto produrre anche copia della cartella stessa essendo suo onere dimostrare non solo la spedizione ed il ricevimento della raccomandata, ma anche il contenuto della busta. Si ha tuttavia modo di ritenere che il Giudice di merito non abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto così come ripetutamente fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità in punto’.
3.2. Quinto (da ricorso: quarto) motivo: ‘Art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c. violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 5758 D.Lvo 546/1992’.
3.2.1. ‘RAGIONE_SOCIALE ha provveduto ad allegare al fascicolo d’appello la ristampa della cartella di pagamento, e la Commissione Regionale ha violato la legge, ovvero ne ha fatto falsa applicazione, ritenendo che il documento non fosse ormai più producibile in giudizio’.
3.3. Entrambi i motivi, congiuntamente scrutinabili per comodità di esposizione, sono fondati.
Principiando da quello ‘sub’ n. 4, l’art. 58 D.Lgs. n. 546 del 1992 non contempla alcuna distinzione tra una pretesa ‘nuova prova’, quale la stampa della cartella, ritenuta dalla CTR inammissibile, ed un ‘mero ‘nuovo documento”, ammissibile: distinzione peraltro sfornita di alcun fondamento ontologico, posto che i documenti sono prove cd. precostituite.
Passando a quello ‘sub’ n. 3, costituisce ‘ius receptum’ che, ‘i n tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art.
1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione’ .
In sostanza, ‘la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti’ come nelle specie, alla stregua di specifica allegazione di RAGIONE_SOCIALE già in appello, non contrastata dalla contribuente né smentita dalla sentenza impugnata (p. 5 ric. cass., ove si riproduce l’atto d’appello: ‘ La prova del contenuto della busta è data dalla corrispondenza tra il numero annotato sulla ricevuta della raccomandata e sull’estratto del ruolo, entrambi documenti prodotti in atti da RAGIONE_SOCIALE) -‘il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa’ .
In definitiva, in accoglimento degli ultimi due motivi, la sentenza impugnata va cassata; peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Suprema Corte è abilitata a decidere la causa nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo del giudizio, proposto dalla contribuente avverso l’intimazione di pagamento per cui è causa.
Ne consegue la compensazione delle spese relativamente ai gradi di merito.
Le spese del presente grado di giudizio, invece, devono essere regolate secondo tariffa, come da dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il quarto ed il quinto motivo (in ricorso indicati come quarto e quinto), rigettati gli altri; in relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna COGNOME RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE
IN LIQUIDAZIONE a rifondere ad RAGIONE_SOCIALE le spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre esborsi per euro 200, contributo forfettario al 15% ed accessori, se ed in quanto dovuti.
Così deciso a Roma, lì 11 aprile 2024.