Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32061 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32061 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20910/2018 R.G. proposto da :
NOME, nella qualità di socia accomandataria della RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
–
RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA n. 86/2018, depositata il 09/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’ufficio notificava in data 03/11/2015 alla NOMEra COGNOME NOME, in qualità di socia accomandataria della società RAGIONE_SOCIALE, la cartella di pagamento n. 07120130154062992, intestata a detta società, nel frattempo cancellata, relativamente all’anno d’imposta n. 2004, richiamando un precedente avviso di accertamento notificato alla medesima società e da quest’ultima impugnata con ricorso definitivamente respinto dalla C.T.R. di Napoli, con sentenza passata in giudicato n. 239/2013, pure oggetto di richiamo nella motivazione della cartella notificata alla socia.
NOME COGNOME impugnava la citata cartella di pagamento, ma detta impugnativa era respinta dalla decisione della CTP di Napoli n. 13055/2016 del 12/07/2016.
Anche l’appello promosso avverso detta decisione dalla contribuente è stato rigettato con la sentenza della CTR della Campania n. 86/2017, in data 10/11/2017.
Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione la contribuente, sulla scorta di due motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
E’ stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 8 ottobre 2025.
CONSIDERATO CHE
I motivi di ricorso sono così indicati dalla ricorrente:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d. P.R. n. 602/1973 e 2495 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
La ricorrente dichiara di non aver mai contestato il profilo successorio, ovvero che la stessa come socia era subentrata nei rapporti della società estinta, ma ritiene che l’ufficio avrebbe dovuto emettere una nuova cartella intestata al suo nominativo e non alla società estinta; da qui la pretesa nullità della cartella impugnata.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990 e dell’art. 7 della l. 212/2000 in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. La ricorrente deduce che le è stato notificato un atto a lei non intestato in cui si chiede il pagamento della somma di Euro 95.129,1 a fronte di un importo originario per imposta di Euro 31.152,34, ritenendo che non siano comprensibili i calcoli e gli interessi applicati.
Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, dovendo pertanto procedersi alla conferma della decisione impugnata, sia pure integrandone e correggendone le motivazioni ex art. 384, ult. comma, c.p.c.
2.1. Iniziando dal primo motivo di ricorso, occorre evidenziare che rettamente la cartella intestata alla sola società in accomandita semplice cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese è stata notificata alla socia accomandataria, già legale rappresentante della medesima società e di questa socia illimitatamente responsabile.
Questo collegio intende dare seguito alla recente affermazione, compiuta da Sez. 5, ord. n. 9085 del 07/04/2025, in un caso non dissimile, secondo cui è valida la notifica della cartella di pagamento intestata a società di persone effettuata a mani di uno dei soci dopo l’estinzione della società per cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, in ragione del peculiare fenomeno di tipo successorio
in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni sociali inadempiute e della sussistenza dell’interesse dell’Amministrazione a procurarsi un titolo anche nei loro confronti. In precedenza, anche Cass. n. 753 del 9 gennaio 2024, aveva condivisibilmente stabilito che l’atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l’emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l’estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, a seconda che, pendente societate, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali.
A fronte di tale situazione, appare francamente incomprensibile, oltre che priva di un reale interesse sotteso, la doglianza della ricorrente che -da un lato -non pone in discussione né la propria qualità soggettiva di socia accomandataria illimitatamente responsabile, né il fenomeno successorio ex art. 2495 c.c. -pacificamente applicabile anche alle società di persone -limitandosi a ritenere necessaria una diversa intestazione della cartella di pagamento. E tanto, giova osservare, anche a fronte dell’insegnamento secondo cui la cartella di pagamento, in quanto atto che assolve la duplice funzione di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione di pagamento è privo di efficacia esecutiva e, in quanto tale, non è atto con il quale inizia la procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento (cfr. Cass., 4 marzo 2024, n. 5637; conforme anche Sez. 5, ord. n. 3923 del 16/02/2025; in precedenza anche Sez. 5, ord. n. 10846
del 24/04/2023 e Sez. 5, ord. n. 31560 del 25/10/2022, la quale ha precisato che la cartella esattoriale, quale atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto ma non determina l’inizio della procedura esecutiva, non rientra nel divieto di cui all’art. 168 l.fall., che impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare, unilateralmente ed al di fuori della procedura concorsuale, il contenuto dell’obbligazione del debitore concordatario; ne consegue l’ammissibilità della notificazione della cartella anche dopo l’apertura del concordato preventivo).
2.2. L’inammissibilità del primo motivo di ricorso, nei termini precisati, si riverbera altresì sul secondo mezzo. Peraltro, anche ove non si voglia condividere l’efficacia espansiva caducante dell’inammissibilità relativa al primo motivo di impugnazione, nei confronti del secondo motivo di ricorso, quest’ultimo appare comunque formulato in termini inammissibili.
Sotto un primo profilo, infatti, la ricorrente deduce contemporaneamente, senza altre giustificazioni a riguardo, una pretesa illegittimità della decisione impugnata con riferimento complessivo ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., risultando perciò una doglianza che in modo inestricabile solleva deduzioni fra loro logicamente e giuridicamente incompatibili, ponendo il giudice di legittimità nella situazione di dover scegliere ed estrapolare quale censura logicamente sia adatta alla situazione di specie, così contravvenendo anche agli oneri di deduzione specifica che incombono sulla parte ricorrente.
Si è recentemente osservato, sulla scorta di un consolidato orientamento, che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione
sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. L, ord. n. 3397 del 06/02/2024; in precedenza anche Sez. 1, ord. n. 26874 del 23/10/2018). Del pari, Sez. 6 – 2, ord. n. 11603 del 14/05/2018, ha pure chiarito che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna RAGIONE_SOCIALE fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (così anche Cass. n. 19959 del 2014).
Nel caso di specie il motivo si limita a contestare -sotto un coacervo di possibili vizi cumulativamente richiamati -una pretesa eccessività della somma complessiva indicata nella cartella, a fronte dell’importo per IVA oggetto di recupero a tassazione attraverso un precedente avviso di accertamento (che nella parte iniziale dell’atto si ammette essere stato notificato nel lontano 23/11/2007), senza neppure menzionare quale fosse l’importo per IRAP e per le sanzioni contestualmente applicate, che si desume
dal controricorso e dagli atti del giudizio come fossero state irrogate, così rendendo la propria contestazione, se possibile, ancora più generica. Non senza osservare che, in ogni caso, la recente Cass. S.U. n. 22281/2022, ha precisato che la cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati -attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo.
Ma, come si è detto, il motivo è comunque, ancor prima che infondato, formulato in termini generici e sovrapponendo indistintamente plurimi ed incompatibili richiami ai vizi cassatori previsti tassativamente dall’art. 360 c.p.c.
In definitiva, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese, secondo il principio di soccombenza, con liquidazione in dispositivo.
Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge, a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, che liquida in euro 4.100#, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME