Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33811 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33811 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
Oggetto: cartella di paga- mento – II.DD. e IVA – estinzione sopravvenuta società – soci evocati
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6705/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., NOME COGNOME in qualità di socio, NOME COGNOME in qualità di socio e di liquidatore della società ;
avverso la sentenza n.2342/8/2017 della Commissione Tributaria Regionale del l’Emilia -Romagna depositata il 17.7.2017, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l’Emilia -Romagna veniva rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, oggi Agenzia delle Entrate -Riscossione, avverso la sentenza n. 151/4/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma di accoglimento del ricorso introduttivo proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso la cartella di pagamento n. 07820110003943472 per IRES, IRAP e IVA anni 2006 e 2007 per euro 1.544.682,10 oltre accessori.
Nella sentenza impugnata si legge che il giudice di prime cure accoglieva il ricorso per difetto di rituale notifica della cartella alla società presso la sede legale/domicilio fiscale, oggetto di variazione e regolare comunicazione oltre un anno prima delle notifiche effettuate dall’Agente della riscossione in data 25.3.2011 a RAGIONE_SOCIALE c/o COGNOME Stefano liquidatore e in data 27.4.2011 a RAGIONE_SOCIALE presso la precedente sede legale, entrambe perfezionate ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ..
Il giudice d’appello confermava tale decisione, ritenendo irrituale sia la notifica presso la sede legale/domicilio fiscale oggetto di variazione comunicata tempestivamente, sia la notifica presso il liquidatore della società.
Propone ricorso per cassazione l’agente della riscossione, affidato a due motivi, notificato, oltre che ai difensori della società in appello, al socio NOME COGNOME e al socio e liquidatore NOME COGNOME, in
quanto la società è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 28.3.2017. Gli intimati non hanno svolto difese.
Considerato che:
In via pregiudiziale alla disamina delle singole censure, dev’essere disposto il rinnovamento della notifica del ricorso nei confronti di NOME COGNOME n.q. di socio e liquidatore della società, cancellata dal Registro delle imprese in data 28.3.2017, dal momento che le notifiche nn. 628 e 630/18 di cui vi è copia agli atti non sono andate a buon fine per irreperibilità del destinatario e non risultano eseguite ricerche e notifiche ulteriori nei confronti del soggetto.
La controversia va rinviata a nuovo ruolo a tal fine.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e assegna termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ricorso nei confronti di NOME COGNOME n.q. di socio e liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, cancellata dal Registro delle imprese in data 28.3.2017.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8.11.2024