Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8260 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8260 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6124/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
NOME
-intimato- e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-PALERMO n. 6905/2021 depositata il 23/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Dalla sentenza epigrafata, in punto di fatto, emerge quanto segue:
Al contribuente NOME NOME in data 15/06/2018 veniva recapitata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per tributi (bollo auto, IVA, IRPEF ed IRAP) il cui pagamento risultava omesso negli anni di riferimento risultanti da cartelle a suo avviso mai ritualmente notificate.
Proponeva, dunque, ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo che decideva in senso solo parzialmente favorevole al Sales atteso che nel corso del giudizio la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE riduceva solo quattro cartelle l’attualità della pretesa rinunciando agli importi contenuti nelle rimanenti in ordine alle quali chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Nel giudizio era costituita anche l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Palermo, che faceva proprio il contenuto della difesa dell’Esattore.
Avverso la decisione ricorre in appello il COGNOME lamentando che i primi giudici non avessero compiutamente esaminato il carteggio offerto in produzione dalla Riscossione Sicilia s.p.a. ed insistendo per l’annullamento del credito residualmente preteso a proprio favore dell’Agenzia.
Nel giudizio di appello sono costituiti l’Agenzia e la società di RAGIONE_SOCIALE a difesa della decisione a loro favorevole.
La CTR della Sicilia, con la sentenza epigrafata, accoglieva l’appello, sulla base della seguente motivazione:
L’indagine del giudice di appello deve limitarsi allo scrutinio delle cartelle n. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA in ordine alla cui notifica le parti contendenti sostengono avverse tesi.
A seguito di un attento esame, nessuna delle medesime risulta notificata a sensi di legge atteso che delle quattro cartelle tre risultano notificate al portiere dello stabile senza che sia provata in atti la spedizione della raccomandata informativa mentre la quarta risulta notificata a sorella della cui eventuale convivenza con il contribuente non viene dato atto nella relativa relata.
Anche in tal caso andava inviata, pertanto, la raccomandata informativa, di cui nel carteggio non appare traccia.
Limitatamente alle medesime deve, pertanto, dichiararsi ammissibile il ricorso di primo grado atteso che la comunicazione ricevuta dal Sales è evidentemente il primo atto che gli ebbe a consentire la conoscenza del credito preteso da controparte.
Il difetto di notificazione ha provocato e provoca, dunque, l’avvenuta prescrizione del credito atteso il decorso del tempo tra l’annualità della pretesa erariale e la ricezione della comunicazione intimatagli.
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate -Riscossione con cinque motivi. L’Agenzia delle entrate si costituisce ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza. Il contribuente resta intimato.
Considerato che:
Primo motivo: ‘ Violazione e falsa applicazione del D.P.R. nr. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. B-bis del D.lgs. nr. 546 del 1992. art. 19 e artt. 139 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. nr. 4’.
1.1. ‘La cartella numero NUMERO_CARTA è stata notificata il 24.09.2011 alla sorella e (doc. nr. 17 fascicolo 1° grado, nonché pag. 64 del documento 8 prodotto con il presente ricorso) successivamente in data 20.12.2012 è stata notificato l’atto nr. NUMERO_CARTA al portiere che si è qualificato addetto alla ricezione. I Giudici ‘a quibus’ hanno errato nel ritenere non provata l’avvenuta notificazione, atteso che in caso di notificazione nella
residenza, dimora o domicilio del contribuente, con consegna dell’atto nelle mani di persona di famiglia, la notifica è valida, anche ai sensi dell’articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, nr. 600, se il messo attesta di aver dato notizia dell’avvenuta notificazione al destinatario a mezzo di raccomandata cosiddetta informativa, senza che debba ritenersi essenziale fornire la prova dell’avvenuta ricezione della medesima raccomandata da parte del suo destinatario e ciò ove, come nella fattispecie, l’informazione avvenga mediante spedizione all’indirizzo relativo alla residenza anagrafica del destinatario. Nella fattispecie (pagina 94 del documento 7 prodotto con il presente ricorso) nella relata di notifica si legge che l’ufficiale notificatore ha ‘notificato la presente cartella di pagamento in Pog. Ridente, nr. INDIRIZZO, Palermo (residenza del destinatario) consegnando in assenza del destinatario, in busta sigillata al signor NOME NOME che si è qualificata come disse. Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata”.
1.2. Il motivo è inammissibile.
Incorre, invero, in difetto di autosufficienza, giacché, a fronte di un preciso accertamento in fatto della CTR circa la mancata spedizione della raccomandata informativa, non allega l’effettiva spedizione di questa, previa indicazione, quantomeno, del numero corrispondente (che, come appurato direttamente dal Collegio attraverso la diretta visione di p. 94 del doc 7, non emerge dalla relata di notifica richiamata ).
Secondo motivo: ‘ Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 602 del 1973, articolo 26, della Legge nr. 89011982 e dell’articolo 139 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3 e 5 c.p.c.’.
2.1. I Giudici d’appello ‘ non hanno esaminato l’avviso di ricevimento dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento numero NUMERO_CARTA (doc. nr. 19 fascicolo 1″ grado ed a
pagina 90 del documento prodotto sub 7 con il presente ricorso). La cartella nr. NUMERO_CARTA recapitata in data 09.01.13 (doc. nr. 19 fascicolo 1″ grado) è stata notificata a mezzo posta. (pagina 90 del documento prodotto sub 7 con il presente ricorso). In tale documento si legge: ‘Avviso di ricevimento documenti nr. NUMERO_CARTA della raccomandata nr. 611208003584 spedita il 21.12.2012 dall’Ufficio di Catania (seguita da un timbro postale di spedizione recante la data del 10.01.13) indirizzata a Sig. NOME NOME COGNOME Ridente 24 90136 Palermo’. L’avviso di ricevimento continua in uno spazio dedicato al destinatario dove v’è il timbro postale del 3 gennaio 2013 e si legge: ‘Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopraindicata’, si legge altresì la firma dell’incaricato della distribuzione, la casella con l’indicazione ‘destinatario’ è segnata ed accanto v’è riportata la sigla -firma che va ricondotta al destinatario dell’atto. In basso e fuori dallo spazio a ciò dedicato nell’avviso di ricevimento (che ha una sezione dedicata al portiere) si legge ‘portineria’ senza alcuna firma o indicazione. Deve pertanto ritenersi che l’atto è stato consegnato al destinatario e che la notifica è regolare’.
2.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
La CTR ha omesso di considerare il contenuto della documentazione riguardante la notifica della cartella NUMERO_CARTA in guisa da ricavarne le informazioni rilevanti circa il procedimento notificatorio seguito (riconducibile, a termini del motivo, che soddisfa gli oneri di precisione ed autosufficienza, all’art. 26 DPR n. 602 del 1972) e l’identità del consegnatario (che nel motivo, giusta specifica descrizione della relata, si assume coincidere con il contribuente).
Terzo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione del D.P.R. nr. 600 del 19731 art. 60 comma 1 lett. 8-bis del D.lgs. nr. 546 del 1992. art. 19 e artt. 139 e 148 c.p.c., nonché dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 nr. 3 e 5 c.p.c. -Vizio di
motivazione in quanto la Commissione Tributaria Regionale ha errato nel ritenere inesistente l’attività di notificazione delle cartelle di pagamento’.
3.1. ‘Con riferimento alla cartella di pagamento numero NUMERO_CARTA si richiama il documento 9 della produzione di parte dei giudizi di merito offerto sub 7 bis del presente ricorso, dal quale si evince che la cartella di pagamento è stata consegnata all’indirizzo anagrafico del destinatario il giorno 27 dicembre 2007 e successivamente, in data 22.11.2017, è stata notificata l’intimazione di pagamento nr. NUMERO_CARTA (doc. 21 della produzione di parte dei giudizi di merito, offerto sub 8 del presente ricorso) tale ultima notifica è avvenuta a mezzo posta elettronica certificata, come si evince dal medesimo documento prod. sub. 8 con il presente ricorso e inserito nella produzione di parte nel procedimento di merito. Risulta altresì che al signor COGNOME è stata accordata una rateizzazione in esito ad una sua domanda del 23 aprile 2010 (doc. sub. 9) ed il medesimo signor COGNOME ha incluso nell’istanza di rateizzazione anche la cartella di pagamento numero NUMERO_CARTA. ‘La cartella numero NUMERO_CARTA è stata notificata il 24.09.2011 alla sorella e successivamente in data 20.12.2012 è stata notificato l’atto nr. NUMERO_CARTA al portiere che si è qualificato addetto alla ricezione (doc. nr. 17 fascicolo 1° grado) successivamente nel 2017 ne è stata nuovamente chiesto il pagamento con l’intimazione di pagamento del 22.11.2017 sopra richiamata. L’odierna ricorrente ha altresì prodotto l’attestazione di avvenuto pagamento di una parte del debito (doc. prod. sub 9 bis) recante la data del 14.01.2013′. ‘La cartella nr. 29620120076893405 notificata in data 09.01.13 (doc. nr. 19 fascicolo 1° grado) è stata notificata a mezzo posta (pagina 90 del documento prodotto sub 7 con il presente ricorso) successivamente nel 2017 ne è stata nuovamente chiesto il pagamento con l’intimazione di pagamento del 22.11.2017 sopra
richiamata’. ‘La cartella nr. 29620120097233616 è stata notificata in data 13.03.2013 al portiere addetto al ritiro (doc. nr. 20 fascicolo di 1° grado) successivamente nel 2017 ne è stata nuovamente chiesto il pagamento con l’intimazione di pagamento del 22.11.2017 sopra richiamata’. ‘La sentenza non ha tenuto conto del fatto che ai sensi dell’articolo 156, ultimo comma c.p.c., non avrebbe potuto pronunciare la nullità della notificazione perché risulta dimostrato che l’atto ha raggiunto lo scopo a cui era destinato ed è stato conosciuto dal suo destinatario’. ‘Sotto diverso profilo si evidenzia che l’attività di notificazione dell’atto di riscossione tributaria, come l’attività di notificazione degli atti esattoriali non può qualificarsi quale requisito di giuridica esistenza dell’atto, come sembrerebbe ritenere la sentenza che si impugna, nella quale ci si limita a leggere che non v’è prova dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e, senza nessun’altra motivazione, viene accolto il ricorso’ ‘ Giudici ‘a quibus’ non hanno considerato che risulta inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente delle cartelle di pagamento, atteso che non vengono contestate né l’esistenza dell’istanza di rateizzazione, tantomeno la notifica dell’intimazione di pagamento del 2017′.
3.2. Il motivo è fondato.
Sez. 5, n. 23346 del 28/06/2024, in riferimento ad una fattispecie, analoga a quella oggetto di giudizio, in cui il contribuente aveva impugnato un atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto crediti erariali e non erariali; pignoramento notificato successivamente a una intimazione di pagamento, precedentemente notificata in data 11 giugno 2016 . Il contribuente -nell’allegare l’intervenuta dichiarazione del fallimento personale e la successiva chiusura del fallimento medesimo -ha dedotto l’inopponibilità delle cartelle di pagamento, in quanto notificate al solo curatore del fallimento e non anche al debitore dichiarato fallito ,
ha già avuto modo di affermare (enfasi aggiunta):
Il ricorso è fondato, risultando accertato che l’intimazione di pagamento successiva alla notificazione delle cartelle è stata notificata in data 11 giugno 2016. Per effetto della mancata impugnazione dell’intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall’altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l’impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento.
Sulla base di tali principi e con riferimento ad un caso analogo a quello in esame questa Corte ha affermato che l’intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell’intimazione predetta (Cass., Sez. V, 11 dicembre 2023, n. 34416; Cass., Sez. V, 14 giugno 2023, n. 17073; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. V, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2021, n. 3937; Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. V, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. V, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. VI, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. V, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. V, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. V, 6 settembre 2004, n. 17937).
Essendo il contribuente, in tesi, venuto a conoscenza della pretesa impositiva, già azionata con le cartelle, con la successiva intimazione di pagamento, egli non avrebbe potuto impugnare i vizi relativi alle cartelle di pagamento se non impugnando l’intimazione notificata. Non si è, pertanto, in presenza di una decadenza dall’impugnazione ma di un caso di inammissibilità dell’impugnazione -come dedotto sin dal primo grado dall’Agente della riscossione -perché azionata nei confronti di atti prodromici (intimazione di pagamento) mai impugnati .
La CTR -laddove instaura un collegamento diretto, ‘omisso medio’, tra le cartelle ed il preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione, scrivendo che ‘deve, pertanto, dichiararsi ammissibile il ricorso di primo grado atteso che la comunicazione ricevuta dal Sales è evidentemente il primo atto che gli ebbe a consentire la conoscenza del credito preteso da controparte’ ha totalmente ignorato sia la notifica dell’intimazione di pagamento non seguita (secondo quanto riferito nel motivo) da impugnazione, sia ulteriori prove della conoscenza in capo al contribuente di singole cartelle, discendenti (sempre secondo quanto riferito nel motivo) dalla proposizione di istanza di rateizzazione ed attestazione di avvenuto pagamento del debito. In tal guisa, la CTR ha pretermesso di considerare la rilevanza della previa, rispetto al preavviso di iscrizione ipotecaria, conoscenza delle cartelle quale fattore impediente l’impugnazione del preavviso per far valere il vizio di notifica delle cartelle medesime: vizio superato (‘ergo’ sanato) dall’acquisita conoscenza in sé di queste in un momento che segna il ‘dies a quo’ del termine ad impugnare, spirato il quale un’impugnazione tardiva non è ammessa .
Quarto motivo: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 del codice civile in relazione all’articolo 360 comma 1 nr. 3 c.p.c.’.
4.1. ‘Alla data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato (documento prodotto sub. 7) in primo grado dal signor COGNOME, ovvero alla data del 15 giugno 2018, il termine di prescrizione non era decorso dovendosi altresì tenere conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione introdotto con la Legge di stabilità del 2014 (Legge nr. 147 del 2013) . Per i tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA) accertati in un atto definitivo per omessa impugnazione, non è applicabile la prescrizione breve di anni 5 prevista per le prestazioni periodiche
(art. 2948/4 Cod. Civ.)’. ‘l tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo notificato al contribuente’.
4.2. Il motivo è fondato.
‘Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 c.c., mentre non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi’ .
Quinto motivo: ‘ Violazione e falsa applicazione degli arti. 91 e 97 c.p.c., in relazione all’articolo 360. comma 1 c.p.c.’.
5.1. ‘Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale ha errato a non mantenere indenne l’odierna ricorrente dalle spese’.
5.2. Il motivo resta assorbito.
In definitiva, l’accoglimento dei motivi dal secondo al quarto determina la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado,
P.Q.M.
Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il quinto.
Per l’effetto, in relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 30 gennaio 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME