Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34417 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34417 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
Cartella di pagamento -notifica- raggiungimento dello scopo -querela falso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2864/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE e COGNOME RAGIONE_SOCIALE entrambi rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO,
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE -in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato ,
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO,
-controricorrenti –
avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. RAGIONE_SOCIALE– Sez. Staccata di Caltanissetta, n. 2309/2016, depositata il 13/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, dopo aver chiesto, a seguito di comunicazione di iscrizione ipotecaria, la rateizzazione del debito, impugnava davanti alla C.t.p. di Enna due cartelle di pagamento sottese alla stessa, assumendo di non averne mai ricevuto notifica. Nel giudizio spiegava intervento adesivo NOME COGNOME, nella sua qualità di socio.
Nel corso del giudizio di primo grado, la RAGIONE_SOCIALE produceva copia RAGIONE_SOCIALE relate di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate e copia dell’istanza di rateazione ; e COGNOME NOME proponeva citazione per querela di falso davanti al Tribunale di Enna.
La CRAGIONE_SOCIALEt.p. dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE stante la valida la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e negava rilevanza alla querela di falso, in ragione del fatto che la società contribuente aveva presentato istanza di rateizzazione ed effettuato dei pagamenti tra il 2010 e il 2012, ciò implicando l’avvenuta conoscenza degli atti impugnati e la non impugnabilità degli estratti di ruolo.
La società e il socio spiegavano appello che veniva rigettato con la sentenza in epigrafe.
La C.t.r. accoglieva l’eccezione dell’RAGIONE_SOCIALE riguardante la novità di «gran parte dei motivi di gravame», in quanto esulanti dal thema decidendum introdotto dal ricorso di primo grado che aveva ad oggetto solo la validità RAGIONE_SOCIALE cartelle sotto il profilo della carente motivazione, la decadenza dell’iscrizione a ru olo e la
prescrizione RAGIONE_SOCIALE pretese e non la correttezza del procedimento di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle. Aggiungeva che, pur tenendo conto della proponibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo, correttamente la C.t.p. aveva desunto dalla presentazione dell’istanza di rateizzazione e dai successivi pagamenti parziali la prova della presa di conoscenza della pretesa esattoriale, tardivamente contestata. Escludeva, di conseguenza, anche la rilevanza della querela di falso, stante il comportamento concludete della parte che aveva dato parziale adempimento all’istanza di rateizzazione . Quanto alla dedotta prescrizione decennale del credito, osservava che, stante l’avvenuto consolidamento RAGIONE_SOCIALE cartelle, poteva farsi valere solo la causa estintiva successiva alla cristallizzazione dei titoli.
Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione la società ed il socio nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE, nonché di RAGIONE_SOCIALE che si sono difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti propongono tre motivi.
1.1. Con il primo motivo i contribuenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , violazione degli art. 137 ss. Cod. proc. Ccv. e dell’art 26 d.P.R. 26 settembre 1973, n. 602.
Chiedono a questa Corte di chiarire se la notifica di una cartella di pagamento a mani di una persona ignota o sconosciuta possa produrre effetti giuridici. Evidenziano sul punto che la notifica era avvenuta a mani di tale NOME COGNOME, indicato come figlio convivente, ancorché non vi fosse alcun figlio con tale nome nel nucleo familiare e sebbene fosse stata proposta querela di falso. Aggiunge che il vizio della notifica non poteva ritenersi sanata dalla richiesta di rateizzazione.
2. Con il secondo motivo denunciano la violazione dell’art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e dell’art. 112 c od. proc. civ.
Censurano la sentenza in quanto la RAGIONE_SOCIALE.t.rRAGIONE_SOCIALE ha omesso di concedere la richiesta sospensione del processo, non dando rilevanza alla querela di falso proposta e ritenendola inefficace a seguito del comportamento concludente consistente nel dare parziale adempimento alla stessa istanza di rateizzazione, non tenendo perciò conto che la querela di falso concerneva anche la firma apposta sulla rateizzazione.
1.3. Con il terzo motivo i contribuenti denunciano, violazione dell’art . 112 cod. proc. civ. e censurano la sentenza per non essersi pronunciata sull’intervento del socio NOME COGNOME
Il primo motivo è inammissibile.
2.1. La RAGIONE_SOCIALE, in via preliminare, ha affermato che il motivo relativo alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle era inammissibile in quanto non oggetto del ricorso di primo grado.
Tale statuizione non è stata oggetto di alcuna censura con il ricorso per cassazione, sicché sulla medesima si è formato il giudicato interno.
Per orientamento consolidato di questa Corte, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare, con la conseguenza che è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata(Cass. Sez. U. 20/02/2007, n. 3840 ribadita, tra le altre, di recente da Cass. 29/01/2024, n. 2722).
2.2. Il secondo luogo, il motivo, nella parte in cui chiede a questa Corte di chiarire se possa produrre effetti giuridici una cartella di pagamento notificata a mani di persona ignota e/o sconosciuta, non si rapporta con la sentenza impugnata che si fonda su diversa ratio
decidendi. La C.t.r., infatti, ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado, laddove aveva «desunto aliunde dalla documentata e dichiarata presentazione dell’istanza di rateizzazione e dai successivi pagamenti parziali, la prova della presa di conoscenza della pretesa esattoriale tardivamente contestata». La sentenza, dunque, non si è affatto pronunciata sulla validità della notifica della cartella ma ha ritenuto che la questione fosse superata dalla conoscenza di fatto di quest’ultima.
Tale statuizione, infine, è conforme alla giurisprudenza di legittimità per la quale la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, sicché il rinvio disposto dall’art. 26, comma 5, d. P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui al l’art. 156 cod. proc. civ. (tra le più recenti, Cass. 10/01/2025, n. 677 e Cass. 23/06/2025, n. 16797 con specifico riferimento alla rateizzazione del debito).
2.3. Per il resto, il motivo, nella parte in cui contesta la valutazione fatta dalla C.t.r. in ordine al comportamento della parte ed afferma, in ragione RAGIONE_SOCIALE specifiche circostanze -notifica della cartella nel 2003 a mani di soggetto sconosciuto -che il piano di rientro predisposto non poteva sanare l’atto , mira ad una rivalutazione del ragionamento decisorio, preclusa in sede di legittimità.
Il secondo motivo è inammissibile.
I ricorrenti si dolgono della mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione della querela di falso, proposta sia con
riferimento alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, sia con riferimento all’istanza di rateizzazione.
3.1. Il giudice tributario, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, è tenuto a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa (o fino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, e di cui egli non può conoscere neppure incidenter tantum . Tuttavia, in caso di presentazione di detta querela, anche nel processo tributario il giudice non deve semplicemente prenderne atto e sospendere il giudizio ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione (Cass. 30/11/2017, n. 28671)
Ciò posto, la C.t.r., avendo rilevato che la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle non era oggetto del giudizio e che, «nondimeno», la loro conoscenza poteva desumersi aliunde, del tutto correttamente non ha disposto la sospensione in ragione della querela di falso sporta avverso la sottoscrizione apposta sulla notifica in quanto, evidentemente, ritenuta non rilevante ai fini della decisione.
3.2. La censura, con la quale si evidenzia che la querela di falso era stata proposta anche avverso l’istanza di rateizzazione, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata la quale ha dato rilievo, piuttosto, alla condotta tenuta dal contribuente con il parziale adempimento.
Infine, gli argomenti spesi anche nel secondo motivo -in ordine alla circostanza che il contribuente era stato indotto in buona fede al pagamento parziale della rateazione, ignorando che la stessa includeva le due cartelle mai notificate -ripropongono, come per il primo motivo, valutazioni meritali precluse in sede di legittimità.
Il terzo motivo è inammissibile.
4.1. I ricorrenti assumono che la RAGIONE_SOCIALE non si sarebbe pronunciata sulle domande del socio. Va rilevato, tuttavia, che nello stesso motivo di ricorso precisano che l’intervento del medesimo era stato presentato sulla scorta degli stessi motivi sicché non è dato ravvisare alcuna omessa pronuncia.
I ricorrenti, del resto, nemmeno deducono la proposizione da parte del socio di autonomi motivi di appello.
Invece, per assolvere all’onere di cui all’ art. 366, primo comma, n. 6) cod. proc. civ. il ricorrente avrebbe dovuto riportare in modo specifico le domande rimaste inevase e i punti della sentenza oggetto di carente motivazione, onde consentire a questa Corte la necessaria verifica preliminare di ammissibilità del motivo.
Per altro, l a deduzione in sede di legittimità della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. postula che la parte abbia formulato l’eccezione in modo autonomamente apprezzabile ed inequivoco e che la stessa sia stata puntualmente riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta (Cass. 13/06/2023, n. 16899).
Non può venire in soccorso la qualificazione giuridica del vizio di legittimità come error procedendi -in relazione al quale la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito -dovendo distinguersi, anche nell’ambito del vizio di legittimità attinente l’attività processuale, la fase di ammissibilità da quella relativa alla fondatezza della censura: ed infatti, se è vero che la Corte ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale poteredovere è necessario -non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio -che la parte ricorrente indichi puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame; quindi, è indispensabile che il corrispondente motivo presenti tutti i requisiti di
ammissibilità e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cass. 10/07/2025, n. 18977).
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore di entrambe le parti controricorrenti come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che liquida, per la prima, in euro 5.600,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito e, per la seconda, in euro 200,00 per esborsi, euro 5.600,00 per compensi, oltre il 15 per cento per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME