Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3219 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3219 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
CARTELLA PAGAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29956/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO e rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO,
-controricorrente -avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di SIRACUSA, n. 2746/2015, depositata il 23/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21
dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, ricorrono separatamente, nei confronti di NOME COGNOME, che resiste a mezzo controricorsi, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Siracusa che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto, il ricorso spiegato avverso l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2006, era no state recuperate maggiori Irpef, Iva ed Irap.
La C.t.r., per quanto rileva nell’odierno giudizio, riteneva che la notifica della cartella di pagamento fosse invalida e che, pertanto, quest’ultima anda sse annullata.
Considerato che:
La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE propone quattro motivi.
1.1. Con il primo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod, proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 139 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto invalida la notifica della cartella di pagamento in quanto avvenuta in Avola, nella INDIRIZZO, a mani della moglie del contribuente, sebbene quest’ultimo risiedesse nel Comune di Noto.
Rileva che la C.t.r. non ha tenuto conto che la notifica era avvenuta presso la dimora abituale del contribuente, in mani della moglie e che
in sede di notifica dell’avviso di accertamento, questi era risultato irreperibile all’indirizzo in Noto dove risultava avere residenza.
1.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
Stante la regolare notifica della cartella, in ragione di quanto esposto con il primo motivo, avvenuta in data 11 marzo 2012, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tempestivo il ricorso originario proposto il 3 ottobre 2012.
1.3. Con il terzo motivo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992.
Censura la sentenza impugnata per aver preso in esame, ai fini della decisione, il certificato storico di residenza del contribuente, sebbene tardivamente prodotto.
1.4. Con il quarto motivo la RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione de ll’a rt. 90 cod. proc. civ.
In conseguenza dei motivi di gravame, censura la sentenza impugnata nel capo relativo alla spese chiedendo che le medesime vengano poste a carico del contribuente soccombente.
L’RAGIONE_SOCIALE propone due motivi .
2.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 139 cod. proc. civ e dell’a rt. 60 d.P.R. n. 600 del 1973.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto nulla la notifica effettuata in mani della moglie convivente, presso l’indirizzo di q uest’ultima nel Comune di Avola.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art . 156, terzo comma, cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per non aver considerato che la proposizione del ricorso aveva sanato l’eventuale vizio della notifica e che l’avviso di accertamento, notificato in data 30 novembre 2010 era divenuto definitivo in data 29 gennaio 2011, ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità di entrambi i ricorsi sollevata dal controricorrente.
I ricorsi rispettano il «modello legale» apprestato dall’art. 366 cod. proc. civ. e consentono a questa Corte di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere allo scrutinio dei motivi di gravame munita RAGIONE_SOCIALE conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti; in ossequio al n. 3 del primo comma dell’art. 366 cod. proc. civ, dalla loro lettura è ben possibile non solo la ricostruzione della v icenda processuale, ma anche l’ individuazione sia RAGIONE_SOCIALE questioni dibattute tra le parti, sia RAGIONE_SOCIALE censure rivolte alla sentenza impugnata.
Il primo motivo del ricorso della RAGIONE_SOCIALE ed il primo ed il secondo motivo del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE sono fondati, restando assorbiti gli ulteriori motivi.
4.1. La notifica della cartella di pagamento è stata ritualmente ricevute da persona qualificatasi come «moglie» del contribuente in data 22 marzo 2012. Inoltre -in adempimento di quanto previsto dall’art. 60, primo comma lett. bbis ), d.P.R. n. 600 del 1973, in virtù del richiamo a detta norma di cui all’art. 26, quinto comma d.P.R. n. 602 del 1973 -il messo notificatore, poiché il consegnatario della
cartella non era il destinatario dell’atto o dell’avviso, ha dato notizia dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata.
4.2. L’affermazione del Giudici territoriali, secondo cui le notifiche erano invalide in quanto eseguite in luogo non coincidente con la residenza anagrafica del contribuente, si pone in contrasto con il principio di prevalenza della residenza effettiva sulla residenza anagrafica. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni: il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta a controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata (Cass. 12/09/2012, n. 15221).
La comune censura, pertanto, coglie nel segno laddove evidenzia l’ illogicità della motivazione dei Giudici di appello che, in presenza di una situazione fattuale quale sopra descritta, hanno inteso escludere la presunzione legale di conoscenza ex art. 139 cod. proc civ. mediante consegna del plico a persona di famiglia rinvenuta presso il luogo di residenza effettiva del destinatario.
In conclusione, in accoglimento di entrambi i ricorsi, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382 cod. proc. civ., stante la tardività del l’originario ricorso introduttivo , notificato l’11 ottobre 2012, oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992.
In ragione dell’andamento del giudizio vi sono giusti motivi di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese RAGIONE_SOCIALE fasi di merito.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso della RAGIONE_SOCIALE ed il primo ed il secondo motivo del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’originario ricorso della contribuente; compensa tra le parti le spese del giudizio di merito; condanna la controricorrente al rimborso in favore di entrambe le ricorrenti RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano per RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE in euro 200,00 per esborsi, euro 4.100,00 per compensi, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15 per cento, iva e cap come per legge, e per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in Euro 4.100.00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2023.