Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18274 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18274 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7225/2018 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE , con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE), in persona del l’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Aversa (CE), elettivamente domiciliata presso l’Avv. NOME COGNOME, con studio in Roma (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore nel presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: EMAIL );
CONTRORICORRENTE
CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICA A SOCIETÀ PRESSO INDIRIZZO CON NUMERO CIVICO DIVERGENTE DA QUELLO DELLA SEDE SOCIALE IN MANI DI PERSONA INCARICATA
Agenzia delle Entrate -Riscossione ( già ‘ RAGIONE_SOCIALE e, prima, ‘ RAGIONE_SOCIALE ), con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 26 luglio 2017, n. 6900/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29 aprile 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 26 luglio 2017, n. 6900/07/2017, la quale, in controversia su impugnazione di comunicazione preventiva di ipoteca, notificatogli da ‘ RAGIONE_SOCIALE in qualità di concessionaria del servizio di riscossione per la Provincia di Caserta in dipendenza di prodromiche cartelle di pagamento per vari tributi e di avviso di intimazione, ha rigettato l’ appello proposto dalla medesima nei confronti dell ‘Agenzia delle Entrate e dell” RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta il 9 giugno 2016, n. 3805/02/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado -che aveva respinto il ricorso originario -sul presupposto che la notifica delle prodromiche cartelle di pagamento era stata ricevuta, sia pure presso indirizzo con numero civico divergente rispetto a quello indicato sul plico raccomandato, da ‘ persona incaricata dalla società ‘ .
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione (già ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e, prima, ‘ RAGIONE_SOCIALE‘) è rimasto intimato.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione degli artt. 145 cod. proc. civ., 42 e 2700 cod. civ., 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le par ti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che le notifiche delle cartelle di pagamento fossero regol ari, nonostante l’attestazione del ricevimento presso un indirizzo con numero civico diverso da quello della sede sociale.
1.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
1.2 In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, con riguardo sia ad atti processuali che ad atti procedimentali, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo (Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2021, n. 7173; Cass., Sez. 6^-5, 12 maggio 2021, n. 12518; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2021, n. 20152; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30971; Cass., Sez. 5^, 11 luglio 2022, n. 21810; Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2023, n. 822; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 12 agosto 2024, n. 22707; Cass., Sez. Trib., 5
maggio 2025, n. 11777). Onde, per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, quindi, non basta un generico richiamo ai documenti relativi alla notifica, ma per il principio dell’autosufficienza è necessaria la sua integrale trascrizione, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato (Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568).
1.3 Nella specie, però, il ricorrente non ha riprodotto, né allegato, né richiamato le attestazioni concernenti le ricevute relative alla notifica delle cartelle di pagamento, per cui ne è preclusa al collegio la verifica della relativa regolarità, non superando la lagnanza il vaglio di ammissibilità.
1.4 Per il resto, questa Corte è orientata nel senso che, in tema di notificazione della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, parte seconda, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento (la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione) (in termini: Cass., Sez. 3^, 27 novembre 2015, n. 24235; Cass., Sez. 6^-3, 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16556; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2020, n. 23531; Sez. 6^-5, 5 maggio 2022, n. 14259; Cass., Sez. 3^, 21 giugno 2023, n.
17841; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2023, n. 29552; Cass., Sez. Trib., 29 ottobre 2024, n. 27925).
Pertanto, in coerenza a tale indirizzo, si può affermare che, qualora l’agente della riscossione si limiti a produrre in giudizio la copia fotostatica della relata di notifica per ciascuna cartella di pagamento, senza che il contribuente ne abbia contestato la conformità all’originale ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., la prova della notificazione delle cartelle di pagamento può considerarsi assolta sulla base della trascrizione in ogni relata del numero identificativo della rispettiva cartella di pagamento, essendo superflua a tal fine la produzione in giudizio degli originali; laddove, invece, l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella di pagamento), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (tra le tante: Cass. Sez. 6^- 3, 11 ottobre 2017 n. 23902; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2020, n. 23426; Cass., Sez. 6^-Lav., 20 dicembre 2022, n. 32790; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33135; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2024, n. 32808; Cass., Sez. Trib., 2 aprile 2025, n. 8694).
In ogni caso, vanno ricordati i principi di diritto enunciati da questa Corte, a cui va data continuità anche in questa sede, in ordine ai presupposti ed agli effetti del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ.; in particolare, in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass., Sez. 2^, 30 dicembre 2009, n. 28096; Cass. Sez. 1^, 7 giugno 2013, n. 14416; Cass., Sez. 3^, 3 aprile 2014, n. 7775, la quale specifica, altresì, che la suddetta contestazione va operata – a pena di inefficacia -in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale; vedasi anche: Cass., Sez. 3^, 21 giugno 2016, n. 12730, con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall’agente della riscossione);
Quindi, perché possa aversi disconoscimento idoneo, è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che – pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari – evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale di cui si assume sia copia, senza che
possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive; il disconoscimento deve, quindi, a titolo esemplificativo, contenere l’indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all’originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale: 1.5 Nella specie, non risulta che la contribuente abbia contestato nei termini delineati la conformità delle copie fotostatiche agli originali delle cartelle di pagamento; peraltro, la contribuente non ha assolto all’onere di articolare il motivo in esame mediante una dettagliata indicazione delle difformità riscontrate nelle copie fotostatiche rispetto agli originali; ne deriva , secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello, che la produzione delle copie fotostatiche dell’avviso di ricevimento era sufficiente comprovare la notifica della cartella di pagamento, in difetto di un rituale disconoscimento della conformità agli originali.
1.6 Comunque, al di là della formulazione adoperata in motivazione (con riguardo all’esistenza/regolarità delle notifiche, laddove si è affermato che: « Ebbene, appare evidente che con le memorie illustrative la società ricorrente ha preso atto dell’avvenuta produzione delle notifiche delle carelle e, quindi, non può parlarsi più di mancanza delle notifiche, quanto piuttosto della mancata produzione in giudizio degli originali. La mancata produzione in giudizio delle notifiche in originale si rende necessaria -e non è questo il caso -quando la parte le abbia disconosciute »), nella sostanza, la sentenza impugnata ha valutato la regolarità formale delle
notifiche, ritenendo che la documentazione prodotta dalla concessionaria del servizio di riscossione fosse sufficiente a comprovarne il ricevimento da parte della contribuente.
1.7 Ancora, non è causa di nullità la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte di ‘ persona incaricata ‘ dalla società destinataria.
In linea generale, ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, primo comma, cod. proc. civ.), è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 5 giugno 2017, n. 13954; Cass., Sez. 6^-5, 20 novembre 2017, n. 27420; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32981; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2189; Cass., Sez. 1^, 9 dicembre 2019, n. 32028; Cass., Sez. 5^, 4 febbraio 2020, n. 2482; Cass., Sez. 1^, 7 febbraio 2020, n. 2981; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22899; Cass., Sez. 6^-5, 4 novembre 2021, n. 31579; Cass., Sez. 1^, 21 ottobre 2022, n. 31212; Cass., Sez. 5^, 27 dicembre 2022, n. 37828;
Cass., Sez. Trib., 9 febbraio 2023, n. 4035; Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2024, n. 23912).
Invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere valida sotto il profilo probatorio la presunzione, in base alla quale la persona rinvenuta nella sede di una società, sia essa legale od effettiva, sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica; invero, ai fini della regolarità della notifica di un atto ad una persona giuridica mediante consegna del plico a persona addetta alla sede è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto, che non deve necessariamente essere quello di prestazione lavorativa, potendo consistere anche nell’incarico, pur provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica; dal che consegue che, quando dalla relata di notifica risulti la presenza di una persona che si trovi nei locali della sede sociale, è da presumere che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se non sia dipendente della medesima; e, per vincere detta presunzione, la società è tenuta a provare che la persona, oltre a non essere sua dipendente, neppure era addetta alla sede per non averne mai ricevuto l’incarico (Cass., Sez. 6^-5, 13 giugno 2016, n. 12071; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32981; Cass., Sez. 6^-5, 27 maggio 2021, n. 14779; Cass., Sez. 6^-5, 4 novembre 2021, n. 31579; Cass., Sez. Trib., 9 febbraio 2023, n. 4035).
1.8 A maggior ragione, tanto vale anche in relazione alla notifica a mezzo raccomandata. Si è detto, infatti, che la notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione eseguita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai
sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che, qualora nell’avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l’avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ., avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale) (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 31 ottobre 2016, n. 22109; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2017, n. 6789; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2020, n. 946; Cass., Sez. Trib., 23 novembre 2022, n. 34563; Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 2023, n. 1686; Cass., Sez. 5^, 26 agosto 2024, n. 23070; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2024, n. 32808); si ha, dunque, che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, -in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l’atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 -l’agente postale si limita ad attestare l’avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass.,
Sez. 6^-5, 3 marzo 2014, n. 4895; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2024, n. 4863); in tal senso, si è detto che si tratta di una procedura « meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari » -la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890 -alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708).
In definitiva, la consegna dell’avviso di ricevimento a persona diversa del destinatario comporta, comunque, il perfezionamento dell’invio della raccomandata, essendo onere del destinatario provare, con la sola proposizione di querela di falso, l’assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare (in generale: Cass., Sez. 6^-5, 5 dicembre 2017, n. 29022; Cass., Sez. 6^5, 11 ottobre 2019, n. 25641; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, n. 5155; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2022, n. 23326; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2024, n. 18774; Cass., Sez. Trib., 1 aprile 2025, n. 8614).
Ancora, questa Corte ha affermato che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati; in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di
ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (Cass., Sez. 5^, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., Sez. 3^, 17 ottobre 2016, n. 20918; 29532; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2019, n. 5577; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2020, n. Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14748; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2022, nn. 32836, 32839 e 32844; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2024, n. 14649; Cass., Sez. Trib., 13 febbraio 2025, n. 3738). 1.9 Parimenti, è irrilevante la consegna dell’avviso di ricevimento alla persona incaricata presso un diverso civico della medesima via, avendo accertato il giudice di appello che « tale divergenza tra il numero civico effettivo (n. 78) ed il numero civico presso cui è stato notificato l’atto (n. 48) (…) non ha di fatto esplicato alcun impedimento posto che l’atto è stato ricevuto da persona incaricata dalla società senza che avesse avuto rilievo la erronea indicazione del numero civico (trattandosi all’evidenza di errore materiale) ».
Anche sotto tale profilo, il motivo può considerarsi infondato, in quanto: a) è pacifico che la ricorrente non ha proposto querela di falso, ma si è limitata a contestare la divergenza del numero civico; b) non può essere dichiarata la nullità di alcun atto che abbia raggiunto il suo scopo: la notificazione è una
mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto d’imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione (in termini: Cass., Sez. 5^, 20 maggio 2021, n. 13834).
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’in ammissibilità/infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali:
nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
nei rapporti tra ricorrente ed intimata, non occorre l’adozione di alcun provvedimento, non essendosi costituita la parte vittoriosa.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 6.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. NOME COGNOME