Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26259 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26259 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22894/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n. 5117/07/23 depositata il 11/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 5117/07/2023 del 11/09/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (di seguito CGT2) respingeva l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 4758/24/20 della Commissione
tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso della società contribuente nei confronti di un atto di pignoramento e di dieci cartelle di pagamento nello stesso menzionate, riguardanti tributi, imposte, contributi e contravvenzioni relative a numerosi anni d’imposta .
1.1. La CGT2, preso atto che il contenzioso era limitato alle voci di credito di natura tributaria, respingeva l’appello di RAGIONE_SOCIALE , evidenziando che: a) gli atti oggetto di contestazione (atti di pignoramento, cartelle e intimazioni di pagamento) erano stati regolarmente notificati, per lo più a mezzo posta elettronica certificata (di seguito PEC), fatta eccezione per le cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, notificate rispettivamente in data 28/09/2012 e 07/11/2012 ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; b) quanto alle cartelle notificate a mezzo PEC, non rilevava la circostanza che l’atto da notificare era stato inserito in formato ‘pdf’ anziché ‘p7m’; c) «dalla validità della notifica di tutti gli atti presupposti ed a seguito della mancata impugnazione nei termini degli stessi, il consolidamento della situazione debitoria con riguardo ai diversi tributi in contestazione» e l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione.
Ese Gas impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
L’Agenzia delle entrate -Riscossione (di seguito AER) resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che il presente ricorso riguarda esclusivamente la validità della notificazione delle cartelle di pagamento recate dall’atto di pignoramento impugnato e degli avvisi di intimazione prodotti da AER nel giudizio di primo grado,
non essendo stata ulteriormente contestata la regolarità ed efficacia della notificazione né dell’atto di pignoramento impugnato, né delle cartelle di pagamento notificate a mezzo del servizio postale.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento al tributo recato dalla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA oggetto di annullamento ai sensi dell’art. 1, commi da 222 a 230, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, previsto per i debiti di importo residuo, al 01/01/2023, fino a 1.000,00 euro e relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015.
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE è affidato a cinque motivi, di seguito riassunti.
3.1. Con il primo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc., per avere la CGT2 omesso di pronunciare sul motivo di appello relativo alla mancata sottoscrizione digitale degli atti (cartelle ed intimazioni di pagamento) allegati alle notificazioni a mezzo PEC.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CGT2 reso motivazione apparente in relazione alla esatta tipologia di documento informatico allegato alla notificazione a mezzo PEC, la cui conoscenza sarebbe indispensabile per determinare la disciplina applicabile.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 20 , comma 1 bis , del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD), per avere la CGT2 respinto le doglianze dell’appellante erroneamente ritenendo la
validità a fini probatori del documento informatico non sottoscritto digitalmente e inoltrato a mezzo PEC.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 4, comma 6, e 6 commi 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. 28 aprile 2005, n. 68, nonché dell’art. 22, commi 2 e 3, del CAD, per avere la CGT2 disatteso l’obbligo di produzione della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna, errando nel ritenere sufficiente la produzione della sola ricevuta di consegna in copia scansionata da stampa cartacea priva di attestazione di conformità.
3.5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 132 , secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. per avere la CGT2 reso motivazione apparente o omessa con riferimento alle questioni sollevate con i motivi terzo e quarto.
I motivi possono essere complessivamente esaminati in ragione della loro connessione.
4.1. Una recente ordinanza di questa Corte (Cass. n. 30922 del 03/12/2024), condivisa dal Collegio, ha affermato che: a) Cass. S.U. n. 10266 del 27/04/2018 e Cass. n. 30927 del 29/11/2018 hanno enunciato il principio di equivalenza del documento in formato ‘pdf’ e del documento in formato ‘p7m’ con specifico riferimento alla firma digitale; b) a maggior ragione tale equivalenza deve essere riconosciuta nel caso della semplice allegazione dei documenti ad una PEC, senza che venga in discussione la firma digitale; c) invero, per quanto riguarda le cartelle di pagamento il requisito della sottoscrizione non è in alcun modo richiesto.
4.1.1. Si osserva in particolare in detta sentenza che « come ritenuto da consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, ‘l’omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del
funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall’origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all’organo amministrativo titolare del potere di emettere l’atto, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell’agente, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice ‘ (Sez. 5, n. 19327 del 15/07/2024, Rv. 671642-01).
Talché, in definitiva, a venire in linea di conto è la mera riferibilità della cartella al soggetto emittente, di per sé assicurata, salvo specifiche contestazioni (nella specie non rappresentate), dall’adozione del sistema di posta elettronica certificata (PEC). Più particolarmente, ‘in tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso’ (Sez. 5, n. 35541 del 19/12/2023, Rv. 669868-02; Sez. 5, n. 30948 del 27/11/2019, Rv. 65634301), considerato che ‘l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della omessa sottoscrizione , sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno
delle sue deduzioni’ (Sez. 5, n. 27561 del 30/10/2018, Rv. 651066-03)» .
4.2. Può, dunque, ritenersi che l’insussistenza di un obbligo di sottoscrizione della cartella di pagamento (e anche dell’intimazione di pagamento, per la quale pure non è prevista la sottoscrizione) rende del tutto superflua l’indagine volta a stabilire se la cartella di pagamento (o l’intimazione di pagamento) inviata a mezzo PEC sia un atto nativo digitale ovvero una scansione dell’originale cartaceo, essendo, invece, rilevante la provenienza dell’atto dall’Agente della riscossione; circostanza, quest’ultima, non oggetto di contestazione da parte di RAGIONE_SOCIALE
4.3. Ne deriva l’inammissibilità del primo, del secondo, del terzo e, in parte qua , del quinto motivo di ricorso, tutti volti a sostenere la necessità di comprendere la tipologia di atto inoltrato dall’Agente della riscossione e della sottoscrizione dello stesso.
4.4. Quanto alle restanti censure (motivi quarto e quinto, quest’ultimo nella parte in cui si riferisce alla valenza probatoria della ricevuta di consegna della PEC prodotta da AER e alla mancata attestazione di conformità), le stesse difettano di specificità . Invero a fronte dell’affermazione della CGT2 per la quale sussiste in atti la prova della consegna della PEC alla società contribuente, il ricorrente aveva l’onere di riprodurre la documentazione in contestazione, con l’indicazione specifica degli elementi necessari a localizzare detta documentazione nel fascicolo di merito (Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022); onere che non può essere assolto con la semplice riproduzione delle contestazioni dalla stessa mosse in giudizio.
4.5. E ciò in disparte dalla considerazione che -anche in presenza di contestazioni in ordine alla conformità all’originale della copia di un determinato documento -spetta al giudice di merito apprezzare la valenza probatoria della copia, con ogni mezzo di
prova (anche presuntiva) e ritenute tutte le circostanze del caso concreto (arg. ex art. 2719 cod. civ.).
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 185.000,00.
5.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 08/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME