Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13327 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13327 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32839/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che li rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 2760/20/19 depositata il 01/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2760/20/19 del 01/04/2019, la Commissione tributaria regionale del Campania (di seguito CTR), rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito DS) nei confronti della sentenza n. 14305/10/17 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di una cartella di pagamento per il mancato pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti (ISI) relativa all’anno d’imposta 2013.
1.1. Come evincibile dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa in relazione ad apparecchi di cui all’art. 110, settimo comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS).
1.2. La CTR respingeva l’appello proposto da DS evidenziando, per quanto ancora interessa, che: a) la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC e con allegazione di file PDF doveva ritenersi legittima; b) la società contribuente era a conoscenza dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi rilasciati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM).
Avverso la sentenza di appello DS proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
NOME e NOME resistevano con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di DS è affidato a quattro motivi, che di seguito vengono riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 21 ss. del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dell’art. 3 del d.P.R. 28 aprile 2005, n. 68, per avere la CTR erroneamente ritenuto la
legittimità della notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., l’omessa pronuncia in ordine alla contestata apparenza e/o inesistenza della motivazione della sentenza di primo grado.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 14 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, nonché la violazione degli artt. 2, 3, 7, 10 e 10 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, per avere la CTR errato nel ritenere sufficiente la conoscenza e/o conoscibilità dell’avvenuto rilascio dei nulla -osta volturati.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 14 bis del d.P.R. n. 640 del 1972 e della l. n. 241 del 1990, per avere la CTR erroneamente ritenuto «di poter desumere l’avvenuta conoscenza del nulla osta da circostanze di fatto che farebbero propendere per una valutazione siffatta».
Il primo motivo, con il quale si contesta la nullità ed inesistenza della notificazione della cartella di pagamento impugnata, è infondato.
2.1. In buona sostanza, la ricorrente si duole del fatto che la cartella di pagamento allegata al messaggio PEC non avrebbe il formato p7m, con conseguente mancata apposizione della firma digitale sulla cartella medesima.
2.2. Orbene, va prima di tutto evidenziato che la mancanza di sottoscrizione, analogica o digitale, della cartella di pagamento non determina l’inesistenza della stessa, derivando l’esistenza « dalla inequivocabile riferibilità all’organo amministrativo titolare del potere
di emettere l’atto, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell’agente, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice » (Cass. n. 19327 del 15/07/2024; si vedano anche Cass. n. 35541 del 19/12/2023; Cass. n. 31605 del 04/12/2019; Cass. n. 30948 del 27/11/2019).
2.3. In ogni caso, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, sicché, in caso di contestata irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione pdf anziché p7m, può senz’altro applicarsi l’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. (Cass. n. 6417 del 05/03/2019).
2.4. La sentenza impugnata si è puntualmente adeguata ai superiori principi di diritto, sicché non merita la censura sollevata.
Il secondo motivo, con il quale ci si duole che la CTR non avrebbe preso in considerazione il difetto di motivazione della sentenza della CTP, è inammissibile.
3.1. Il ricorso per cassazione deve essere rivolto avverso la sentenza di secondo grado e non avverso la sentenza di primo grado, le cui carenze motivazionali devono essere colmate dalla sentenza di appello. Ne consegue che la ricorrente può eventualmente dolersi del vizio di motivazione della sentenza di secondo grado, non anche del vizio di motivazione della sentenza di primo grado.
Il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si contestano le conclusioni della CTR in ordine alla conoscenza o conoscibilità della
volturazione del nulla osta da parte della società contribuente, sono infondati.
4.1. Basterà in questa sede richiamare il principio di diritto enunciato da questa Corte in una vicenda analoga, riguardante la stessa società contribuente e attinente ad altro anno d’imposta: « in materia di imposta sugli intrattenimenti, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a inviare al contribuente il nulla osta che abbia rilasciato solo se sia stata formulata apposita richiesta in tal senso, in mancanza della quale è onere della parte attivarsi per verificarne l’effettivo rilascio » (Cass. n. 5809 e 5811 del 03/03/2020; si veda anche Cass. n. 7422 del 20/03/2024).
4.2. Nel caso di specie, la CTR, escludendo l’obbligo di formale comunicazione del rilascio del nulla osta da parte di ADM, si è sostanzialmente conformata al superiore principio di diritto, sicché il motivo proposto va disatteso.
4.3. Né può dirsi sussistente la violazione dell’art. 2697 cod. civ. che si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma (Cass. n. 17313 del 19/08/2020; Cass. n. 26769 del 23/10/2018).
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della presente controversia di euro 4.066,43.
5.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 20/11/2024.