Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6251 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6251 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/03/2025
ORDINANZA
Sul ricorso n. 10794-2019 R.G., proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE , c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. Intimata
Avverso la sentenza n. 4059/09/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 27 settembre 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20 novembre 2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Cartelle di pagamento -Notifiche pec -Disconoscimento -Limiti
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che alla RAGIONE_SOCIALE furono notificate alcune cartelle di pagamento, per il complessivo importo di € 345.967,21 dall’ agente della riscossione.
Le cartelle, per le quali la società aveva denunciato l’inesistenza delle notifiche, furono tutte impugnate dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 5831/23/2016 accolse in parte le ragioni della contribuente.
Entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, proposero appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che accolse entrambe le impugnazioni.
Per quanto qui di interesse -e quindi solo per la parte della sentenza favorevole alla societàil giudice d’appello, in riferimento alle cartelle notificate a mezzo pec, portanti gli ultimi numeri 276000 e 834000, per le quali l’ente esattore aveva depositato copia analogica della notifica, la cui conformità agli originali informatici era stata contestata dalla società, ha affermato che occorreva o depositare copie analogiche munite di attestazione di conformità ovvero duplicati informatici su supporto CD-DVD. Non avendo l’amministrazione provveduto in alcuna delle due modalità, non risultava provata la regolarità della notifica a mezzo pec, e pertanto le suddette cartelle dovevano essere annullate. Parimenti, quanto alla cartella portante gli ultimi numeri 664000, notificata a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, per la quale la contribuente aveva contestato il contenuto del plico, ossia la presenza della cartella, il giudice regionale ha ritenuto che fosse inidonea l’allegazione, da parte dell’ufficio, della stampa dell’estratto di ruolo, dovendo invece premurarsi il mittente di depositare ‘copia degli originali della cartella, della sua notificazione e degli atti prodromici’. Ha pertanto annullato anche questa cartella.
L’Agenzia delle entrate Riscossione (nelle more subentrata ad RAGIONE_SOCIALE), ha censurato la sentenza, di cui ha chiesto la cassazione, sulla base di due motivi. La società, cui risulta tempestivamente e ritualmente notificato il ricorso, è rimasta intimata.
Nell’ adunanza camerale del 20 novembre 2024 la causa è stata trattata e decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate Riscossione si duole della violazione degli artt. 2719 cod. civ. e 26, d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice regionale avrebbe erroneamente ritenuto che, quanto alle cartelle notificate a mezzo pec, la mancata produzione in giudizio degli originali in formato digitale ovvero delle copie analogiche autenticate delle relate di notifica delle cartelle comporti ex se l’annullamento delle medesime.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, in merito alla corretta interpretazione degli artt. 2719 e 2712 c.c., ha affermato che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass., 27633/2018; 16557/2019, in questa seconda pronuncia con specifico riferimento al generico disconoscimento delle relate di notifica; 14279/2021; 40750/2021).
D’altronde si è anche affermato che in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice, che escluda in concreto l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass., 23902/2017; 24323/2018; 13387/2020).
La medesima giurisprudenza ha affermato che in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data
RGN 10794/2019 Consigliere rel. NOME COGNOME
è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (cfr. Cass., 23902/2017 cit.).
Nel caso di specie la Commissione regionale non sì è neppure premurata di far comprendere se e in che termini la contribuente avesse disconosciuto le fotocopie, ossia se tale disconoscimento fosse avvenuto in modo generico o con specifico richiamo agli specifici aspetti per i quali se ne era sostenuta la difformità dall’originale. Non risulta neppure se il giudice abbia tentato di chiarire quali difformità potessero essere state evidenziate e, se evidenziate, se vi sia stata da parte della commissione una loro valutazione preventiva alla luce degli elementi istruttori disponibili.
I l giudice d’appello non si è in definitiva attenuto ai principi di diritto elaborati in materia.
Con il secondo motivo l’ufficio ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1335 cod. civ., nonché dell’art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La Commissione regionale, quanto alla cartella notificata a mezzo servizio postale, a fronte della contestazione sollevata dalla società in merito all’effettivo contenuto del plico postale, con il porre a carico dell’Amministrazione finanziaria la prova, avrebbe erroneamente invertito i principi sul suo onere.
Anche questo motivo è fondato.
Questa Corte, proprio in tema di cartelle di pagamento, ha affermato che, con la sua notifica mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (Cass., 22 giugno 2018, n. 16528; 26 novembre 2019, n. 30787; in precedenza, si veda inoltre Cass., 18 marzo 2016, n. 5397; 22 ottobre 2013, n. 23920).
Si è ulteriormente chiarito che la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che il destinatario dimostri di essersi trovato, senza
colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione, non essendo invece necessario il deposito dell’originale o della copia autentica dell’avviso di accertamento (Cass., 12 dicembre 2023, n. 34765, in una fattispecie nella quale la corte di legittimità ha confermato la decisione impugnata secondo cui l’avviso di ricevimento della raccomandata, pur riportando un numero identificativo diverso da quello risultante dall’avviso di accertamento, era a quest’ultimo riconducibile, trattandosi di mero errore materiale, essendo inverosimile che nel medesimo giorno fossero stati notificati due atti impositivi diversi per una sola cifra).
Si tratta di un orientamento non univoco in tempi meno recenti, ma certo da sempre maggioritario, cui questo collegio convintamente aderisce, proprio in ragione della regola di vicinanza della prova.
Essa costituisce regola generale, anche al di fuori del tema delle notifiche di atti impositivi (cfr. ex multis , Cass., 22 maggio 2015, n. 10630; 3 ottobre 2018, n. 24149; 8 ottobre 2021, n. 27412, tutte in materia di interruzione della prescrizione).
In conclusione, il ricorso va integralmente accolto e la sentenza va cassata limitatamente alle statuizioni impugnate dall’Amministrazione finanziaria e, sempre entro tali limiti, rinviata alla Corte di giustizia di II grado della Lombardia, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese processuali, provvederà al riesame dell’appello, in applicazione dei principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, cui demanda, in diversa composizione, anche la regolazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2024