Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5707 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5707 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
Oggetto: notifica preavviso iscr. ipot. e cartella
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13938/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore e RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente pro tempore entrambe rappresentate e difese come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL)
-controricorrenti e ricorrenti incidentali condizionate – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell ‘Emilia Romagna n. 1366/09/2021 depositata in data 19/11/2021, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-il contribuente impugnava con separati atti sia il preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli sia l’intimazione di pagamento riferita alla precedente cartella di pagamento per IVA e tassa rifiuti;
-la CTP di Ferrara accoglieva i ricorsi;
-appellava il riscossore;
-con la pronuncia qui gravata la CTR ha accolto l’impugnazione ritenendo sia rispettato l’art. 19 c. 1 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l’ipoteca annunciata nel preavviso contestato non era stata iscritta, sia rispettato l’art. 26 del d.P.R. -quanto alla notifica della cartella -che non prevede le ulteriori formalità di cui agli artt. 139 e 149 c.p.c.;
-ricorre a questa Corte COGNOME NOME con atto affidato a un motivo di ricorso; il concessionario per la riscossione ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale affidato a un motivo;
-il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio, in forza della quale ha proposto l’infondatezza del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
-ad essa ha fatto seguito nei termini, munita di regolare procura speciale, istanza di parte ricorrente principale ex art. 380 comma 2 c.p.c., a fronte della quale si è fissata l’adunanza di camera di consiglio per la decisione del ricorso;
-il contribuente ha anche depositato memoria;
Considerato che:
-il motivo di ricorso principale dedotto si incentra sulla nullità della sentenza per falsa applicazione di norme di legge ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., in quanto la notifica della cartella di pagamento, operata con consegna a mani di un soggetto terzo non famigliare
del contribuente, andava seguita dall’invio della c.d. ‘raccomandata informativa’ ;
-il motivo è infondato;
-nel presente caso, come rilevato nella proposta del Consigliere delegato che il Collegio condivide integralmente, l’atto impugnato risulta notificato ‘ diretta mente’ dal riscossore ex art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602/1973. Si segue, pertanto, la disciplina del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, non anche quella della l. n. 890/1982, attinente alla notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario (Cass., Sez. V, 11 gennaio 2023, n. 602; Cass., 5 agosto 2016, n. 16488; Cass., Sez. V, 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., Sez. V, 17 dicembre 2010, n. 25616; Cass., Sez. V, 29 gennaio 2008, n. 1906). Le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono quindi quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass., Sez. V, 5 agosto 2016, n. 16488, cit.; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2018, n. 19795);
-alla luce di tali considerazioni, il ricorso principale va quindi rigettato;
-stante la decisione che precede, il ricorso incidentale condizionato è assorbito;
-le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo;
-inoltre, poiché a fronte della proposta di definizione accelerata di cui si è detto in narrativa parte ricorrente ha chiesto la decisione, è necessario provvedere alla liquidazione delle somme dovute ex art. 96 comma 3 e comma 4 c.p.c., come richiamati dall’art. 380 bis ultimo comma c.p.c.;
-in termini, questa Corte a Sezioni Unite -in quanto in tali controversie chiamata a pronunciarsi in sede di regolamento di giurisdizione – ha reso due pronunce (Cass. Sez. Un. 22 settembre 2023, n. 27195 e anche Cass. Sez. Un. 27 settembre 2023, n.
27433) sostanzialmente sovrapponibili nel contenuto motivazionale, con le quali viene risolta la questione di cui si è detto;
-nel ritenere che l’art. 3, comma 28, lett. g), d. Lgs. n. 149 del 2022, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo d. Lgs. n. 149 del 2022 contenga, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, ‘una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma)’ il Collegio ha tale qualificato tale disposizione come vera e propria codificazione di ‘una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale’;
-ne deriva quindi, alla luce della ridetta disciplina, che deve ritenersi giustificato che colui che abbia contribuito all’impegno di risorse giurisdizionali in sé limitate, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo in caso di conferma di detta delibazione da parte del Collegio adito; invero detto comportamento ha limitato la possibilità della Corte di Cassazione di concentrarsi su ricorsi che invece si presentino meritevoli di un intervento nomofilattico o che, all’inverso, meritino accoglimento, o comunque un più attento esame;
-pertanto, oltre alle spese di lite, parte ricorrente va condannata al pagamento della ulteriore somma ex art. 96 comma 3 c.p.c. che viene equitativamente liquidata in euro 2.200,00, cui aggiungersi la ancora ulteriore somma di euro 1.500,00 a favore della cassa delle ammende;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuna parte controricorrente delle spese di lite che liquida in euro
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4.300,00; cui aggiungersi euro 2.200,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di ciascuna parte controricorrente; condanna, infine, parte ricorrente al pagamento della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023.