Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34375 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34375 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
Cartella di pagamentonotifica- relata di notifica
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22941/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato ,
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME TITOLARE DELL’OMONIMA DITTA INDIVIDUALE NATA DALLA TRASFROMAZIONE DELLA RAGIONE_SOCIALE di COGNOME E GIA’ SOCIO DI QUEST’ULTIMA, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, n. 514/2017, depositata il 27/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
1 NOME COGNOME titolare dell’omonima dit ta individuale nata dalla trasformazione della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, e già socio della stessa -impugnava nei confronti dell’Agenzia delle entrate -Riscossione diciotto cartelle di pagamento – recanti, a vario titolo, la pretesa di euro 1.145.778,32 – «per nullità insanabile (inesistenza) della notifica»
La C.t.p. di Massa Carrara rigettava il ricorso. Rilevava che le cartelle erano state ritualmente notificate e che, essendo spirato il termine per l’impugnazione dell’atto propedeutico alle stesse, erano divenute inoppugnabili.
La C.t.r. della Toscana accoglieva l’appello del contribuente. Rilevava che la documentazione prodotta da Equitalia comprovava la regolarità della notifica delle cartelle in quanto ogni relata di notifica era completa dei dati indispensabili, ovvero il notificante, il ricevente, il luogo ed il momento della notifica; che, tuttavia, la copia in possesso del debitore era priva di detti elementi, sì da renderla inesistente. Aggiungeva che in siffatta fattispecie il ricorso poteva essere proposto anche oltre i termini decadenziali.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione l’Ente di Riscossione ed il contribuente resiste a mezzo controricorso.
Considerato che:
Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione d ell’art. 140 cod. proc. civ, dell’art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 2712 cod. civ.
Osserva che: 1) le relate di notifica apposte sugli originali degli atti erano complete; 2) non vi era contestazione in ordine alla notifica quanto a tempo, luogo o ricevente di tutte le cartelle; 3) tutte le cartelle erano state notificate tra il 1 marzo 2009 ed il 10 aprile 2012 mentre
il ricorso in primo grado era stato notificato il 19 ottobre 2012. Deduce che da tutti detti elementi consegue la validità della notifica delle cartelle e la tardività del ricorso in quanto, «a documentare la regolarità degli adempimenti procedurali della notifica è sufficiente la relazione apposta sull’originale dell’atto e non anche quella riportata sulla copia consegnata al destinatario»; che la mancata apposizione sulla copia consegnata al destinatario della relata non comporta l’inesistenza della notifica ma la mera irregolarità.
Aggiunge che le cartelle erano state redatte in conformità al modello legale e sottoscritte digitalmente; che pertanto, erano perfette e non contestabili per vizi formali.
Il motivo è fondato; di conseguenza va disattesa l’eccezione di inammissibilità del medesimo, sollevata dal controricorrente sul presupposto che la C.t.r. abbia deciso in conformità sia alla legge sia alla giurisprudenza di legittimità.
2.1. La notifica delle cartelle è avvenuta a mezzo c.d. notifica diretta. Lo stesso controricorrente, infatti, ha precisato che Equitalia aveva affidato la notifica a società di servizi postali che avevano recapitato le stesse in busta chiusa con relata di notifica, quanto alla copia in possesso del debitore, mancante degli elementi essenziali (cfr. pag. 5 controricorso).
2.2. La notificazione della cartella può essere effettuata dall’Incaricato per la riscossione mediante il servizio postale, servendosi della raccomandata con ricevuta di ritorno, ex art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602 del 1973.
2.3. Per costante giurisprudenza di legittimità, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26 cit. mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge. n. 890 del 1982 in
quanto tale forma semplificata di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. (tra le più recenti Cass. 11/04/2024, n. 9866). Pertanto, ai fini del perfezionamento della notifica è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. 17/01/2020, n. 946)
2.4. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi in quanto ha ritenuto viziata la notifica in ragione di un requisito formale non previsto dalla disposizione in esame, ovvero l’incompletezza della relata apposta sulla copia consegnata al destinatario.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà al l’esame della notifica delle cartelle di pagamento alla luce dei principi esposti; provvederà, altresì, al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024.