Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22444 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22444 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30229/2021 R.G. proposto da:
COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME del foro di Catania, giusta procura speciale in calce al ricorso, e con indicazione di domicilio digitale all’indirizzo pec: EMAIL
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata- avverso la sentenza n. 3711/05/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Catania, depositata in data 22.4.2021, non notificata;
udita la relazione svolta all’udienza camerale del 22.05.2025 dal consigliere NOME COGNOME
Accertamento -notifica motivazione -indagini bancarie
–
FATTI DI CAUSA
COGNOME ha impugnato con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Sicilia, sez. distaccata di Catania, in parziale accoglimento dell’appello proposto avverso la sentenza n. 2445/10/2015 della C.T.P. di Catania, annullava le cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA ed ordinava al Conservatore dei registri dei beni mobili registrati di ridurre il fermo amministrativo impugnato, ove trascritto, con riferimento alle sottostanti due suindicate cartelle di pagamento, nonché a quelle aventi numeri finali 022, 280, 624, 215, 368 e 172, quest’ultima nei limiti del provvedimento di sgravio già notificato. Confermava nel resto la sentenza di primo grado e compensava le spese di entrambi i gradi.
L’ Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.
E’ stata fissata l’udienza camerale del 22.5.2025 , in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’ unico motivo -rubricato « violazione e falsa applicazione degli art. 26 del d.p.r. n. 602/1973 e 60, comma 1, lettera b) bis del d.p.r. n. 600/73, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c ..» – il ricorrente assume che la C.T.R. ha errato nel ritenere validamente notificata la cartella di pagamento n. 29320080089668429, consegnata a familiare convivente, nonostante l’assenza di prova dell’invio della raccomandata informativa.
Secondo il COGNOME , in relazione alla predetta cartella, l’Agenzia delle Entrate Riscossione aveva prodotto solo la relata di notifica ed un certificato di residenza e non anche la ricevuta di spedizione e l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, adempimenti ritenuti necessari da consolidata giurisprudenza.
Precisa, al riguardo, lo stesso ricorrente che ‘ Già in sede di appello si è messo in evidenza che in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost. Sentenza 22-11- 2012 n. 258) della norma (art. 60 DPR 600/1973), secondo cui la notificazione della cartella di pagamento nei casi di irreperibilità «relativa» si esegue con le modalità stabilite per l’atto tributario nei casi di irreperibilità «assoluta», l’agente della notificazione della cartella di pagamento, se non sia possibile eseguire la consegna di tale atto per irreperibilità «relativa», non potrà più limitarsi ad affiggere l’avviso di deposito nell’albo del Comune e neppure più basterà che lo stesso invii al destinatario una raccomandata a.r. (nei limiti peraltro infra ripetuti) per informarlo di ciò, restando viceversa onerato di provvedere a tutte le formalità previste dall’art. 140 c.p.c., ivi compreso l’invio ad esso contribuente della notizia di aver effettuato gli adempimenti di rito per raccomandata con avviso di ricevimento .’ .
Il motivo è infondato.
2.1. In primo luogo, risulta inconferente il richiamo delle norme che disciplinano la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e della correlata giurisprudenza in tema di irreperibilità relativa, dal momento che nel caso di specie l’atto è stato consegnato a persona di famiglia, per come pacificamente risultante dagli atti.
A tal riguardo, va ricordato che l’art. 60, comma 1, lettera b) bis del d.p.r. n. 600/73, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, non prevede la raccomandata con avviso di ricevimento. Per tale comunicazione è, dunque, sufficiente l’utilizzo della raccomandata semplice, senza necessità dell’avviso di ricevimento, in ragione della ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, essendo stato consegnato a soggetti (familiari, addetti alla casa, portiere, dipendenti) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal
legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass. n. 2377/2022; Cass. n. 2229/2020; Cass., Sez. U, n. 18992/2017).
2.2. La C.T.R., nel confermare sul punto la sentenza della C.T.P., che aveva ritenuto regolare la notifica della cartella di pagamento in questione, non ha affermato che la prova della spedizione della raccomandata informativa si evinceva (solo) dall’attestazione contenuta nella relata di notifica, ma (anche) dalla ‘ documentazione versata in atti ‘, che il ricorrente asserisce consistere nella relata di notifica e in un certificato di residenza. Nella sentenza qui impugnata si legge, però, che la cartella impugnata era stata ‘ regolarmente notificata al contribuente in data 10.10.2008 mediante consegna alla moglie convivente ed invio in data 14.10.2008 della raccomandata informativa al destinatario, come risulta dalla documentazione versata in atti .’
2.3. Ritiene il collegio che l’attestazione, da parte dell’agente notificatore, di avvenuta spedizione, in data 14.10.2008, della raccomandata informativa, contenuta nella stessa relata di notifica (riprodotta in ricorso) , ove è indicato l’indirizzo di residenza del destinatario, corrispondente, per come incontestato, a quello indicato nel certificato di residenza, deve considerarsi facente fede fino a querela di falso, nella specie pacificamente mai presentata, ragion per cui deve ritenersi, per l’appunto, legittimamente accertata la circostanza del l’avvenuta spedizione della raccomandata informativa prescritta dall’art. 60, comma 1, lettera b) bis del d.p.r. 600/73 al destinatario dell’atto, presso un luogo a lui riferibile .
In tali termini va, pertanto, integrata la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., palesandosi il dispositivo conforme a diritto.
Il ricorso va, in definitiva, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a favore della sola Agenzia delle entrate, ritualmente
costituitasi con controricorso, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese con riguardo al rapporto processuale instauratosi tra il ricorrente e l’ADER, essendo quest’ultima rimasta solo intimata.
5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate, che si liquidano in euro 4.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.5.2025.