Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24646 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24646 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12738/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
e contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 9883/31/15 depositata il 09/11/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza n. 9883/31/15 del 09/11/2015, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 12878/30/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto a sua volta il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso un avviso di intimazione concernente IRPEF ed altri tributi relativi all’anno d’imposta 2002.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di intimazione conseguiva alla notificazione al contribuente di una cartella di pagamento ex art. 36 ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
1.2. La CTR accoglieva l’appello di RAGIONE_SOCIALE evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che l’Agente della riscossione aveva depositato in giudizio la relata di notificazione della cartella di pagamento e che detta notificazione era stata regolarmente eseguita.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE resisteva in giudizio con controricorso mentre l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito AE) si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’ammissibilità del
deposito in appello della relata di notifica della cartella di pagamento costituente atto prodromico all’avviso di intimazione.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992: tale principio opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all’art. 57 del detto decreto » (Cass. n. 8313 del 04/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda).
1.3. Nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALE ha legittimamente prodotto in appello il documento (notificazione della cartella di pagamento costituente atto prodromico all’avviso di intimazione) che è stato oggetto di contestazione in primo grado da parte del contribuente, sicché detta produzione integra una mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso, e non costituisce eccezione in senso stretto, preclusa in appello.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , per non avere la CTR ritenuto l’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, effettuata a mezzo posta privata.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. La CTR ha ritenuto, con accertamento in fatto, che l’RAGIONE_SOCIALE, esercente attività privata di recapito, non è stata incaricata da RAGIONE_SOCIALE di notificare la cartella di pagamento, ma unicamente di curare l’inoltro, a mezzo del servizio postale ordinario, della raccomandata prevista dall’art. 140 cod. proc. civ.
2.3. Il ricorrente sostiene, invece, contrariamente all’accertamento in fatto del giudice di appello, che l’atto sia stato notificato ab origine dall’RAGIONE_SOCIALE, il che contrasta con quanto accertato dalla sentenza impugnata.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla insufficienza della mera produzione dell’estratto di ruolo e della relata di notificazione, peraltro non corredata dalla ricevuta della raccomandata.
3.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
3.2. La CTR, assumendo la regolarità della notificazione della cartella di pagamento, ha implicitamente ritenuto il rispetto dei requisiti previsti dalla legge e, quindi: a) la idoneità della copia della relata prodotta a comprovare l’avvenuta notificazione della cartella di pagamento; b) il rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 26 del d.P.R. n. 602, del 1973, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 140 cod. proc. civ., essendo la notificazione avvenuta nelle forme previste per l’irreperibilità relativa, con l’invio della relativa raccomandata.
3.3. Orbene, sotto il primo profilo il motivo è infondato atteso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento , non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (Cass. n. 23039 del 11/11/2016; Cass. n. 23902 del 11/10/2017; Cass. n. 16121 del 14/06/2019; Cass. n. 20444 del 30/07/2019; Cass. n. 23426 del 26/10/2020; si veda anche Cass. n. 20769 del 21/07/2021), la quale,
una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795 del 29/07/2016; Cass. n. 33563 del 28/12/2018; Cass. n. 12883 del 26/06/2020).
3.4. Ne consegue che, in difetto di specifica contestazione della conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte agli originali, la produzione di RAGIONE_SOCIALE è sicuramente ammissibile e idonea ad una compiuta valutazione in ordine alla regolarità della notificazione.
3.5. Con riferimento al secondo profilo, si deve evidenziare che « nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione » (Cass. n. 9782 del 19/04/2018; Cass. n. 27825 del 31/10/2018; Cass. n. 25079 del 26/11/2014).
3.6. L a produzione dell’avviso di ricevimento è necessaria anche per le notifiche avvenute in epoca antecedente alla menzionata pronuncia della Corte costituzionale, posta la retroattività RAGIONE_SOCIALE sentenze di illegittimità costituzionale con riguardo ai rapporti ancora sub iudice , tra i quali rientrano quelli in cui, come il presente, è in discussione la validità di una notifica effettuata in data antecedente alla sentenza (Cass. n. 10519 del 15/04/2019; Cass. n. 33610 del 18/12/2019; Cass. n. 10528 del 28/04/2017).
3.7. Nel caso di specie, peraltro, la CTR, affermando la regolarità della notificazione della cartella di pagamento, ha compiuto un accertamento in fatto involgente anche l’inoltro della raccomandata informativa, accertamento che non può essere messo in discussione in questa sede di legittimità con conseguente inammissibilità del secondo profilo di censura.
In conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. Nulla per le spese nei confronti di NOME, la quale non ha svolto attività difensiva.
4.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 1.400,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25/06/2024.